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Corte di Giustizia UE, Quarta Sezione, sentenza depositata il 4 ottobre 2024 nella causa C‑171/23 – La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/856 del Consiglio, del 25 maggio 2016, letta alla luce del principio del divieto di pratiche abusive, deve essere interpretata nel senso che, qualora sia dimostrato che la creazione di una società costituisce una pratica abusiva destinata a mantenere il beneficio del regime di franchigia dall’imposta sul valore aggiunto, previsto all’articolo 287, punto 19, della medesima direttiva 2006/112, in favore di un’attività che era stata in precedenza esercitata, con il beneficio di tale regime, da un’altra società, la citata direttiva 2006/112 esige che la società così creata non possa beneficiare di detto regime, anche in assenza di disposizioni specifiche che sanciscano il divieto di siffatte pratiche abusive nell’ordinamento giuridico nazionale

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/856 del Consiglio, del 25 maggio 2016, letta alla luce del principio del divieto di pratiche abusive, deve essere interpretata nel senso che, qualora sia dimostrato che la creazione di una società costituisce una pratica abusiva destinata a mantenere il beneficio del regime di franchigia dall’imposta sul valore aggiunto, previsto all’articolo 287, punto 19, della medesima direttiva 2006/112, in favore di un’attività che era stata in precedenza esercitata, con il beneficio di tale regime, da un’altra società, la citata direttiva 2006/112 esige che la società così creata non possa beneficiare di detto regime, anche in assenza di disposizioni specifiche che sanciscano il divieto di siffatte pratiche abusive nell’ordinamento giuridico nazionale

Il beneficio dell’inesigibilità verso il fallito dei debiti residui, di cui all’art. 142 l. fall., presuppone il soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali in percentuale “affatto irrisoria” anche se nella misura del 4%

La Corte di Cassazione, sezione I, con l'ordinanza n. 26303 depositata il 9 ottobre 2024, intervenendo in tema di esdebitazione e del concetto di prudente apprezzamento del giudice, ha ribadito il principio, espresso dalle SS.UU., secondo cui "al fine di attribuire un contenuto fattuale alla nozione, alquanto generica e vaga, di “prudente apprezzamento del giudice” [...]

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile, sentenza n. 24214 depositata il 18 novembre 2011 – L’art. 142, comma 2, legge fall. va interpretato nel senso che, per la concessione del beneficio dell’esdebitazione non è necessario che siano parzialmente soddisfatti tutti i creditori chirografari, essendo rimesso al Giudice valutare se, in concreto, i riparti effettuati consentano, in rapporto a quanto effettivamente dovuto, la concessione del beneficio stesso.

L’art. 142, comma 2, legge fall. va interpretato nel senso che, per la concessione del beneficio dell’esdebitazione non è necessario che siano parzialmente soddisfatti tutti i creditori chirografari, essendo rimesso al Giudice valutare se, in concreto, i riparti effettuati consentano, in rapporto a quanto effettivamente dovuto, la concessione del beneficio stesso.

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 26303 depositata il 9 ottobre 2024 – L’art. 142 comma 2 l. fall. deve essere interpretato nel senso che, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1 della norma, il beneficio dell’esdebitazione deve essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti ovvero siano stati soddisfatti in percentuale “affatto irrisoria”

L’art. 142 comma 2 l. fall. deve essere interpretato nel senso che, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1 della norma, il beneficio dell’esdebitazione deve essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti ovvero siano stati soddisfatti in percentuale “affatto irrisoria”

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25757 depositata il 26 settembre 2024 – In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, il valore dei beni mobili venduti nel corso del periodo di imposta considerato, ma consegnati all’acquirente nell’anno successivo, deve essere incluso, ai sensi dell’art. 75, comma secondo, lett. a) D.P.R. n. 917 del 1986, tra le rimanenze finali del venditore» e che nella motivazione chiarisce come ai fini della imputazione dei ricavi rilevi il momento della consegna quale materiale trasmissione della disponibilità della cosa e come la regola dettata dalla disposizione tributaria sia derogatoria e prevalente sulla alternativa costituita dalla generale e indiscriminata applicazione del principio consensualistico della vendita

In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, il valore dei beni mobili venduti nel corso del periodo di imposta considerato, ma consegnati all'acquirente nell'anno successivo, deve essere incluso, ai sensi dell'art. 75, comma secondo, lett. a) D.P.R. n. 917 del 1986, tra le rimanenze finali del venditore» e che nella motivazione chiarisce come ai fini della imputazione dei ricavi rilevi il momento della consegna quale materiale trasmissione della disponibilità della cosa e come la regola dettata dalla disposizione tributaria sia derogatoria e prevalente sulla alternativa costituita dalla generale e indiscriminata applicazione del principio consensualistico della vendita

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26449 depositata il 10 ottobre 2024 – Esternalizzazione ad un subappaltore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26449 depositata il 10 ottobre 2024 Lavoro - Licenziamento - Reclamo - Appalto - Esternalizzazione ad un subappaltore - Trasporto pasti - CCNL pubblici esercizi - Nessun rapporto tra subappaltatore e committente - Cessione del contratto richiede il consenso del lavoratore ceduto - Rigetto Fatti di causa La [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26328 depositata il 9 ottobre 2024 – Il vizio di motivazione può essere censurato in Cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 4 in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 cpc solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile

Il vizio di motivazione può essere censurato in Cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 4 in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 cpc solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile

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