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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31658 depositata il 9 dicembre 2024 – L’errore rilevante ex art. 395 n.4 cod. proc. civ. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito

L’errore rilevante ex art. 395 n.4 cod. proc. civ. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31578 depositata il 9 dicembre 2024 – E’ escluso che la domanda volta a conseguire l’indennità di accompagnamento possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di altro e diverso beneficio connesso all’invalidità civile ovvero nella mera presentazione di un certificato medico attestante l’aggravamento delle condizioni di salute verificatosi dopo la presentazione della domanda diretta al conseguimento dell’assegno mensile di assistenza o la pensione di inabilità, non potendo in contrario invocarsi il disposto di cui all’art. 149 att. c.p.c., che – limitandosi a prevedere che il giudice tenga conto anche dei successivi aggravamenti verificatisi nella fase giudiziaria – circoscrive la rilevanza di tali aggravamenti sempre e solo ai fini del beneficio previdenziale richiesto con l’originaria domanda amministrativa

E' escluso che la domanda volta a conseguire l’indennità di accompagnamento possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di altro e diverso beneficio connesso all’invalidità civile ovvero nella mera presentazione di un certificato medico attestante l’aggravamento delle condizioni di salute verificatosi dopo la presentazione della domanda diretta al conseguimento dell’assegno mensile di assistenza o la pensione di inabilità, non potendo in contrario invocarsi il disposto di cui all’art. 149 att. c.p.c., che – limitandosi a prevedere che il giudice tenga conto anche dei successivi aggravamenti verificatisi nella fase giudiziaria – circoscrive la rilevanza di tali aggravamenti sempre e solo ai fini del beneficio previdenziale richiesto con l’originaria domanda amministrativa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, – Ordinanza n. 31502 depositata l’ 8 dicembre 2024 – Il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo peraltro la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della c.d. doppia conforme di cui all’art. 348 ter, co. 5, c.p.c. ed ora art. 360, penult. co., c.p.c.

Il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo peraltro la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della c.d. doppia conforme di cui all’art. 348 ter, co. 5, c.p.c. ed ora art. 360, penult. co., c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31211 depositata il 5 dicembre 2024 – Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell’art. 93, D.P.R. n. 616 del 1977, sono imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, che erano stati, a loro volta, equiparati all’abitazione principale

Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93, D.P.R. n. 616 del 1977, sono imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, che erano stati, a loro volta, equiparati all'abitazione principale

Corte Europea per i diritti dell’Uomo, prima sezione, sentenza depositata il 6 febbraio 2025 causa n. 36617/18 e altre 1 2 Italgomme pneumatici s.r.l. ed altri  c. ITALIA) – La normativa italiana in materia di verifica ed ispezioni fiscali viola l’articolo 8 della Convenzione in quanto il quadro giuridico nazionale concede alle autorità nazionali un potere discrezionale illimitato sia per quanto riguarda le condizioni in cui le misure contestate potevano essere attuate sia per quanto riguarda la portata di tali misure. Allo stesso tempo, il quadro giuridico nazionale non fornisce sufficienti garanzie procedurali, poiché le misure contestate, sebbene suscettibili di alcuni rimedi giurisdizionali, non erano soggette a un controllo sufficiente. Pertanto, il quadro giuridico nazionale non forniva ai ricorrenti il livello minimo di protezione a cui avevano diritto ai sensi della Convenzione

La normativa italiana in materia di verifica ed ispezioni fiscali viola l'articolo 8 della Convenzione in quanto il quadro giuridico nazionale concede alle autorità nazionali un potere discrezionale illimitato sia per quanto riguarda le condizioni in cui le misure contestate potevano essere attuate sia per quanto riguarda la portata di tali misure. Allo stesso tempo, il quadro giuridico nazionale non fornisce sufficienti garanzie procedurali, poiché le misure contestate, sebbene suscettibili di alcuni rimedi giurisdizionali, non erano soggette a un controllo sufficiente. Pertanto, il quadro giuridico nazionale non forniva ai ricorrenti il livello minimo di protezione a cui avevano diritto ai sensi della Convenzione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31591 depositata il 9 dicembre 2024 – In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., l’interesse ad agire per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave, di cui all’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, sussiste indipendentemente dalla specificazione di un determinato beneficio, in quanto la predetta condizione assume un pieno rilievo giuridico, essendo tutelata dall’ordinamento in funzione del successivo riconoscimento di molteplici misure finalizzate a rimuovere le singole situazioni di discriminazione dalla stessa generate

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., l'interesse ad agire per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave, di cui all'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, sussiste indipendentemente dalla specificazione di un determinato beneficio, in quanto la predetta condizione assume un pieno rilievo giuridico, essendo tutelata dall'ordinamento in funzione del successivo riconoscimento di molteplici misure finalizzate a rimuovere le singole situazioni di discriminazione dalla stessa generate

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31733 depositata il 10 dicembre 2024 – Nella determinazione della “quota B” della pensione, non deve essere presa in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, la parte eccedente delle retribuzioni giornaliere che risulti superiore al limite fissato dall’art. 12, comma 7°

Nella determinazione della “quota B” della pensione, non deve essere presa in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, la parte eccedente delle retribuzioni giornaliere che risulti superiore al limite fissato dall'art. 12, comma 7°

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31509 depositata l’ 8 dicembre 2024 – Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1, c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa

Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1, c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa

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