TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 gennaio 2019, n. 874 – Costi deducibili se sono inerenti all’attività di impresa – Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla purché le ragioni della decisione siano, comunque, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo

Tali costi quindi essendo correlati all'attività d'impresa sono sicuramente inerenti e, come previsto dalla stessa disposizione di legge (art. 121 bis, comma 1, lett. a, n. 2) sono totalmente deducibili e comunque il contribuente ha provato che le auto venivano date in uso ai dipendenti.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 gennaio 2019, n. 701 – L’inosservanza del termine di sessanta giorni di cui all’art. 12, co. 7, della Legge n. 212/2000 comporta la nullità dell’atto – Il principio di strumentalità delle forme ai fini del rispetto del contraddittorio viene meno in presenza di una sanzione di nullità comminata per la violazione, e questo vale anche ai fini del contraddittorio endoprocedimentale tributario

l'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 prevede, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio operata dal legislatore, attraverso la previsione di nullità dell'atto impositivo per mancato rispetto del termine dilatorio, che già, a monte, assorbe la "prova di resistenza" e, volutamente, la norma dello Statuto del contribuente non distingue tra tributi armonizzati e non

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 gennaio 2019, n. 1489 – Nelle associazioni non riconosciute la responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38, comma 2, c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa ed inoltre qualora non risulta la permanenza nella carica per tutto l’anno allora risulta estranea alla relativa gestione

per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma "ex lege" al verificarsi del relativo presupposto, è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1365 – Inapplicabilità degli studi di settore al periodo di non normale svolgimento dell’attività per ristrutturazione dell’immobile

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1365 Tributi - Accertamento - Studi di settore - Inapplicabilità - Periodo di non normale svolgimento dell’attività - Ristrutturazione dell’immobile - Evento unitario - Sentenza favorevole riguardante altra annualità - Giudicato esterno - Efficacia Rilevato che Con sentenza n. 38/42/11, depositata il 02/03/2011, la Commissione tributaria [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1362 – Nel ricorso avverso la cartella di pagamento per discordanza di dati è il contribuente a dover dimostrare la difformità

ove sia eccepita una discordanza di dati in sede di gravame avverso la cartella di pagamento, non è l'Amministrazione finanziaria a dover fornire la prova della conformità, ma il contribuente a dover dimostrare la difformità, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., trattandosi di deduzione dell'inefficacia del fatto costitutivo della pretesa tributaria azionata, ed essendo suo onere, in base all'ordinaria diligenza, conservare una copia del modulo cartaceo anche oltre il termine di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1331 – In tema di imposizione diretta sulle plusvalenze da cessioni di immobili e di aziende ovvero da costituzione ed il trasferimento di diritti reali sugli stessi l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro

in tema di imposizione diretta sulle plusvalenze da cessioni di immobili e di aziende ovvero da costituzione ed il trasferimento di diritti reali sugli stessi si interpretano nel senso che, in proposito, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al d.P.R. 131/1986, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al d.lgs. n. 347/1990.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 gennaio 2019, n. 398 – La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’art. 6, comma 1, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 68/2005

la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’art. 6, comma 1, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 68/2005. L’art. 16 septies dello stesso decreto - Tempo delle notificazioni con modalità telematiche - stabilisce che «La disposizione dell’art. 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 gennaio 2019, n. 872 – Nell’accertamento sintetico art. 38 DPR n. 600/1973 tra le prove contrarie è consentito al contribuente dimostrare che manca una disponibilità patrimoniale in quanto il contratto stipulato, in ragione della sua natura simulata, ha una causa gratuita, anziché quella onerosa apparente

Tra le prove contrarie è ammessa, per quanto qui direttamente rileva, anche quella che il versamento degli importi contestati non è avvenuto e che, quindi, non sussiste una reale disponibilità economica, essendo questa meramente apparente, per avere l'atto in questione natura simulata: questa Corte ha già affermato, al riguardo, in fattispecie di spese per acquisto di immobili, che è consentito al contribuente dimostrare che manca una disponibilità patrimoniale in quanto il contratto stipulato, in ragione della sua natura simulata, ha una causa gratuita, anziché quella onerosa apparente

Torna in cima