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CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 29811 depositata il 19 novembre 2024 – In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura “DOCFA”, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’amministrazione finanziaria e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura "DOCFA", l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, – Sentenza n. 31518 depositata l’ 8 dicembre 2024 – In tema di rapporti di lavoro nel pubblico impiego privatizzato, le decisioni datoriali che incidano sul costo del personale e comportino spese a carico della Pubblica Amministrazione devono essere assunte in presenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte sono prive di effetti e non consentono il sorgere di diritti delle parti, a ciò facendo eccezione soltanto i casi riportabili alla fattispecie di cui all’art. 2126 c.c. e, quindi, caratterizzati dallo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato chieste e ricevute dal datore di lavoro pubblico pur in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva

In tema di rapporti di lavoro nel pubblico impiego privatizzato, le decisioni datoriali che incidano sul costo del personale e comportino spese a carico della Pubblica Amministrazione devono essere assunte in presenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte sono prive di effetti e non consentono il sorgere di diritti delle parti, a ciò facendo eccezione soltanto i casi riportabili alla fattispecie di cui all’art. 2126 c.c. e, quindi, caratterizzati dallo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato chieste e ricevute dal datore di lavoro pubblico pur in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 30741 depositata il 29 novembre 2024 – In base al principio della riserva di legge nella adozione di atti e provvedimenti emanati dall’organo deliberativo dell’ente previdenziale privatizzato i quali, sebbene non siano più vincolati tipo di atti previsti dall’originario art. 3 comma 12 e dalla stretta osservanza del criterio del pro rata, non possono derogare a norme primarie

In base al principio della riserva di legge nella adozione di atti e provvedimenti emanati dall’organo deliberativo dell’ente previdenziale privatizzato i quali, sebbene non siano più vincolati tipo di atti previsti dall’originario art. 3 comma 12 e dalla stretta osservanza del criterio del pro rata, non possono derogare a norme primarie

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31789 depositata il 10 dicembre 2024 – L’equo indennizzo previsto in favore dei dipendenti pubblici che abbiano subito una infermità a causa di servizio dall’art. 68 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 ha natura retributiva, con conseguente esclusione delle controversie aventi ad oggetto il diritto all’attribuzione del medesimo dall’ambito di applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.

L’equo indennizzo previsto in favore dei dipendenti pubblici che abbiano subito una infermità a causa di servizio dall’art. 68 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 ha natura retributiva, con conseguente esclusione delle controversie aventi ad oggetto il diritto all’attribuzione del medesimo dall’ambito di applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 4 depositata il 23 gennaio 2025 – Illegittimità costituzionale dell’art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191, limitatamente all’inciso «e scomputando, per il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l’anno 2022 l’indennità una tantum di cui all’articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91

Illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191, limitatamente all'inciso «e scomputando, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennità una tantum di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 2, sentenza n. 1154 depositata il 3 ottobre 2024 – In tema di contenzioso tributario, il giudicato esterno afferente la qualificazione giuridica di un negozio esplica effetto preclusivo anche nei giudizi tra le stesse parti relativi a diversi tributi nei quali la medesima qualificazione giuridica rilevi ai fini della determinazione della base imponibile o di altro elemento della fattispecie impositiva

In tema di contenzioso tributario, il giudicato esterno afferente la qualificazione giuridica di un negozio esplica effetto preclusivo anche nei giudizi tra le stesse parti relativi a diversi tributi nei quali la medesima qualificazione giuridica rilevi ai fini della determinazione della base imponibile o di altro elemento della fattispecie impositiva

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 2, sentenza n. 698 depositata il 1° ottobre 2024 – Le convenzioni fiscali internazionali sono assimilabili a contratti vincolanti tra gli Stati contraenti, aventi efficacia di legge primaria (a seguito di ratifica) e prevalgono sulle norme interne, per il carattere di specialità del loro ambito di formazione, dovendo la potestà legislativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 Cost., essere esercitata nei vincoli derivanti, tra l’altro, dagli obblighi internazionali

Le convenzioni fiscali internazionali sono assimilabili a contratti vincolanti tra gli Stati contraenti, aventi efficacia di legge primaria (a seguito di ratifica) e prevalgono sulle norme interne, per il carattere di specialità del loro ambito di formazione, dovendo la potestà legislativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 Cost., essere esercitata nei vincoli derivanti, tra l'altro, dagli obblighi internazionali

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30748 depositata il 29 novembre 2024 – La “sentenza penale” di assoluzione in seguito a dibattimento non ha efficacia di giudicato nel giudizio di impugnativa di una sanzione disciplinare irrogata nell’ambito di un rapporto di lavoro di diritto privato, nel caso in cui non ricorra, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., il presupposto della costituzione del datore di lavoro quale parte civile nel processo penale, “in quanto l’art. 653 comporta l’efficacia di giudicato di tale sentenza (quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso) solo relativamente ai rapporti di pubblico impiego, facendo riferimento al “giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità

La “sentenza penale” di assoluzione in seguito a dibattimento non ha efficacia di giudicato nel giudizio di impugnativa di una sanzione disciplinare irrogata nell'ambito di un rapporto di lavoro di diritto privato, nel caso in cui non ricorra, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., il presupposto della costituzione del datore di lavoro quale parte civile nel processo penale, “in quanto l'art. 653 comporta l'efficacia di giudicato di tale sentenza (quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso) solo relativamente ai rapporti di pubblico impiego, facendo riferimento al "giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità

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