TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1360 – Imposta sulla pubblicità dei diritti delle pubbliche affissioni – Costituisce fatto imponibile qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l’attività ed il prodotto di una azienda

costituisce fatto imponibile qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica". (Cass. n. 17852 del 2004, 15449 del 2010). Occorre, infatti, distinguere la funzione sostanzialmente decorativa da quella pubblicitaria in grado di veicolare un messaggio diretto a raggiungere una pluralità di possibili acquirenti. Nel caso di specie, come accertato nella sentenza impugnata si tratta di "grandi fotografie che coprono l'intera superficie delle vetrine di un supermercato e rappresentano cibi vari (latte, verdure, pane, formaggi, ecc), materie prime, scene agresti, persone che cucinano, persone che consumano pasti in compagnia della famiglia o di amici

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1357 – Qualora sia dedotta l’omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione

Il ricorrente aveva l'onere di allegare l'avvenuta deduzione della questione sulla quale sarebbe stata omessa la pronuncia nel giudizio di appello ed anche di indicare in quale atto processuale del giudizio precedente essa era stata proposta, in modo da consentire alla corte l'accertamento ex actis della veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 gennaio 2019, n. 777 – La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento

in tema di contenzioso tributario, il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell'indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, al fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria, di cui è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369, comma 3, c.p.c., deve rispettare, a pena di inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c., di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 gennaio 2019, n. 1305 – Requisiti per l’iscrizione nell’anagrafe Unica delle ONLUS

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 gennaio 2019, n. 1305 Agevolazioni fiscali - Anagrafe Unica delle ONLUS - Requisiti - Cancellazione Fatti di causa L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 67/02/10, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna il 5.07.2010. La controversia trae origine dall'atto di cancellazione dall'Anagrafe Unica delle [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 gennaio 2019, n. 1304 – Per i piani di incentivazione di promotori finanziari non può dubitarsi sulla loro inerenza all’attività della società tenuto conto dei principi di contabilità e del criterio della competenza ai sensi dell’allora vigente art. 75 TUIR (ora art. 109), non può mettersi in dubbio la correttezza della appostazione in bilancio tra i costi di una quota del 10% per il versamento in unica soluzione relativo al primo piano di incentivazione e dell’intero costo annualmente sopportato per il secondo

questa tipologia di fondi, per natura e finalità cui sono destinati, può trovare sistemazione nella categoria generale dei fondi "per rischi e oneri", esposti nel passivo dello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c. (comprensivi di quelli per trattamento di quiescenza ed obblighi simili, tra cui si rinvengono appunto i "fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza, ecc., i fondi di indennità suppletiva di clientela, i fondi per premi di fedeltà riconosciuti ai dipendenti" secondo la classificazione prevista nel principio contabile OIC 19), nella giurisprudenza di questa Corte vi è sempre maggiore consapevolezza che per essi la previsione, regolamentata, di condizioni al cui verificarsi segua la perdita del trattamento premiale differito alla cessazione del rapporto non esclude la deducibilità dei relativi accantonamenti secondo il principio di competenza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1348 – Ai fini tributari inutilizzabile lo scritto anonimo ai fini delle prova e del quadro indiziario necessario per atti invasivi ma ben costituire l’innesco di attività per l’assunzione di dati conoscitivi

la legge abilita l'Ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3, sul presupposto dell'inferenza probabilistica dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti;

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1341 – TARSU – Nell’ambito delle aree autostradali e delle relative pertinenze, l’attività di raccolta e di gestione dei rifiuti compete al concessionario dell’autostrada, il quale, in base all’art. 14 del codice della strada, è tenuto ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto di rifiuti fino alla discarica. Ne consegue che, in relazione a tale attività, deve ritenersi esclusa la competenza dei Comuni

Nell'ambito delle aree autostradali e delle relative pertinenze, l'attività di raccolta e di gestione dei rifiuti compete al concessionario dell'autostrada, il quale, in base all'art. 14 del codice della strada, è tenuto ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto di rifiuti fino alla discarica. Ne consegue che, in relazione a tale attività, deve ritenersi esclusa la competenza dei Comuni che sono pertanto privi di qualsivoglia potere impositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non essendo tale potere configurabile in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1323 – In tema di determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 81 (ora 67), comma 1, lett. c) e c-bis), del d.P.R. n. 917 del 1986, per il perfezionamento della procedura di rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni, prevista dall’art. 5 della I. n. 448 del 2001, assumono rilievo la redazione della perizia giurata di stima ed il pagamento dell’imposta sostitutiva

agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 81 (ora 67), comma 1, lett. c) e c-bis), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per il perfezionamento della procedura di rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni prevista dall'art. 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non assume alcuna rilevanza la compilazione del quadro "RT" della dichiarazione dei redditi, ma ha rilievo decisivo la redazione della perizia giurata di stima, nonché l'assoggettamento all'imposta sostitutiva del valore così definito - attraverso il versamento, entro il 16 dicembre 2002, dell'intero importo o, nel caso di rateizzazione, anche della sola prima rata - sicché, a seguito di tale manifestazione unilaterale di volontà del contribuente, portata a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria, si produce l'effetto della rideterminazione del valore della partecipazione, non più unilateralmente revocabile

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