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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20701 depositata il 25 luglio 2024 – Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell’art. 38, D.L. 6 luglio 2011, nr. 98

Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, nr. 98.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20422 depositata il 23 luglio 2024 – L’assimilazione del giudicato agli “elementi normativi” e la conseguente sindacabilità sotto il profilo della violazione di legge della sentenza che con esso contrasti non esonerano il ricorrente per cassazione dall’osservanza di quei canoni di specificità del motivo che si esigono comunque per ogni deduzione di violazione o falsa applicazione della legge, in quanto giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico

L'assimilazione del giudicato agli "elementi normativi" e la conseguente sindacabilità sotto il profilo della violazione di legge della sentenza che con esso contrasti non esonerano il ricorrente per cassazione dall'osservanza di quei canoni di specificità del motivo che si esigono comunque per ogni deduzione di violazione o falsa applicazione della legge, in quanto giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico

I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea e la violazione dell’art. 2389 cod. civ., sul piano civilistico, da luogo a nullità, e quindi la loro indeducibilità, degli atti di autodeterminazione dei compensi da parte degli amministratori per violazione di norma imperativa

I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea e la violazione dell'art. 2389 cod. civ., sul piano civilistico, da luogo a nullità, e quindi la loro indeducibilità, degli atti di autodeterminazione dei compensi da parte degli amministratori per violazione di norma imperativa

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 10204 depositata il 16 aprile 2024 – L’imposta sostitutiva prevista dall’art. 18 del d.P.R. n. 917 del 1986 ha una funzione del tutto sovrapponibile alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta prevista dall’art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 per il caso in cui i redditi derivanti da partecipazioni di fonte estera non qualificate siano percepiti tramite un intermediario residente

L'imposta sostitutiva prevista dall'art. 18 del d.P.R. n. 917 del 1986 ha una funzione del tutto sovrapponibile alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta prevista dall'art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 per il caso in cui i redditi derivanti da partecipazioni di fonte estera non qualificate siano percepiti tramite un intermediario residente

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20390 depositata il 23 luglio 2024 – In tema di licenziamento per giusta causa, l’accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all’apprezzamento del giudice di merito, che – anche qualora riscontri l’astratta corrispondenza dell’infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente – è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità

In tema di licenziamento per giusta causa, l'accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all'apprezzamento del giudice di merito, che - anche qualora riscontri l'astratta corrispondenza dell'infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente - è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità

CORTE COSTITUZIONALE – Ordinanza n. 155 depositata il 31 luglio 2024 – Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) e, in via subordinata, dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) e, in via subordinata, dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 20017 depositata il 19 luglio 2024 – Fermo restando il divieto di derogare al principio di competenza, non può configurarsi, in tal caso, una violazione del divieto di doppia imposizione, sancito dall’art. 163 d.P.R. n. 917/1986 e 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, potendo, eventualmente, il contribuente richiedere il rimborso della maggior imposta indebitamente corrisposta, per la mancata esposizione nell’annualità di competenza dei costi negati in relazione a diversa imputazione temporale

Fermo restando il divieto di derogare al principio di competenza, non può configurarsi, in tal caso, una violazione del divieto di doppia imposizione, sancito dall’art. 163 d.P.R. n. 917/1986 e 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, potendo, eventualmente, il contribuente richiedere il rimborso della maggior imposta indebitamente corrisposta, per la mancata esposizione nell’annualità di competenza dei costi negati in relazione a diversa imputazione temporale

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 18892 depositata il 10 luglio 2024 – Alla declaratoria di illegittimità di un licenziamento, con il conseguente ordine di reintegrazione, il datore di lavoro ottemperi innanzitutto con il riammettere il lavoratore nella stessa sede di lavoro nella quale questi operava all’atto dell’illegittimo licenziamento; salvo disporre successivamente il suo trasferimento nel concorso delle condizioni richieste dalla legge

Alla declaratoria di illegittimità di un licenziamento, con il conseguente ordine di reintegrazione, il datore di lavoro ottemperi innanzitutto con il riammettere il lavoratore nella stessa sede di lavoro nella quale questi operava all'atto dell'illegittimo licenziamento; salvo disporre successivamente il suo trasferimento nel concorso delle condizioni richieste dalla legge

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