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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 5823 depositata il 5 marzo 2024 – L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell’atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.

L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere - e al giudice di legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell'atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 6266 depositata l’ 8 marzo 2024 – Ove l’appaltatore/datore di lavoro formale assuma un licenziamento nei confronti di un lavoratore adibito ad un appalto, l’azione di impugnazione del provvedimento espulsivo, tesa a ripristinare il rapporto di lavoro nei confronti dell’appaltatore, è soggetta al regime di decadenza dettato dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966 (come novellato dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010), mentre l’azione di costituzione di un rapporto di lavoro nei confronti dell’appaltante/utilizzatore, tesa ad accertare un uso fraudolento dell’appalto e un’interposizione fittizia di manodopera, non è assoggettata ad alcun termine di decadenza

Ove l’appaltatore/datore di lavoro formale assuma un licenziamento nei confronti di un lavoratore adibito ad un appalto, l’azione di impugnazione del provvedimento espulsivo, tesa a ripristinare il rapporto di lavoro nei confronti dell’appaltatore, è soggetta al regime di decadenza dettato dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966 (come novellato dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010), mentre l’azione di costituzione di un rapporto di lavoro nei confronti dell’appaltante/utilizzatore, tesa ad accertare un uso fraudolento dell’appalto e un’interposizione fittizia di manodopera, non è assoggettata ad alcun termine di decadenza

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 6336 depositata l’ 8 marzo 2024 – In tema di imposta comunale sugli immobili, l’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 5, del d.l. n. 16 del 1993, convertito in l. n. 75 del 1993, per gli immobili dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 1089 del 1939, perseguendo l’obiettivo di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili vincolati, si applica sull’intero immobile anche nel caso in cui l’interesse riguardi solo una porzione dell’immobile, in quanto anche in quest’ultima ipotesi gravano a carico del proprietario gli oneri di conservazione citati

In tema di imposta comunale sugli immobili, l'agevolazione prevista dall'art. 2, comma 5, del d.l. n. 16 del 1993, convertito in l. n. 75 del 1993, per gli immobili dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 1089 del 1939, perseguendo l'obiettivo di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili vincolati, si applica sull'intero immobile anche nel caso in cui l'interesse riguardi solo una porzione dell'immobile, in quanto anche in quest'ultima ipotesi gravano a carico del proprietario gli oneri di conservazione citati

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 5369 depositata il 29 febbraio 2024 – L’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’esistenza di una clausola invalida sugli interessi ultralegali, dedotti dall’attore in ripetizione d’indebito contro la banca come previsti in modo indeterminato secondo gli “usi di piazza”, non grava sulla banca, potendo il correntista provare con altri mezzi di prova, quali le presunzioni o gli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, valorizzabile ai sensi dell’art. 116 c.p.c., sia possibile raggiungere lo scopo di dimostrare l’assenza dei fatti costitutivi del diritto azionato

L’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’esistenza di una clausola invalida sugli interessi ultralegali, dedotti dall’attore in ripetizione d’indebito contro la banca come previsti in modo indeterminato secondo gli “usi di piazza”, non grava sulla banca, potendo il correntista provare con altri mezzi di prova, quali le presunzioni o gli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, valorizzabile ai sensi dell’art. 116 c.p.c., sia possibile raggiungere lo scopo di dimostrare l’assenza dei fatti costitutivi del diritto azionato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 6164 depositata il 7 marzo 2024 – in materia di benefici previdenziali a favore dei perseguitati per motivi razziali, che gli accessori del credito derivante dalla riliquidazione della pensione, per effetto del riconoscimento della contribuzione figurativa ex art. 5 della l. n. 96 del 1955, decorrono dallo spirare del centoventunesimo giorno dalla data di presentazione al Ministero competente della domanda amministrativa volta al predetto riconoscimento, e non dal momento in cui quest’ultimo è stato comunicato all’I.N.P.S.

in materia di benefici previdenziali a favore dei perseguitati per motivi razziali, che gli accessori del credito derivante dalla riliquidazione della pensione, per effetto del riconoscimento della contribuzione figurativa ex art. 5 della l. n. 96 del 1955, decorrono dallo spirare del centoventunesimo giorno dalla data di presentazione al Ministero competente della domanda amministrativa volta al predetto riconoscimento, e non dal momento in cui quest'ultimo è stato comunicato all'I.N.P.S.

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 8375 depositata il 27 febbraio 2024 – In tema di infortuni sul lavoro, la delega di funzioni – ora disciplinata precipuamente dall’art. 16 T.U. sulla sicurezza – non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e, tuttavia, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato; ne consegue che l’obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni

In tema di infortuni sul lavoro, la delega di funzioni - ora disciplinata precipuamente dall'art. 16 T.U. sulla sicurezza - non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e, tuttavia, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni - che la legge affida al garante - concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato; ne consegue che l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 5743 depositata il 4 marzo 2024 – La censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può avere ad oggetto l’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione

La censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può avere ad oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 5522 depositata il 1° marzo 2024 – In tema di sanzioni amministrative, la morte dell’autore della violazione comporta l’estinzione dell’obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall’Amministrazione, la quale, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere che può intervenire anche in sede di legittimità, ove il decesso sia documentato ex art. 372 cod. proc. civ.

In tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere che può intervenire anche in sede di legittimità, ove il decesso sia documentato ex art. 372 cod. proc. civ.

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