SERVIZI UTILI

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23599 depositata il 3 settembre 2024 – Nel processo tributario, nell’ipotesi di ricorso contro l’avviso di accertamento, il principio di non contestazione non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l’atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l’oggetto del giudizio

Nel processo tributario, nell'ipotesi di ricorso contro l'avviso di accertamento, il principio di non contestazione non implica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l'atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l'oggetto del giudizio

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23575 depositata il 3 settembre 2024 – Il procedimento notificatorio, seppur diversamente disciplinato a seconda della reperibilità o meno del destinatario della notificazione, deve comunque poter concludersi positivamente, e la spedizione della raccomandata informativa, contenente l’avviso di deposito dell’atto da notificare e non recapitato per irreperibilità del soggetto destinatario, non deve necessariamente essere consegnato nelle mani del destinatario della notificazione, essendo sufficiente che, in caso di prolungata irreperibilità di quest’ultimo, essa risulti dalla relata di notifica dell’agente postale

Il procedimento notificatorio, seppur diversamente disciplinato a seconda della reperibilità o meno del destinatario della notificazione, deve comunque poter concludersi positivamente, e la spedizione della raccomandata informativa, contenente l'avviso di deposito dell'atto da notificare e non recapitato per irreperibilità del soggetto destinatario, non deve necessariamente essere consegnato nelle mani del destinatario della notificazione, essendo sufficiente che, in caso di prolungata irreperibilità di quest'ultimo, essa risulti dalla relata di notifica dell'agente postale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24018 depositata il 6 settembre 2024 – In tema di ragionevolezza, proporzionalità e sostenibilità del contributo non possono prescindere dalla inderogabile riserva di legge di matrice costituzionale e dalla finalità di equilibrio di bilancio a lungo termine che deve essere assicurata per un termine di 15 anni previsti ex art. 3 co.12 L.335/95 ampliato ai 30 anni previsti dall’art. 1 co. 736 L.296/06, fino ai 50 anni previsti dall’art. 24 D.L. 201/2011; ma il contributo applicato dalla Cassa, prorogato per due periodi quinquennali consecutivi, si configura come una prestazione autonoma, non già come correttivo del trattamento pensionistico

In tema di ragionevolezza, proporzionalità e sostenibilità del contributo non possono prescindere dalla inderogabile riserva di legge di matrice costituzionale e dalla finalità di equilibrio di bilancio a lungo termine che deve essere assicurata per un termine di 15 anni previsti ex art. 3 co.12 L.335/95 ampliato ai 30 anni previsti dall’art. 1 co. 736 L.296/06, fino ai 50 anni previsti dall’art. 24 D.L. 201/2011; ma il contributo applicato dalla Cassa, prorogato per due periodi quinquennali consecutivi, si configura come una prestazione autonoma, non già come correttivo del trattamento pensionistico

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23696 depositata il 4 settembre 2024 – Il fondamento del giudicato sostanziale, regolato dall’art. 2909 cod.civ., che risponde al generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallo stesso considerate, per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente regula iuris, ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, anche con riguardo allo ius superveniens che contenga norme retroattive, salva una diversa volontà espressa dal legislatore

Il fondamento del giudicato sostanziale, regolato dall'art. 2909 cod.civ., che risponde al generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallo stesso considerate, per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente regula iuris, ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, anche con riguardo allo ius superveniens che contenga norme retroattive, salva una diversa volontà espressa dal legislatore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23508 depositata il 2 settembre 2024 – Un singolo motivo può essere articolato in più profili di doglianza, senza che per ciò solo se ne debba affermare l’inammissibilità. Diversamente, qualora le doglianze operano una commistione fra profili di merito e questioni giuridiche, sicché finiscono per assegnare inammissibilmente al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse

Un singolo motivo può essere articolato in più profili di doglianza, senza che per ciò solo se ne debba affermare l'inammissibilità. Diversamente, qualora le doglianze operano una commistione fra profili di merito e questioni giuridiche, sicché finiscono per assegnare inammissibilmente al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 24609 depositata il 13 settembre 2024 – Il principio dell’immediatezza della contestazione disciplinare, la cui “ratio” riflette l’esigenza dell’osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell’attuazione del rapporto di lavoro, non consente all’imprenditore- datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l’incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l’immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro

Il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare, la cui "ratio" riflette l'esigenza dell'osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, non consente all'imprenditore- datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 24200 depositata il 9 settembre 2024 – Il riconoscimento del beneficio dell’esenzione IMU postula l’assolvimento di un obbligo dichiarativo entro un determinato limite temporale, che l’art. 2, comma 2, comma 5-bis, l. 31 agosto 2013, n. 102 ha considerato avente natura decadenziale e che, in ogni caso, va considerato perentorio in ragione dello scopo perseguito e della funzione assolta, anche ove mancasse un’espressa indicazione della norma

Il riconoscimento del beneficio dell'esenzione IMU postula l’assolvimento di un obbligo dichiarativo entro un determinato limite temporale, che l’art. 2, comma 2, comma 5-bis, l. 31 agosto 2013, n. 102 ha considerato avente natura decadenziale e che, in ogni caso, va considerato perentorio in ragione dello scopo perseguito e della funzione assolta, anche ove mancasse un’espressa indicazione della norma

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 24995 depositata il 17 settembre 2024 – In tema di accessi, ispezioni e verifiche, sia con riferimento all’accertamento dell’IVA ai sensi dell’art.52 del d.P.R. n. 633 del 1972 sia delle imposte dirette, in forza del richiamo operato dall’art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, l’esigenza di conoscenza da parte del ricorrente della motivazione del decreto di autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’accesso domiciliare, in presenza di gravi indizi di violazione delle norme tributarie, dev’essere contemperata con gli interessi protetti dal segreto istruttorio opposto ex art.329 c.p.p. e, per l’effetto, il diniego non comporta di per sé la nullità dell’avviso di accertamento, in assenza di espressa previsione normativa, ma può essere contestato dal ricorrente dimostrando, tenuto conto anche del fatto che la durata del segreto è limitata, come abbia potuto influenzare l’esito dell’accertamento nei propri confronti mediante un concreto apprezzabile nocumento al diritto di difesa

In tema di accessi, ispezioni e verifiche, sia con riferimento all’accertamento dell’IVA ai sensi dell’art.52 del d.P.R. n. 633 del 1972 sia delle imposte dirette, in forza del richiamo operato dall'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, l’esigenza di conoscenza da parte del ricorrente della motivazione del decreto di autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'accesso domiciliare, in presenza di gravi indizi di violazione delle norme tributarie, dev’essere contemperata con gli interessi protetti dal segreto istruttorio opposto ex art.329 c.p.p. e, per l’effetto, il diniego non comporta di per sé la nullità dell'avviso di accertamento, in assenza di espressa previsione normativa, ma può essere contestato dal ricorrente dimostrando, tenuto conto anche del fatto che la durata del segreto è limitata, come abbia potuto influenzare l'esito dell'accertamento nei propri confronti mediante un concreto apprezzabile nocumento al diritto di difesa

Torna in cima