SERVIZI UTILI

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 31719 depositata il 10 dicembre 2024 – Nella disciplina dettata dall’art. 6, terzo comma, decreto legge 11 luglio 1992 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992 n. 359, il valore del servizio mensa e l’importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, salva la possibilità di una diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali e aziendali, anche se stipulati anteriormente all’entrata in vigore del citato decreto

Nella disciplina dettata dall'art. 6, terzo comma, decreto legge 11 luglio 1992 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992 n. 359, il valore del servizio mensa e l'importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, salva la possibilità di una diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali e aziendali, anche se stipulati anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 28321 depositata il 4 novembre 2024 – La disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente un fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l’esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale

La disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente un fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l’esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30437 depositata il 26 novembre 2024 – Il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è censurabile per cassazione solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all’omesso esame di specifici fatti oggetto di discussione tra le parti, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza impugnata o dagli atti processuali e la cui decisività avrebbe consentito lo svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio

Il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è censurabile per cassazione solo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all'omesso esame di specifici fatti oggetto di discussione tra le parti, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza impugnata o dagli atti processuali e la cui decisività avrebbe consentito lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 29830 depositata il 19 novembre 2024 – In materia di classamento catastale, i locali tecnici e la cabina di manovra di una seggiovia, che non è un mezzo di trasporto a disposizione del pubblico, ma un bene avente un’esclusiva funzione commerciale, collegata all’uso delle piste sciistiche, non possono essere inquadrati nella stazione di un servizio di pubblico trasporto, sicché devono essere classificati non nella categoria catastale E, che ricomprende, peraltro, solo gli immobili specificamente ed analiticamente indicati, ma in quella D/8

In materia di classamento catastale, i locali tecnici e la cabina di manovra di una seggiovia, che non è un mezzo di trasporto a disposizione del pubblico, ma un bene avente un'esclusiva funzione commerciale, collegata all'uso delle piste sciistiche, non possono essere inquadrati nella stazione di un servizio di pubblico trasporto, sicché devono essere classificati non nella categoria catastale E, che ricomprende, peraltro, solo gli immobili specificamente ed analiticamente indicati, ma in quella D/8

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 44519 depositata il 5 dicembre 2024 – La confisca non può che corrispondere al profitto del reato, sicché se, in forza di un accordo di ristrutturazione del debito, questo sia stato rideterminato, non potrà essere mantenuta la confisca nel suo quantum originario, pena la violazione del principio di proporzionalità

La confisca non può che corrispondere al profitto del reato, sicché se, in forza di un accordo di ristrutturazione del debito, questo sia stato rideterminato, non potrà essere mantenuta la confisca nel suo quantum originario, pena la violazione del principio di proporzionalità

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 29816 depositata il 19 novembre 2024 – La categoria e la classe catastali debbono essere attribuite in ragione delle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari. Ai fini della applicazione delle agevolazioni fiscali “prima casa”, il legislatore ha creato un’apposita categoria di “abitazioni di lusso” che non ha preciso riscontro nelle classi catastali (tanto che si nega che essa coincida con la categoria catastale A1).

La categoria e la classe catastali debbono essere attribuite in ragione delle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari. Ai fini della applicazione delle agevolazioni fiscali "prima casa", il legislatore ha creato un'apposita categoria di "abitazioni di lusso" che non ha preciso riscontro nelle classi catastali (tanto che si nega che essa coincida con la categoria catastale A1).

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 20421 depositata il 23 luglio 2024 – L’esercizio del potere-dovere del giudice tributario di qualificare l’operazione economica sottostante il contratto, anche sulla base dell’esecuzione dello stesso, e di pronunciarsi sull’obbligazione tributaria instauratasi al verificatesi di un atto o fatto rilevatore di capacità contributiva ex art. 53 Cost., non è precluso dalla certificazione del contratto di cui agli artt. 75 e ss. del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e dalla mancata impugnazione di tale certificazione

L’esercizio del potere-dovere del giudice tributario di qualificare l’operazione economica sottostante il contratto, anche sulla base dell’esecuzione dello stesso, e di pronunciarsi sull’obbligazione tributaria instauratasi al verificatesi di un atto o fatto rilevatore di capacità contributiva ex art. 53 Cost., non è precluso dalla certificazione del contratto di cui agli artt. 75 e ss. del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e dalla mancata impugnazione di tale certificazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 29845 depositata il 20 novembre 2024 – La mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili

La mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili

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