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CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 29027 dell’ 11 novembre 2024 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale, stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello, relativo ai redditi della società, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, a norma dell’art. 2261 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società, e quindi di prendere visione sia dell’accertamento presupposto che dei documenti richiamati a suo fondamento, ovvero di rilevarne l’omessa comunicazione

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale, stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii "per relationem" a quello, relativo ai redditi della società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, a norma dell'art. 2261 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società, e quindi di prendere visione sia dell'accertamento presupposto che dei documenti richiamati a suo fondamento, ovvero di rilevarne l'omessa comunicazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 29024 dell’ 11 novembre 2024 – In applicazione del principio di competenza, in presenza di accordo transattivo, gli importi da esso derivanti devono essere imputati al periodo di sottoscrizione dello stesso, non assumendo rilevanza i relativi flussi finanziari

In applicazione del principio di competenza, in presenza di accordo transattivo, gli importi da esso derivanti devono essere imputati al periodo di sottoscrizione dello stesso, non assumendo rilevanza i relativi flussi finanziari

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, ordinanza n. 62 depositata il 12 marzo 2024 – L’art. 11 commi 3 e 4 del Dlgs. n. 36/2023 determina certamente una limitazione della libertà di organizzazione aziendale, ma non può essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo, in quanto occorre evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza e al principio di massima partecipazione. Si ritiene pertanto che un’impresa possa mantenere il proprio CCNL anche in una gara che in base alle ripartizioni della contrattazione collettiva si collocherebbe in un altro settore economico, purché, secondo una valutazione complessiva (giuridica ed economica), il trattamento dei lavoratori impiegati in tale gara non sia deteriore rispetto a quello dei CCNL individuati dalla stazione appaltante, e vi sia corrispondenza tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell’appalto

L'art. 11 commi 3 e 4 del Dlgs. n. 36/2023 determina certamente una limitazione della libertà di organizzazione aziendale, ma non può essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo, in quanto occorre evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza e al principio di massima partecipazione. Si ritiene pertanto che un’impresa possa mantenere il proprio CCNL anche in una gara che in base alle ripartizioni della contrattazione collettiva si collocherebbe in un altro settore economico, purché, secondo una valutazione complessiva (giuridica ed economica), il trattamento dei lavoratori impiegati in tale gara non sia deteriore rispetto a quello dei CCNL individuati dalla stazione appaltante, e vi sia corrispondenza tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell’appalto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30146 depositata il 22 novembre 2024 – Domanda di indennità di accompagnamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30146 depositata il 22 novembre 2024 Lavoro - Domanda di indennità di accompagnamento - Decesso del congiunto - Rigetto Rilevato che 1. la Corte di appello di Napoli ha rigettato l’appello degli odierni ricorrenti e confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda volta ad [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28433 depositata il 5 novembre 2024 – Anche il beneficio disciplinato dalla legge n. 336 del 1970 e ss.mm. condivida con quello introdotto con l’articolo 6 della legge n. 140 del 1985 la finalità dimostrativa della gratitudine della Nazione; tuttavia, le due elargizioni sono intrinsecamente differenti per le modalità di calcolo del beneficio da doversi ritenere giustificata la previsione, solo per il secondo di un non assorbimento con quei miglioramenti del trattamento pensionistico che sopravvengano nel tempo

Anche il beneficio disciplinato dalla legge n. 336 del 1970 e ss.mm. condivida con quello introdotto con l’articolo 6 della legge n. 140 del 1985 la finalità dimostrativa della gratitudine della Nazione; tuttavia, le due elargizioni sono intrinsecamente differenti per le modalità di calcolo del beneficio da doversi ritenere giustificata la previsione, solo per il secondo di un non assorbimento con quei miglioramenti del trattamento pensionistico che sopravvengano nel tempo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro Sentenza n. 29787 depositata il 19 novembre 2024 – La clausola 4 dell’Accordo Quadro, che impone di riservare agli assunti a tempo determinato le medesime condizioni di impiego previste per i dipendenti a tempo indeterminato; per cui il tempo lavorato con plurimi contratti a termine, sia pur non consecutivi, deve essere considerato utile ai fini del raggiungimento del requisito del “biennio” richiesto dalla su richiamata disposizione. In caso contrario, si realizzerebbe una effettiva disparità discriminatoria tra lavoratori, non consentita

La clausola 4 dell’Accordo Quadro, che impone di riservare agli assunti a tempo determinato le medesime condizioni di impiego previste per i dipendenti a tempo indeterminato; per cui il tempo lavorato con plurimi contratti a termine, sia pur non consecutivi, deve essere considerato utile ai fini del raggiungimento del requisito del “biennio” richiesto dalla su richiamata disposizione. In caso contrario, si realizzerebbe una effettiva disparità discriminatoria tra lavoratori, non consentita.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29943 depositata il 20 novembre 2024 – Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 29400 depositata il 14 novembre 2024 – Le ipotesi di mobbing costituiscono violazioni dell’art. 2087 c.c. e, quindi, integrano fattispecie di responsabilità contrattuale che si caratterizzano, rispetto alle altre infrazioni del menzionato art. 2087 c.c., per il fatto di assumere rilievo principalmente in presenza di una serie di condotte legittime del datore di lavoro unificate da un intento persecutorio le quali, nonostante la formale correttezza dell’operato del detto datore, rappresentano, comunque, proprio in ragione di tale intento, un inadempimento agli obblighi derivanti dal citato art. 2087 c.c.; Il lavoratore che lamenti la violazione della prescrizione dell’art. 2087 c.c. è tenuto, sul piano della ripartizione dell’onere probatorio, a riscontrare il fatto costituente inadempimento dell’obbligo in questione nonché il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento stesso ed il danno da lui eventualmente subito, mentre non è gravato dall’onere della prova relativa alla colpa del datore di lavoro danneggiante

Le ipotesi di mobbing costituiscono violazioni dell’art. 2087 c.c. e, quindi, integrano fattispecie di responsabilità contrattuale che si caratterizzano, rispetto alle altre infrazioni del menzionato art. 2087 c.c., per il fatto di assumere rilievo principalmente in presenza di una serie di condotte legittime del datore di lavoro unificate da un intento persecutorio le quali, nonostante la formale correttezza dell’operato del detto datore, rappresentano, comunque, proprio in ragione di tale intento, un inadempimento agli obblighi derivanti dal citato art. 2087 c.c.; Il lavoratore che lamenti la violazione della prescrizione dell’art. 2087 c.c. è tenuto, sul piano della ripartizione dell’onere probatorio, a riscontrare il fatto costituente inadempimento dell’obbligo in questione nonché il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento stesso ed il danno da lui eventualmente subito, mentre non è gravato dall’onere della prova relativa alla colpa del datore di lavoro danneggiante

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