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CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18576 depositata l’ 8 luglio 2024 – Negli accertamenti fondati sul metodo di accertamento sintetico del reddito il contribuente può dimostrare che le spese accertate nei suoi confronti sono state, in realtà, finanziate mediante elargizioni del coniuge, ma anche che, a tal fine, non è sufficiente che alleghi l’esistenza del rapporto familiare, rimanendo applicabili gli ordinari principi in materia di ripartizione dell’onere della prova, con la conseguenza che compete al medesimo contribuente, che affermi di avere ricevuto aiuti economici dal coniuge per sostenere gli esborsi affrontati nell’anno di riferimento, dimostrare la ricorrenza di elementi sintomatici che siffatti esborsi siano stati verosimilmente sostenuti proprio con la provvista assicurata con i menzionati aiuti

Negli accertamenti fondati sul metodo di accertamento sintetico del reddito il contribuente può dimostrare che le spese accertate nei suoi confronti sono state, in realtà, finanziate mediante elargizioni del coniuge, ma anche che, a tal fine, non è sufficiente che alleghi l'esistenza del rapporto familiare, rimanendo applicabili gli ordinari principi in materia di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che compete al medesimo contribuente, che affermi di avere ricevuto aiuti economici dal coniuge per sostenere gli esborsi affrontati nell'anno di riferimento, dimostrare la ricorrenza di elementi sintomatici che siffatti esborsi siano stati verosimilmente sostenuti proprio con la provvista assicurata con i menzionati aiuti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18572 depositata l’ 8 luglio 2024 – La normativa comunitaria quantifica l’investimento complessivamente agevolabile considerando: a) i costi d’investimento supplementari o sovraccosti, a cui b) vengono sottratti b) i profitti operativi e c) aggiunti i costi operativi attinenti all’impianto e relativi ai primi cinque anni dall’entrata in funzione del medesimo

La normativa comunitaria quantifica l'investimento complessivamente agevolabile considerando: a) i costi d'investimento supplementari o sovraccosti, a cui b) vengono sottratti b) i profitti operativi e c) aggiunti i costi operativi attinenti all'impianto e relativi ai primi cinque anni dall'entrata in funzione del medesimo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18501 depositata l’ 8 luglio 2024 – In tema di avviso di accertamento, l’onere di allegazione di cui all’art. 7 della l. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell’atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest’ultimo, ossia atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza

In tema di avviso di accertamento, l'onere di allegazione di cui all'art. 7 della l. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultimo, ossia atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 26927 depositata l’ 8 luglio 2024 – Ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 159 del 2011, i soli crediti erariali (nella specie, relativi all’imposta di registro), nell’ipotesi di confisca di beni già sottoposti a sequestro, si estinguono per confusione ai sensi dell’art. 1253 e., nei limiti in cui il credito stesso abbia trovato capienza nel patrimonio della società oggetto di confisca, mentre restano fermi i crediti non erariali, come quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, ai tributi locali ed ai diritti camerali

Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 159 del 2011, i soli crediti erariali (nella specie, relativi all'imposta di registro), nell'ipotesi di confisca di beni già sottoposti a sequestro, si estinguono per confusione ai sensi dell'art. 1253 e., nei limiti in cui il credito stesso abbia trovato capienza nel patrimonio della società oggetto di confisca, mentre restano fermi i crediti non erariali, come quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, ai tributi locali ed ai diritti camerali

Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza n. 19833 depositata il 18 luglio 2024 – Le azioni esperibili a tutela dell’effettivo valore della partecipazione discendono da un’applicazione del generale canone di buona fede, e sono limitate alle ipotesi in cui la differenza tra l’effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incida sulla solidità economica e sulla produttività della società, e quindi sul valore delle azioni o delle quote

Le azioni esperibili a tutela dell'effettivo valore della partecipazione discendono da un'applicazione del generale canone di buona fede, e sono limitate alle ipotesi in cui la differenza tra l'effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incida sulla solidità economica e sulla produttività della società, e quindi sul valore delle azioni o delle quote

Le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale e, di conseguenza, alla consistenza economica della partecipazione possono giustificare la sua risoluzione o la riduzione del prezzo pattuito

La Corte di Cassazione, sezione II, con l'ordinanza n. 19833 del 18 luglio 2024, intervenendo in tema di cessione di quote sociali, ha ribadito il principio secondo cui "... la cessione delle azioni, o delle quote, di una società di capitali, ha come oggetto immediato la partecipazione sociale, e solo quale oggetto mediato, la quota [...]

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