CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 29823 depositata il 19 novembre 2024 – In materia di catasto, gli artt. 6, comma 3, lett. c, del r.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 escludono, in linea di principio, l’obbligo della dichiarazione in catasto per gli edifici adibiti al culto pubblico, ferma restando la facoltatività di tale opzione; in tale eventualità la dichiarazione per l’accertamento di immobili urbani di nuova costruzione, ovvero la dichiarazione di variazione, devono contenere la proposta di attribuzione della categoria e della rendita (in quanto unità a “destinazione particolare”) e sono soggette al controllo dell’amministrazione finanziaria anche in vista della determinazione
In materia di catasto, gli artt. 6, comma 3, lett. c, del r.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 escludono, in linea di principio, l'obbligo della dichiarazione in catasto per gli edifici adibiti al culto pubblico, ferma restando la facoltatività di tale opzione; in tale eventualità la dichiarazione per l'accertamento di immobili urbani di nuova costruzione, ovvero la dichiarazione di variazione, devono contenere la proposta di attribuzione della categoria e della rendita (in quanto unità a "destinazione particolare") e sono soggette al controllo dell'amministrazione finanziaria anche in vista della determinazione