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Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza n. 16006 depositata il 7 giugno 2024 – L’interpretazione di una norma processuale consolidata può essere abbandonata solo in presenza di forti ed apprezzabili ragioni giustificative, indotte dal mutare di fenomeni sociali o del contesto normativo, oppure quando l’interpretazione consolidata risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa o dia luogo a risultati disfunzionali, irrazionali o “ingiusti”, atteso che l’affidabilità, prevedibilità e uniformità dell’interpretazione delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di “giustizia” del processo

L’interpretazione di una norma processuale consolidata può essere abbandonata solo in presenza di forti ed apprezzabili ragioni giustificative, indotte dal mutare di fenomeni sociali o del contesto normativo, oppure quando l’interpretazione consolidata risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa o dia luogo a risultati disfunzionali, irrazionali o “ingiusti”, atteso che l’affidabilità, prevedibilità e uniformità dell’interpretazione delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di “giustizia” del processo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 18960 depositata il 10 luglio 2024 – Alla lavoratrice frontaliera residente in Italia e svolgente lavoro in via esclusiva in Svizzera, già beneficiaria dell’indennità di disoccupazione a carico dell’ente previdenziale italiano, spetta l’indennità di maternità alle stesse condizioni della lavoratrice che abbia lavorato in Italia, ai sensi dell’allegato 2 sezione A regolamento n. 883 del 2004, applicabile sulla base della decisione 1/2012 del Comitato misto Comunità europea e Confederazione svizzera, restando irrilevante il mancato svolgimento in Italia di attività lavorativa

Alla lavoratrice frontaliera residente in Italia e svolgente lavoro in via esclusiva in Svizzera, già beneficiaria dell’indennità di disoccupazione a carico dell’ente previdenziale italiano, spetta l’indennità di maternità alle stesse condizioni della lavoratrice che abbia lavorato in Italia, ai sensi dell’allegato 2 sezione A regolamento n. 883 del 2004, applicabile sulla base della decisione 1/2012 del Comitato misto Comunità europea e Confederazione svizzera, restando irrilevante il mancato svolgimento in Italia di attività lavorativa

La tutela della reintegra deve essere applicata anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui venga dimostrato in giudizio l’insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del recesso dal datore di lavoro

La tutela della reintegra deve essere applicata anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui venga dimostrato in giudizio l’insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del recesso dal datore di lavoro

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 19684 depositata il 17 luglio 2024 – Spetta il diritto all’esenzione IMU per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l’esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile

Spetta il diritto all'esenzione IMU per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l'esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18916 depositata il 10 luglio 2024 – E’ inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito

E' inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18904 depositata il 10 luglio 2024 – A fronte dell’esistenza di mansioni inferiori il datore di lavoro, prima di intimare il licenziamento, deve offrire la mansione alternativa anche inferiore al lavoratore, prospettandone il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore

A fronte dell’esistenza di mansioni inferiori il datore di lavoro, prima di intimare il licenziamento, deve offrire la mansione alternativa anche inferiore al lavoratore, prospettandone il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18620 depositata l’ 8 luglio 2024 – – Modalità di esecuzione dalle mansioni – Orario full time

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18620 depositata l' 8 luglio 2024 Licenziamento per giusta causa - Rapporto di lavoro subordinato - Modalità di esecuzione dalle mansioni - Orario full time - Richieste a titolo di tredicesima, ferie e permessi - TFR - cd. “doppia conforme” - Rigetto Fatti di causa La Corte d'appello [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18552 depositata l’ 8 luglio 2024 – E’ consentita la rinnovazione del licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma in base agli stessi motivi sostanziali determinativi del precedente recesso, anche se la questione della validità del primo licenziamento sia ancora “sub iudice”, purché siano adottate le modalità prescritte, omesse nella precedente intimazione

E' consentita la rinnovazione del licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma in base agli stessi motivi sostanziali determinativi del precedente recesso, anche se la questione della validità del primo licenziamento sia ancora "sub iudice", purché siano adottate le modalità prescritte, omesse nella precedente intimazione

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