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Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 5721 depositata il 4 marzo 2024 – L’avviso di accertamento tributario è un atto amministrativo espressione della potestà impositiva dell’Amministrazione finanziaria munito di efficacia dichiarativa, ma non anche certificativa, e il suo contenuto non dev’essere impugnato dal destinatario della sua notifica con la querela di falso dell’art.221 cod. proc. civ. di fronte al giudice ordinario, bensì entro 60 giorni ex art.18 d.lgs. n.546 del 31 dicembre 1992 davanti al giudice tributario, autorità indicata come competente all’interno dell’atto ricevuto insieme alle informazioni su come proporre ricorso

L’avviso di accertamento tributario è un atto amministrativo espressione della potestà impositiva dell’Amministrazione finanziaria munito di efficacia dichiarativa, ma non anche certificativa, e il suo contenuto non dev’essere impugnato dal destinatario della sua notifica con la querela di falso dell’art.221 cod. proc. civ. di fronte al giudice ordinario, bensì entro 60 giorni ex art.18 d.lgs. n.546 del 31 dicembre 1992 davanti al giudice tributario, autorità indicata come competente all’interno dell’atto ricevuto insieme alle informazioni su come proporre ricorso

Il contribuente, a cui viene notificata la cartella di pagamento ai sensi dell’art. 36-bis senza essere preceduta dall’avviso bonario, ha diritto alla riduzione della sanzioni

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 6248 depositata l' 8 marzo 2024, intervenendo in tema di sanzioni tributarie, ha precisato che   "... l'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'articolo [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 6248 depositata l’ 8 marzo 2024 – Il disposto di cui all’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sia pure senza prevedere una sanzione da inadempimento, generalizza l’obbligo della “comunicazione”, per cui nei casi di irregolare invio dell’avviso che precede la formazione del ruolo va disposta la riduzione delle sanzioni iscritte a ruolo dalla “misura ordinaria” del 30% alla “misura agevolata” del 10%

Il disposto di cui all'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sia pure senza prevedere una sanzione da inadempimento, generalizza l'obbligo della "comunicazione", per cui nei casi di irregolare invio dell'avviso che precede la formazione del ruolo va disposta la riduzione delle sanzioni iscritte a ruolo dalla "misura ordinaria" del 30% alla "misura agevolata" del 10%

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 5964 depositata il 5 marzo 2024 – In caso di attività finanziarie o patrimoniali cointestate, il modulo RW deve essere compilato da ogni intestatario con riferimento all’intero valore delle attività e non limitatamente alla quota parte di propria competenza, qualora questi abbia la disponibilità piena delle stesse

In caso di attività finanziarie o patrimoniali cointestate, il modulo RW deve essere compilato da ogni intestatario con riferimento all'intero valore delle attività e non limitatamente alla quota parte di propria competenza, qualora questi abbia la disponibilità piena delle stesse

Corte di Cassazione, sezione tributaria, otdinanza n. 7475 depositata il 20 marzo 2024 – I dati che i pubblici ufficiali, in sede di ispezione o verifica, estraggono e rielaborano da un sistema informatico non sono destinati di per sé soli a prova privilegiata, facendo fede fino a querela di falso non il documento informatico, bensì il verbale redatto dai pubblici ufficiali nella parte in cui attesta che quei dati sono stati estratti da quel sistema e sono quelli ivi indicati, mentre i dati in sé sono oggetto di libera valutazione da parte del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente e ragionevolmente motivata, non risultando altresì pertinente il richiamo alle norme del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale), che disciplinano i requisiti delle scritture private e degli atti pubblici formati con modalità informatiche

I dati che i pubblici ufficiali, in sede di ispezione o verifica, estraggono e rielaborano da un sistema informatico non sono destinati di per sé soli a prova privilegiata, facendo fede fino a querela di falso non il documento informatico, bensì il verbale redatto dai pubblici ufficiali nella parte in cui attesta che quei dati sono stati estratti da quel sistema e sono quelli ivi indicati, mentre i dati in sé sono oggetto di libera valutazione da parte del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente e ragionevolmente motivata, non risultando altresì pertinente il richiamo alle norme del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale), che disciplinano i requisiti delle scritture private e degli atti pubblici formati con modalità informatiche

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 7450 depositata il 20 marzo 2024 – L’art. 8, co. 1, d.lgs. n. 61/2000, pone l’onere di prova con forma scritta, con l’unica eccezione di cui all’art. 2725 c.c., secondo il quale è ammissibile la prova testimoniale solo nel caso di perdita incolpevole del documento rappresentativo della scrittura privata

L’art. 8, co. 1, d.lgs. n. 61/2000, pone l’onere di prova con forma scritta, con l’unica eccezione di cui all’art. 2725 c.c., secondo il quale è ammissibile la prova testimoniale solo nel caso di perdita incolpevole del documento rappresentativo della scrittura privata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 7285 depositata il 19 marzo 2024 – La a definizione agevolata ex l. n.143/17 si applica a ruoli formati da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni; l’Inps, quale ente pubblico non statale, non rientra in alcuno dei soggetti menzionati dalla norma

La a definizione agevolata ex l. n.143/17 si applica a ruoli formati da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni; l’Inps, quale ente pubblico non statale, non rientra in alcuno dei soggetti menzionati dalla norma

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