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Corte di Cassazione, ordinanza n. 29801 depositata il 27 ottobre 2023 – La cooperativa sociale, in quanto impresa sociale di diritto, non poteva essere assoggettata a fallimento, dato che l’art. 14 del d.lgs. n. 112/2017, a differenza dell’art. 2545-terdecies, cod.civ., non ammette (anche) la procedura di fallimento

La cooperativa sociale, in quanto impresa sociale di diritto, non poteva essere assoggettata a fallimento, dato che l’art. 14 del d.lgs. n. 112/2017, a differenza dell’art. 2545-terdecies, cod.civ., non ammette (anche) la procedura di fallimento

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sentenza n. 9186 depositata il 24 ottobre 2023 – Il mancato pagamento del contributo Anac entro il termine per la presentazione delle offerte implica l’esclusione del concorrente, non passibile di sanatoria mediante soccorso: ciò in quanto “come è noto, il mancato pagamento del contributo previsto per tutti gli appalti pubblici costituisce una ‘condizione di ammissibilità dell’offerta’

Il mancato pagamento del contributo Anac entro il termine per la presentazione delle offerte implica l’esclusione del concorrente, non passibile di sanatoria mediante soccorso: ciò in quanto “come è noto, il mancato pagamento del contributo previsto per tutti gli appalti pubblici costituisce una ‘condizione di ammissibilità dell’offerta’

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, sentenza n. 9188 depositata il 24 ottobre 2023 – La pronuncia con cui la Corte di Giustizia UE dichiara che una disposizione dei Trattati – vale a dire del diritto unionale originario – osta ad una determinata previsione di legge nazionale comporta l’integrale inapplicabilità di quest’ultima ab initio. Per cui va disapplica, in quanto in contrasto con il diritto UE, l’art. 4, comma 5-bis, secondo periodo, d.l. n. 50 del 2017 (“I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d’imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”)

La pronuncia con cui la Corte di Giustizia UE dichiara che una disposizione dei Trattati - vale a dire del diritto unionale originario - osta ad una determinata previsione di legge nazionale comporta l’integrale inapplicabilità di quest’ultima ab initio. Per cui va disapplica, in quanto in contrasto con il diritto UE, l’art. 4, comma 5-bis, secondo periodo, d.l. n. 50 del 2017 (“I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”)

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 29619 depositata il 25 ottobre 2023 – In tema di contenzioso tributario, il contribuente quando impugna il silenzio rifiuto su di un’istanza di rimborso d’imposta, deve dimostrare, in punto di fatto, che non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, mentre l’Amministrazione finanziaria può difendersi senza alcun vincolo ad una specifica motivazione di rigetto, sì che le eventuali incongruenze del ricorso introduttivo possono legittimamente essere eccepite dall’Ufficio anche in grado di appello a prescindere dalla preclusione posta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, trattandosi comunque di rilievi pur sempre attinenti all’originario tema del decidere e cioè la sussistenza o meno dei presupposti idonei a legittimare il rifiuto del richiesto rimborso

In tema di contenzioso tributario, il contribuente quando impugna il silenzio rifiuto su di un'istanza di rimborso d'imposta, deve dimostrare, in punto di fatto, che non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, mentre l'Amministrazione finanziaria può difendersi senza alcun vincolo ad una specifica motivazione di rigetto, sì che le eventuali incongruenze del ricorso introduttivo possono legittimamente essere eccepite dall'Ufficio anche in grado di appello a prescindere dalla preclusione posta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, trattandosi comunque di rilievi pur sempre attinenti all'originario tema del decidere e cioè la sussistenza o meno dei presupposti idonei a legittimare il rifiuto del richiesto rimborso

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 29316 depositata il 23 ottobre 2023 – In tema di somministrazione irregolare, l’art. 80 bis del d.l. n. 34 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 77 del 2020 – ove è previsto che il secondo periodo del comma 3 dell’art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o gestione del rapporto si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento – deve qualificarsi come norma di interpretazione autentica, in quanto, chiarendo la portata della norma interpretata, intervenendo, con effetti retroattivi, su quei profili applicativi che avevano dato luogo ad incertezze, prescrive una regola di giudizio destinata ad operare in termini generali per le controversie già avviate come per quelle future

In tema di somministrazione irregolare, l'art. 80 bis del d.l. n. 34 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 77 del 2020 - ove è previsto che il secondo periodo del comma 3 dell'art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o gestione del rapporto si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento - deve qualificarsi come norma di interpretazione autentica, in quanto, chiarendo la portata della norma interpretata, intervenendo, con effetti retroattivi, su quei profili applicativi che avevano dato luogo ad incertezze, prescrive una regola di giudizio destinata ad operare in termini generali per le controversie già avviate come per quelle future

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 43328 depositata il 26 ottobre 2023 – In tema di sicurezza ed igiene del lavoro la procedura amministrativa non condiziona l’esercizio dell’azione penale e che l’eventuale mancato espletamento della procedura di estinzione – di cui il ricorrente contesta di non essere stato a conoscenza – non comporta alcuna l’improcedibilità dell’azione penale e non preclude comunque al ricorrente di definire la propria posizione attraverso l’oblazione in sede amministrativa o in sede penale

In tema di sicurezza ed igiene del lavoro la procedura amministrativa non condiziona l'esercizio dell'azione penale e che l'eventuale mancato espletamento della procedura di estinzione - di cui il ricorrente contesta di non essere stato a conoscenza - non comporta alcuna l'improcedibilità dell'azione penale e non preclude comunque al ricorrente di definire la propria posizione attraverso l'oblazione in sede amministrativa o in sede penale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 29569 depositata il 25 ottobre 2023 – Non integrando l’occupazione temporanea in lavori socialmente utili un rapporto di lavoro subordinato in quanto, ai sensi del d.lgs. n. 468/1997, art. 8, l’utilizzazione avviene nell’ambito di un rapporto speciale, che ha matrice assistenziale e coinvolge più soggetti, ossia il lavoratore, l’amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l’ente previdenziale erogatore dell’assegno

Non integrando l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili un rapporto di lavoro subordinato in quanto, ai sensi del d.lgs. n. 468/1997, art. 8, l'utilizzazione avviene nell'ambito di un rapporto speciale, che ha matrice assistenziale e coinvolge più soggetti, ossia il lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore dell'assegno

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 29513 depositata il 24 ottobre 2023 – Ai fini IRAP è soggetto passivo pure l’imprenditore familiare ma non anche i familiari collaboratori atteso che la collaborazione dei partecipanti integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare ed è, quindi, sintomatica del relativo presupposto impositivo

Ai fini IRAP è soggetto passivo pure l'imprenditore familiare ma non anche i familiari collaboratori atteso che la collaborazione dei partecipanti integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare ed è, quindi, sintomatica del relativo presupposto impositivo

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