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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione n. 1, sentenza n. 675 depositata il 8 ottobre 2024 – Non vi sarebbe violazione del divietto di doppia imposizione nel caso di attribuzione del reddito societario al socio (di fatto) sulla base della presunta distribuzione dello stesso, trattandosi di doppia imposizione economica, come tale ammessa dal nostro ordinamento in quanto, sebbene riferibile al medesimo reddito, basata pur sempre su 2 diversi presupposti (da un lato la realizzazione del reddito in capo alla società, dall’altro la distribuzione del dividendo in capo al socio). Diverso, invece, sarebbe il caso in cui si ritenesse, come unico presupposto della tassazione, la presenza sul conto corrente del socio di movimentazioni in entrata ed in uscita non giustificate. Ne deriva che una volta fatto proprio dei giudici di seconde cure l’intendimento dei primi giudici di riferire alla operatività societaria tutte le operazioni non giustificate, non sarebbe possibile considerare gli stessi importi quali redditi diversi non dichiarati dal contribuente

Non vi sarebbe violazione del divietto di doppia imposizione nel caso di attribuzione del reddito societario al socio (di fatto) sulla base della presunta distribuzione dello stesso, trattandosi di doppia imposizione economica, come tale ammessa dal nostro ordinamento in quanto, sebbene riferibile al medesimo reddito, basata pur sempre su 2 diversi presupposti (da un lato la realizzazione del reddito in capo alla società, dall'altro la distribuzione del dividendo in capo al socio). Diverso, invece, sarebbe il caso in cui si ritenesse, come unico presupposto della tassazione, la presenza sul conto corrente del socio di movimentazioni in entrata ed in uscita non giustificate. Ne deriva che una volta fatto proprio dei giudici di seconde cure l'intendimento dei primi giudici di riferire alla operatività societaria tutte le operazioni non giustificate, non sarebbe possibile considerare gli stessi importi quali redditi diversi non dichiarati dal contribuente

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 2147 depositata il 17 gennaio 2025 – La busta paga consegnata al dipendente rappresenta un documento corrispondente, nel suo contenuto, alle scritture del libro unico del lavoro. Cosicché, ove munite dei requisiti previsti dalla legge n. 4 del 1953, art. 1, comma 2 (vale a dire, alternativamente, la firma, la sigla o il timbro di quest’ultimo), hanno piena efficacia probatoria del credito che il dipendente intenda insinuare al passivo della procedura fallimentare riguardante il suo datore di lavoro

La busta paga consegnata al dipendente rappresenta un documento corrispondente, nel suo contenuto, alle scritture del libro unico del lavoro. Cosicché, ove munite dei requisiti previsti dalla legge n. 4 del 1953, art. 1, comma 2 (vale a dire, alternativamente, la firma, la sigla o il timbro di quest'ultimo), hanno piena efficacia probatoria del credito che il dipendente intenda insinuare al passivo della procedura fallimentare riguardante il suo datore di lavoro

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 1931 depositata il 28 gennaio 2025 – In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, l’ art. 1 , comma 192, della L. n. 197 del 2022 , nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l’unico rimedio esperibile sia la revocazione, per le quali va pertanto disattesa la richiesta di sospensione del giudizio

In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, l' art. 1 , comma 192, della L. n. 197 del 2022 , nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l'unico rimedio esperibile sia la revocazione, per le quali va pertanto disattesa la richiesta di sospensione del giudizio

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 1227 depositata il 17 gennaio 2025 – Il datore di lavoro, salvo diverso accordo tra le parti sociali, non può sindacare la scelta dei giorni in cui fruire di tali permessi, rimessa esclusivamente al lavoratore e soggetta solo ad obbligo di comunicazione, né può contestare la prestazione dell’assistenza in orari non integralmente coincidenti con il turno di lavoro, la quale pertanto non costituisce “abuso del diritto”

Il datore di lavoro, salvo diverso accordo tra le parti sociali, non può sindacare la scelta dei giorni in cui fruire di tali permessi, rimessa esclusivamente al lavoratore e soggetta solo ad obbligo di comunicazione, né può contestare la prestazione dell'assistenza in orari non integralmente coincidenti con il turno di lavoro, la quale pertanto non costituisce "abuso del diritto"

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 166 depositata il 7 gennaio 2025 – In tema di deducibilità degli accantonamenti per la copertura del rischio inerente ad operazioni su derivati, la società non operante nel settore creditizio o finanziario che invochi l’applicazione dell’ art. 112 del D.P.R. n. 917 del 1986 ha l’onere di allegare e di provare che la finalità del contratto di “interest rate swap” è di coprire operazioni che attengono all’esercizio dell’attività imprenditoriale, atteso che l’inerenza sussiste non ogni qual volta la componente negativa sia riferibile a una qualsiasi operazione idonea a produrre reddito, bensì in relazione all’oggetto dell’impresa

In tema di deducibilità degli accantonamenti per la copertura del rischio inerente ad operazioni su derivati, la società non operante nel settore creditizio o finanziario che invochi l'applicazione dell' art. 112 del D.P.R. n. 917 del 1986 ha l'onere di allegare e di provare che la finalità del contratto di "interest rate swap" è di coprire operazioni che attengono all'esercizio dell'attività imprenditoriale, atteso che l'inerenza sussiste non ogni qual volta la componente negativa sia riferibile a una qualsiasi operazione idonea a produrre reddito, bensì in relazione all'oggetto dell'impresa

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 2096 depositata il 29 gennaio 2025 – I poteri attribuiti al giudice del rinvio sono soggetti a limiti diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di  norme  di  diritto,  ovvero  per  vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l’una e per l’altra ragione

I poteri attribuiti al giudice del rinvio sono soggetti a limiti diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di  norme  di  diritto,  ovvero  per  vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 2836 depositata il 21 gennaio 2025 – In tema di sequestro preventivo il canone di proporzionalità, sancito, anche in riferimento alle misure cautelari reali, dell’art. 275 cod. proc. pen. e, a livello sovranazionale, dal diritto dell’Unione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, così come interpretata dalla Corte Edu, assolve «ad una funzione strumentale per un’adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, e ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto»

In tema di sequestro preventivo il canone di proporzionalità, sancito, anche in riferimento alle misure cautelari reali, dell'art. 275 cod. proc. pen. e, a livello sovranazionale, dal diritto dell'Unione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come interpretata dalla Corte Edu, assolve «ad una funzione strumentale per un'adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, e ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto»

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31230 depositata il 5 dicembre 2024 – La previsione degli interessi anatocistici per le somme iscritte a ruolo (secondo la quale anche gli interessi, maturati di diritto ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, producono poi, decorsi sessanta giorni dalla notificazione dell’estratto del ruolo, cioè della cartella, interessi di mora), si applica fino alla modifica introdotta dall’art. 7, comma 2-sexies, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, la quale, con decorrenza dalla sua entrata in vigore, e cioè dal 13 luglio 2011, ha escluso gli interessi dalla base di calcolo degli interessi moratori

La previsione degli interessi anatocistici per le somme iscritte a ruolo (secondo la quale anche gli interessi, maturati di diritto ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, producono poi, decorsi sessanta giorni dalla notificazione dell'estratto del ruolo, cioè della cartella, interessi di mora), si applica fino alla modifica introdotta dall'art. 7, comma 2-sexies, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, la quale, con decorrenza dalla sua entrata in vigore, e cioè dal 13 luglio 2011, ha escluso gli interessi dalla base di calcolo degli interessi moratori

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