SERVIZI UTILI

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 15964 depositata il 7 giugno 2024 – Nei casi di presenza di un semplice meccanismo condizionale sospensivo dell’effetto traslativo, disciplinato dall’art. 27, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sottopone l’atto a tassazione in misura fissa, con riscossione della differenza al momento dell’avveramento della condizione o della produzione prima di questa dei suoi effetti alla luce di quanto contemplato dal secondo comma della citata disposizione

Nei casi di presenza di un semplice meccanismo condizionale sospensivo dell’effetto traslativo, disciplinato dall’art. 27, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sottopone l’atto a tassazione in misura fissa, con riscossione della differenza al momento dell’avveramento della condizione o della produzione prima di questa dei suoi effetti alla luce di quanto contemplato dal secondo comma della citata disposizione

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 16472 depositata il 13 giugno 2024 – L’inosservanza dell’ordine di esibizione di documenti integra un comportamento dal quale il giudice può, nell’esercizio di suoi poteri discrezionali, desumere semplici argomenti di prova

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 16472 depositata il 13 giugno 2024 usura - inosservanza dell'ordine di esibizione di documenti Fatti di causa Rosario Bella convenne la Banca Agricola Popolare di Ragusa (breviter banca) dinanzi al tribunale di Catania, deducendo che questa, in assenza di valida pattuizione, aveva addebitato in conto corrente interessi ultralegali [...]

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Ter), depositata il 1° marzo 2024 – L’onere della prova circa la preesistenza delle opere grava sul privato che presenta istanza di condono edilizio ed i principi di prova oggettivi concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio, quanto nel tempo, si rinvengono nei ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie, mappe catastali, laddove la prova per testimoni è del tutto residuale; data la premessa, da essa discende che la prova dell’epoca di realizzazione si desume da dati oggettivi, che resistono a quelli risultanti dagli estratti catastali ovvero alla prova testimoniale ed è onere del privato, che contesti il dato dell’amministrazione, fornire prova rigorosa della diversa epoca di realizzazione dell’immobile, superando quella fornita dalla parte pubblica. Ne deriva che nelle controversie in materia edilizia la prova testimoniale, soltanto scritta peraltro, è del tutto recessiva a fronte di prove oggettive concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio quanto nel tempo». La prova dei fatti posti a fondamento della domanda può essere offerta anche mediante il ricorso alle presunzioni che siano dotate dei caratteri della gravità, precisione e concordanza così come richiesto dall’art. 2729 c.c.

L’onere della prova circa la preesistenza delle opere grava sul privato che presenta istanza di condono edilizio ed i principi di prova oggettivi concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio, quanto nel tempo, si rinvengono nei ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie, mappe catastali, laddove la prova per testimoni è del tutto residuale; data la premessa, da essa discende che la prova dell’epoca di realizzazione si desume da dati oggettivi, che resistono a quelli risultanti dagli estratti catastali ovvero alla prova testimoniale ed è onere del privato, che contesti il dato dell’amministrazione, fornire prova rigorosa della diversa epoca di realizzazione dell’immobile, superando quella fornita dalla parte pubblica. Ne deriva che nelle controversie in materia edilizia la prova testimoniale, soltanto scritta peraltro, è del tutto recessiva a fronte di prove oggettive concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio quanto nel tempo». La prova dei fatti posti a fondamento della domanda può essere offerta anche mediante il ricorso alle presunzioni che siano dotate dei caratteri della gravità, precisione e concordanza così come richiesto dall’art. 2729 c.c.

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 14511 depositata il 23 maggio 2024 – L’esenzione dall’IMU risulta prevista dall’art. 4 del L. 102/2013 (conv. in l. n. 124/2013) a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed, inoltre non è configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP e gli alloggi sociali, atteso che il legislatore, nell’ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie

L'esenzione dall'IMU risulta prevista dall'art. 4 del L. 102/2013 (conv. in l. n. 124/2013) a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed, inoltre non è configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP e gli alloggi sociali, atteso che il legislatore, nell’ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 15937 depositata il 7 giugno 2024 – Un “ambiente lavorativo stressogeno” è configurabile come fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché apparentemente lecite o solo episodiche, in quanto la tutela del diritto fondamentale della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura, costituzionalmente orientata, dell’art. 2087 cod. civ.

Un "ambiente lavorativo stressogeno" è configurabile come fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché apparentemente lecite o solo episodiche, in quanto la tutela del diritto fondamentale della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura, costituzionalmente orientata, dell'art. 2087 cod. civ.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 15046 depositata il 29 maggio 2024 – Estinzione del giudizio per avvenuto integrale e tempestivo pagamento degli importi della c.d. definizione agevolata

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 15046 depositata il 29 maggio 2024 Tributi - Avvisi di accertamento - IRPEF - Redditi non dichiarati - Investimenti in Svizzera - Definizione agevolata - Avvenuto integrale e tempestivo pagamento degli importi - Estinzione del giudizio Fatti di causa e Motivi della decisione All'esito dell'attività di verifica svolta [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 15519 depositata il 4 giugno 2024 – Nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

Nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 13934 depositata il 20 maggio 2024 – La direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, C-2000/78/Ce stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e, in particolare, i suoi art. 1 e 2, 1 e 2, lett. a), devono essere interpretati nel senso che il divieto di discriminazione diretta ivi previsto non è limitato alle sole persone che siano esse stesse disabili

La direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, C-2000/78/Ce stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e, in particolare, i suoi art. 1 e 2, 1 e 2, lett. a), devono essere interpretati nel senso che il divieto di discriminazione diretta ivi previsto non è limitato alle sole persone che siano esse stesse disabili

Torna in cima