CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 5823 depositata il 5 marzo 2024
Lavoro – Fallimento – Differenze retributive – Principi di autosufficienza e di specificità – Vizio di omessa pronuncia – Accoglimento
Rilevato che
1. Con la sentenza n. 809 del 2022, che recava nella intestazione V.L. quale appellante e il C.S.M.S.I., la C. spa ed il Fallimento I.C.S.S. (…) srl quali appellati, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, ha condannato il C.S.M.S.I., la C. spa ed il Fallimento I.C.S.S. srl al pagamento, in solido, della somma di euro 5.796,95 (così corretto l’importo errato indicato in dispositivo di euro 6.178,40), oltre accessori e spese di lite, a titolo di differenze retributive a seguito del rapporto di lavoro con la società I.C.S.S. srl.
2. I giudici di seconde cure, in particolare, hanno ravvisato, per il pagamento delle mensilità di dicembre 2015 e gennaio 2016, la regola della solidarietà (ammessa dal primo giudice ma non estesa anche alle dette mensilità) tra i soggetti giuridici appellati essendovi la prova della attività lavorativa e dei giorni svolti.
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.G., affidato ad un unico articolato motivo, cui ha resistito con controricorso R.F.I. spa (che ha incorporato C. spa).
4. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Considerato che
1. Con l’unico articolato motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, M.G. denuncia l’error in procedendo della Corte distrettuale per violazione dell’art. 112 cpc nonché l’omessa pronuncia sulla domanda da essa proposta. La ricorrente deduce che l’atto di appello era stato presentato, congiuntamente, da V.L. e da essa ricorrente, avverso la sentenza n. 9441/2016 del Tribunale di Napoli che aveva disposto la riunione dei procedimenti relativi alle singole azioni delle due lavoratrici, con specificazione, nel gravame, delle rispettive richieste sia nell’atto introduttivo che nelle note di trattazione scritta all’esito delle quali era stato emesso il dispositivo, mentre la statuizione dei giudici di seconde cure si riferiva solo alla V..
2. Il ricorso è fondato.
3. La ricorrente, in ossequio ai principi di autosufficienza e di specificità, ha allegato e dimostrato di avere anche essa proposto, oltre a V.L., appello avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli n. 9441 del 20.12.2016 che aveva solo in parte accolto le originarie domande delle due lavoratrici: in particolare, M.G. aveva chiesto il pagamento della ulteriore somma di euro 6.178,40 a fronte di quella diversa chiesta da V.L. di euro 5.796,95.
4. La Corte territoriale, invece, non ha valutato il gravame della M. limitandosi a statuire solo sulle richieste della V..
5. Sotto il profilo processuale la censura è stata correttamente articolata perché, in sede di legittimità, è stato affermato che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell’atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. (Cass. n. 22759/2014; Cass. n. 29952/2022).
6. Né avrebbe potuto ipotizzarsi la percorribilità del rimedio costituito dal procedimento di correzione di errore materiale innanzi allo stesso giudice che aveva emesso il provvedimento.
7. Invero, il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 cpc è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Cass. n. 572/2019; Cass. n. 16877/2020).
8. Nella fattispecie, invece, stante la equivocità del testo del provvedimento (dove non è chiaro se le appellanti fossero effettivamente due e dove vi era stata, con la motivazione, una correzione anche sulla somma spettante alla V. rispetto a quella statuita nel pubblico dispositivo), certamente non ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui all’art. 287 cpc, come sopra indicate.
9. Dell’impugnata sentenza s’impone, pertanto, la cassazione ed essendo necessari accertamenti in fatto sulla pretesa della M., la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Napoli che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, scrutinando il gravame omesso e valutando la sua eventuale fondatezza.
10. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.