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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26149 depositata il 7 ottobre 2024 – L’onere di contestazione non può dirsi assolto attraverso l’insinuazione del dubbio di esistenza del fatto storico, occorrendo, ai fini del requisito di specificità prescritto dagli artt. 416 e 115 c.p.c., la chiara negazione del fatto storico e non essendo sufficiente nemmeno la generica deduzione di assenza di prova

L’onere di contestazione non può dirsi assolto attraverso l’insinuazione del dubbio di esistenza del fatto storico, occorrendo, ai fini del requisito di specificità prescritto dagli artt. 416 e 115 c.p.c., la chiara negazione del fatto storico e non essendo sufficiente nemmeno la generica deduzione di assenza di prova

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26147 depositata il 7 ottobre 2024 – Nel caso di contratti a termine ripetuti senza soluzione di continuità, se il primo della serie viene dichiarato illegittimo, con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, la stipulazione degli altri contratti a termine non incide sulla già intervenuta trasformazione del rapporto a meno che non risulti provata la esplicita volontà dei contraenti di risolvere il precedente rapporto a tempo indeterminato e di costituirne uno nuovo, cioè di porre in essere una novazione contrattuale, di cui vanno accertati gli estremi

Nel caso di contratti a termine ripetuti senza soluzione di continuità, se il primo della serie viene dichiarato illegittimo, con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, la stipulazione degli altri contratti a termine non incide sulla già intervenuta trasformazione del rapporto a meno che non risulti provata la esplicita volontà dei contraenti di risolvere il precedente rapporto a tempo indeterminato e di costituirne uno nuovo, cioè di porre in essere una novazione contrattuale, di cui vanno accertati gli estremi

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 14288 depositata il 22 maggio 2024 – Obbligo di assunzione a carico dell’impresa subentrata nell’appalto sulla base del capitolato d’appalto. Tale diritto del lavoratore non può essere vanificata dal dato formale della mancata inclusione del suo nominativo nell’elenco previsto dal capitolato speciale dell’appalto

Obbligo di assunzione a carico dell'impresa subentrata nell’appalto sulla base del capitolato d’appalto. Tale diritto del lavoratore non può essere vanificata dal dato formale della mancata inclusione del suo nominativo nell’elenco previsto dal capitolato speciale dell’appalto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25970 depositata il 3 ottobre 2024 – L’art. 1676 c.c., applicabile anche ai contratti di opere pubbliche, attribuisce ai dipendenti dell’appaltatore un’azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto in conseguenza della prestazione dell’attività svolta per l’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato; la norma prevede una solidarietà passiva tra l’appaltatore ed il committente, che rimane comunque estraneo al rapporto di lavoro

L'art. 1676 c.c., applicabile anche ai contratti di opere pubbliche, attribuisce ai dipendenti dell'appaltatore un'azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto in conseguenza della prestazione dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato; la norma prevede una solidarietà passiva tra l'appaltatore ed il committente, che rimane comunque estraneo al rapporto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25734 depositata il 26 settembre 2024 – E’ riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte Costituzionale, ben potendo la stessa essere sempre proposta o riproposta dall’interessato ed anche prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo

E' riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte Costituzionale, ben potendo la stessa essere sempre proposta o riproposta dall’interessato ed anche prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25419 depositata il 23 settembre 2024 – Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto soggettivo del vincitore del pubblico concorso è pur sempre subordinato alla permanenza, all’atto del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso, sicché, in ipotesi di “ius superveniens”, la P.A. ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di personale, come valutate prima della modifica del quadro normativo

Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto soggettivo del vincitore del pubblico concorso è pur sempre subordinato alla permanenza, all’atto del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso, sicché, in ipotesi di “ius superveniens”, la P.A. ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di personale, come valutate prima della modifica del quadro normativo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25744 depositata il 26 settembre 2024 – Le fatture prive degli importi ricevuti per le prestazioni effettuate e come tale anomalia sia in grado, unitamente all’assenza di liste inventariali necessarie per gli eventuali riscontri, a far concludere per la inaffidabilità della contabilità e per la sussistenza del presupposto dell’accertamento induttivo

Le fatture prive degli importi ricevuti per le prestazioni effettuate e come tale anomalia sia in grado, unitamente all'assenza di liste inventariali necessarie per gli eventuali riscontri, a far concludere per la inaffidabilità della contabilità e per la sussistenza del presupposto dell'accertamento induttivo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 26320 depositata il 9 ottobre 2024 – La disciplina di cui all’art. 2103 c. c., secondo la quale possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento o della retribuzione nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità, o al miglioramento delle condizioni di vita nelle sedi di cui all’art. 2113 c.c., ricomprende tutte le ipotesi di accordo per la riduzione della retribuzione, anche senza mutamento di mansioni o di livello di inquadramento

La disciplina di cui all'art. 2103 c. c., secondo la quale possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento o della retribuzione nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità, o al miglioramento delle condizioni di vita nelle sedi di cui all'art. 2113 c.c., ricomprende tutte le ipotesi di accordo per la riduzione della retribuzione, anche senza mutamento di mansioni o di livello di inquadramento

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