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CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 27950 depositata il 29 ottobre 2024 – Preventiva comunicazione di irregolarità – Credito d’imposta già compensato

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 27950 depositata il 29 ottobre 2024 Tributi - Cartella di pagamento - Preventiva comunicazione di irregolarità - Credito d'imposta già compensato - Indebita compensazione in luogo di disconoscimento dell'agevolazione - Accoglimento Rilevato che 1. La Commissione tributaria regionale della Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, rigettava l'appello proposto [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 27238 depositata il 21 ottobre 2024 – L’applicabilità della ripetuta deroga ai soli lavoratori subordinati non solo è suggerita dal tenore testuale della norma, ma appare pure appieno coerente con la ratio legis, sulla quale vale la pena di indugiare, di sovvenire alla situazione di bisogno nella quale si potrebbe trovare chi abbia perduto il lavoro e, in considerazione della sua età, non abbia più concrete prospettive di reperire una nuova occupazione, ciò che lo espone al rischio di trovarsi, per un periodo di tempo non breve, senza reddito e senza la pensione, l’accesso alla quale è stato difatti differito in virtù delle nuove norme di settore.

L’applicabilità della ripetuta deroga ai soli lavoratori subordinati non solo è suggerita dal tenore testuale della norma, ma appare pure appieno coerente con la ratio legis, sulla quale vale la pena di indugiare, di sovvenire alla situazione di bisogno nella quale si potrebbe trovare chi abbia perduto il lavoro e, in considerazione della sua età, non abbia più concrete prospettive di reperire una nuova occupazione, ciò che lo espone al rischio di trovarsi, per un periodo di tempo non breve, senza reddito e senza la pensione, l'accesso alla quale è stato difatti differito in virtù delle nuove norme di settore.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 26963 depositata il 17 ottobre 2024 – Con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata (ovvero questioni implicanti un accertamento di fatto o un profilo non trattato nella sentenza impugnata), il ricorrente, in osservanza del principio di specificità dei motivi ed a pena di inammissibilità, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche di riportare dettagliatamente in ricorso gli esatti termini in cui la questione sia stata posta da lui in primo e secondo grado e di indicare in quali atti del giudizio precedente lo abbia fatto

Con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata (ovvero questioni implicanti un accertamento di fatto o un profilo non trattato nella sentenza impugnata), il ricorrente, in osservanza del principio di specificità dei motivi ed a pena di inammissibilità, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche di riportare dettagliatamente in ricorso gli esatti termini in cui la questione sia stata posta da lui in primo e secondo grado e di indicare in quali atti del giudizio precedente lo abbia fatto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 26936 depositata il 17 ottobre 2024 – La previsione dell’art. 55 bis, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, a tenore della quale il responsabile della struttura contesta l’addebito e procede all’espletamento dell’attività istruttoria concludendo il procedimento con l’archiviazione o l’irrogazione della sanzione, non preclude comunque il diverso esito previsto dal comma 3, stesso articolo, che consente al responsabile della struttura, re melius perpensa, di orientarsi diversamente sulla propria competenza, trasmettendo – senza ritardi tali da rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o tardiva la contestazione dell’illecito – gli atti all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, il quale, reiterata la contestazione in osservanza del termine indicato nel comma 4, concluderà il procedimento entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di prima acquisizione della notizia di infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora

La previsione dell’art. 55 bis, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, a tenore della quale il responsabile della struttura contesta l’addebito e procede all’espletamento dell’attività istruttoria concludendo il procedimento con l'archiviazione o l’irrogazione della sanzione, non preclude comunque il diverso esito previsto dal comma 3, stesso articolo, che consente al responsabile della struttura, re melius perpensa, di orientarsi diversamente sulla propria competenza, trasmettendo – senza ritardi tali da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o tardiva la contestazione dell'illecito - gli atti all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, il quale, reiterata la contestazione in osservanza del termine indicato nel comma 4, concluderà il procedimento entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di prima acquisizione della notizia di infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 25196 depositata il 19 settembre 2024 – La sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’avviso di accertamento disposta ai sensi dell’art. 47 d.lgs. n. 546/1992 inibisce, dopo la pronuncia, l’ulteriore attività esecutiva precludendo all’Amministrazione finanziaria il compimento di ogni ulteriore atto diretto a far proseguire l’esecuzione

La sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’avviso di accertamento disposta ai sensi dell'art. 47 d.lgs. n. 546/1992 inibisce, dopo la pronuncia, l’ulteriore attività esecutiva precludendo all’Amministrazione finanziaria il compimento di ogni ulteriore atto diretto a far proseguire l'esecuzione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 27948 depositata il 29 ottobre 2024 – In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 27253 depositata il 21 ottobre 2024 – Con riguardo all’applicazione dell’art. 248, comma 2, TUEL il giudizio di ottemperanza sarebbe precluso solo per le sentenze che condannano l’Amministrazione finanziaria al pagamento di somme, rimanendo ammissibile con riguardo alle sentenze che comportino obblighi di fare o comunque non contengano pronunce di condanna al pagamento di somme determinate

In tema di contenzioso tributario il giudizio di ottemperanza, ammissibile ogni qualvolta debba farsi valere l'inerzia dell'Amministrazione rispetto al giudicato o la difformità specifica dell'atto posto in essere dalla stessa rispetto all'obbligo processuale di attenersi all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire, si differenzia dal concorrente giudizio esecutivo civile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma di rendere effettivo quel comando, anche e specialmente se privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 27240 depositata il 21 ottobre 2024 – Un ente pubblico è di natura economica se produce, per legge e per statuto (e, quindi, non in via di mero fatto e contingente) beni o servizi con criteri di economicità, ossia con equivalenza, almeno tendenziale, tra costi e ricavi, analogamente ad un comune imprenditore

Un ente pubblico è di natura economica se produce, per legge e per statuto (e, quindi, non in via di mero fatto e contingente) beni o servizi con criteri di economicità, ossia con equivalenza, almeno tendenziale, tra costi e ricavi, analogamente ad un comune imprenditore

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