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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24169 depositata il 9 settembre 2024 – L’art. 17 R.D.L. n. 2328/1923 prevede che si computi “come lavoro effettivo … la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località all’altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto” (lettera c)

L'art. 17 R.D.L. n. 2328/1923 prevede che si computi "come lavoro effettivo ... la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località all'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto" (lettera c)

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23987 depositata il 6 settembre 2024 – Difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione – Completare/mettere in regola gli atti e i documenti difettosi

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23987 depositata il 6 settembre 2024 Licenziamento - Ex Legge n. 92 del 2012 - Avvocato del libero Foro - Difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione - Completare/mettere in regola gli atti e i documenti difettosi - Termine perentorio per la regolarizzazione della posizione processuale - [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23708 depositata il 4 settembre 2024 – La prescrittibilità discende dalle caratteristiche del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa, che si atteggia «come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile) e sorge in conseguenza del «fatto» della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria

La prescrittibilità discende dalle caratteristiche del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa, che si atteggia «come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile) e sorge in conseguenza del «fatto» della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 23858 depositata il 5 settembre 2024 – Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, può configurare la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio

Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, può configurare la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23996 depositata il 6 settembre 2024 – L’Inps debba dimostrare l’ammontare complessivo delle somme corrisposte ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro; spetta, poi, al datore di lavoro provare l’ammontare delle somme sottratte alla regola generale, dimostrando le trasferte effettuate e l’ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno

L’Inps debba dimostrare l’ammontare complessivo delle somme corrisposte ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro; spetta, poi, al datore di lavoro provare l’ammontare delle somme sottratte alla regola generale, dimostrando le trasferte effettuate e l’ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23993 depositata il 6 settembre 2024 – Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23976 depositata il 6 settembre 2024 – Laddove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario – per giungere alla cassazione della pronunzia – sia che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, sia che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso della impugnazione

Laddove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia - sia che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, sia che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso della impugnazione

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