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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20598 depositata il 24 luglio 2024 – Il giudizio di cassazione è, infatti, un giudizio a “critica vincolata”; conseguentemente deve esserci uno specifico raffronto tra la ratio decidendi del gravato provvedimento ed il contenuto delle disposizioni oggetto delle asserite violazioni, pena l’inammissibilità della censura

Il giudizio di cassazione è, infatti, un giudizio a “critica vincolata”; conseguentemente deve esserci uno specifico raffronto tra la ratio decidendi del gravato provvedimento ed il contenuto delle disposizioni oggetto delle asserite violazioni, pena l’inammissibilità della censura

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20218 depositata il 22 luglio 2024 – L’omessa riproduzione – nemmeno per stralci o passaggi di interesse – in maniera adeguata e sufficiente degli scritti difensivi della società, in spregio al requisito dell’esposizione del fatto processuale imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. circa le contestazioni mosse: dal che resta preclusa alla Corte la possibilità di riscontrare la loro natura

L’omessa riproduzione - nemmeno per stralci o passaggi di interesse - in maniera adeguata e sufficiente degli scritti difensivi della società, in spregio al requisito dell’esposizione del fatto processuale imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. circa le contestazioni mosse: dal che resta preclusa alla Corte la possibilità di riscontrare la loro natura

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20557 depositata il 24 luglio 2024 – Nel sistema del diritto tributario, la forza maggiore assurge al rango di esimente con riguardo all’inadempimento di obbligazioni aventi, direttamente o indirettamente, ad oggetto un’imposta, tanto se la conseguenza sia l’irrogazione di una sanzione amministrativa, quanto se la conseguenza sia la perdita di un’agevolazione, per cui, allorquando non si delinei la preesistenza di una qualche obbligazione del contribuente verso il fisco, si deve escludere che la sopravvenienza di circostanze idonee ad influenzare il compimento di un atto presupposto di imposizione configuri un esimente e giustifichi la successiva ripetizione dell’imposta versata

Nel sistema del diritto tributario, la forza maggiore assurge al rango di esimente con riguardo all'inadempimento di obbligazioni aventi, direttamente o indirettamente, ad oggetto un'imposta, tanto se la conseguenza sia l'irrogazione di una sanzione amministrativa, quanto se la conseguenza sia la perdita di un'agevolazione, per cui, allorquando non si delinei la preesistenza di una qualche obbligazione del contribuente verso il fisco, si deve escludere che la sopravvenienza di circostanze idonee ad influenzare il compimento di un atto presupposto di imposizione configuri un esimente e giustifichi la successiva ripetizione dell'imposta versata

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 3, sentenza n. 163 depositata il 4 marzo 2024 – Una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese

Una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19842 depositata il 18 luglio 2024 – Il ricorso per cassazione non consenta di censurare le valutazioni effettuate dal giudice di merito, trattandosi di un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata, finalizzato a controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione effettuata dal giudice di merito

Il ricorso per cassazione non consenta di censurare le valutazioni effettuate dal giudice di merito, trattandosi di un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata, finalizzato a controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione effettuata dal giudice di merito

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19834 depositata il 18 luglio 2024 – In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta

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