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CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 2076 depositata il 19 gennaio 2024 – Annullamento del diniego e l’affermazione della definibilità della presente lite ex d.l. 119 del 2018, art. 6 in quanto è del tutto irrilevante, pertanto, che la contribuente abbia, come sostenuto dall’Ufficio, indicato i codici tributi errati perché riferiti all’intimazione di pagamento

Annullamento del diniego e l'affermazione della definibilità della presente lite ex d.l. 119 del 2018, art. 6 in quanto è del tutto irrilevante, pertanto, che la contribuente abbia, come sostenuto dall'Ufficio, indicato i codici tributi errati perché riferiti all'intimazione di pagamento.

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 2573 depositata il 22 gennaio 2024 – Nel reato di sfruttamento del lavoro l’art. 603-bis prevede la discrezionalità del giudice di dedurre la condizione di sfruttamento attraverso quattro indici per determinare la sussistenza delle condizioni di sfruttamento lavorativo, oltre allo stato di bisogno, mediante una specifica delimitazione del precetto costituito dal divieto di sfruttamento del lavoro, inoltre l’elencazione degli indici di sfruttamento non ha carattere tassativo potendo il giudice individuare ulteriori condizioni suscettibili di dare luogo alla condotta di abuso del lavoratore; uno degli indici dettati dalla legge e il confronto tra la retribuzione effettivamente versata ai braccianti e quella prevista dalla contrattazione collettiva ed il giudizio di proporzionalità e la concrezione diretta del principio costituzionale dell’art. 36 Cost. . L’art. 603-bis 2, cod. pen. prevede la confisca obbligatoria diretta delle “cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto” e ove non sia possibile anche la confisca per equivalente.

Nel reato di sfruttamento del lavoro l'art. 603-bis prevede la discrezionalità del giudice di dedurre la condizione di sfruttamento attraverso quattro indici per determinare la sussistenza delle condizioni di sfruttamento lavorativo, oltre allo stato di bisogno, mediante una specifica delimitazione del precetto costituito dal divieto di sfruttamento del lavoro, inoltre l'elencazione degli indici di sfruttamento non ha carattere tassativo potendo il giudice individuare ulteriori condizioni suscettibili di dare luogo alla condotta di abuso del lavoratore; uno degli indici dettati dalla legge e il confronto tra la retribuzione effettivamente versata ai braccianti e quella prevista dalla contrattazione collettiva ed il giudizio di proporzionalità e la concrezione diretta del principio costituzionale dell'art. 36 Cost. . L'art. 603-bis 2, cod. pen. prevede la confisca obbligatoria diretta delle "cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto" e ove non sia possibile anche la confisca per equivalente.

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 1272 depositata il 12 gennaio 2024 – Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del «periculum in mora», da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio

Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del «periculum in mora», da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1336 depositata il 12 gennaio 2024 – Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa; nell’ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all’esito dell’istruttoria – da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. – perduri l’incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall’art. 2697 c.c.

Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa; nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c.

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1792 depositata il 17 gennaio 2024 – La «sentenza definitiva», secondo la corretta interpretazione dell’art. 4 del CCNL del personale non dirigente del Comparto Regione e Autonomie locali 2006-2009, è la sentenza che definisce il processo penale in quanto non più impugnabile con mezzi ordinari

La «sentenza definitiva», secondo la corretta interpretazione dell’art. 4 del CCNL del personale non dirigente del Comparto Regione e Autonomie locali 2006-2009, è la sentenza che definisce il processo penale in quanto non più impugnabile con mezzi ordinari

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1348 depositata il 12 gennaio 2024 – In tema di istanza di rimessione in termini formulata dalla parte il cui deposito telematico di un atto processuale abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. “quarta PEC” con il conseguente determinarsi di una decadenza processuale, la valutazione della imputabilità della decadenza non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest’ultimo non si imputa necessariamente a colpa del mittente ma esprime soltanto l’impossibilità del sistema di caricare l’atto nel fascicolo telematico; parimenti, la verifica della tempestività nella formulazione dell’istanza deve avvenire tenendo conto del fatto che quest’ultima va formulata entro un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, dovendosi comunque escludere che il decorso di un lasso temporale ridotto e dovuto anche alla necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria possa essere ritenuto quale elemento che incide sulla tempestività con cui la parte si è attivata

In tema di istanza di rimessione in termini formulata dalla parte il cui deposito telematico di un atto processuale abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. “quarta PEC” con il conseguente determinarsi di una decadenza processuale, la valutazione della imputabilità della decadenza non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest’ultimo non si imputa necessariamente a colpa del mittente ma esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico; parimenti, la verifica della tempestività nella formulazione dell’istanza deve avvenire tenendo conto del fatto che quest’ultima va formulata entro un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, dovendosi comunque escludere che il decorso di un lasso temporale ridotto e dovuto anche alla necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria possa essere ritenuto quale elemento che incide sulla tempestività con cui la parte si è attivata

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1065 depositata il 10 gennaio 2024 – A parte il caso di successione di contratti aventi ad oggetto profili e mansioni differenti, si può avere «soluzione di continuità» soltanto quando tra i diversi contratti a termine, o tra l’ultimo contratto a termine e l’assunzione a tempo indeterminato, sia passato un lasso di tempo tale da non potersi considerare l’esperienza professionale maturata nei periodi precedenti utile in funzione della capacità di svolgere nel modo migliore le mansioni assegnate con il contratto a tempo indeterminato

A parte il caso di successione di contratti aventi ad oggetto profili e mansioni differenti, si può avere «soluzione di continuità» soltanto quando tra i diversi contratti a termine, o tra l’ultimo contratto a termine e l’assunzione a tempo indeterminato, sia passato un lasso di tempo tale da non potersi considerare l’esperienza professionale maturata nei periodi precedenti utile in funzione della capacità di svolgere nel modo migliore le mansioni assegnate con il contratto a tempo indeterminato

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