CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 29569 depositata il 25 ottobre 2023
Lavoro – Differenze retributive – Mansioni corrispondenti alla qualifica superiore – Occupazione temporanea – Lavori socialmente utili – Rapporto speciale – Importo integrativo non di carattere retributivo – Rigetto
Rilevato
– che, con sentenza del 18 aprile 2017, la Corte d’Appello di Bari, in riforma della decisione del Tribunale di Foggia di rigetto della domanda proposta da G.F. ed altri nei confronti dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, presso il quale erano stati impiegati in progetti di lavori socialmente utili, domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive maturate in relazione allo svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica superiore a quella attribuitagli ed altresì al mancato riconoscimento di istituti propri del rapporto di lavoro subordinato quali, la 13^ mensilità, l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, il TFR, accoglieva la domanda limitatamente al riconoscimento del diritto a percepire l’assegno integrativo determinato tenendo conto dei minimi retributivi previsti per gli assunti a tempo indeterminato inquadrati nell’area B, posizione economica B1;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto fondata la sola pretesa al superiore inquadramento non determinando l’utilizzo in lavori socialmente utili l’instaurazione con gli interessati di un rapporto di lavoro subordinato con applicabilità ai medesimi del solo trattamento integrativo dovuto dall’ente pubblico utilizzatore in aggiunta rispetto all’attività coperta dal trattamento previdenziale di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 468/1997, che assorbe le spettanze di cui alle rivendicate voci retributive;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre il solo F., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale l’Ente Parco Nazionale del Gargano non ha svolto difese, avendo deposito solo atto di costituzione chiedendo di poter partecipare all’udienza pubblica di discussione del ricorso.
Considerato
– che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 bis, comma 2, d.l. n. 244/1981, 14, commi 3 e 4, d.l. n. 299/1994, 8, commi 2 e 3, l. n. 487/1992 (ndr 8, commi 2 e 3, D.L. n. 487/1992), e 4, comma 1, d.lgs. n. 81/2000, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale nella parte in cui, nel rigettare la pretesa alle rivendicate voci retributive, disconosce il diritto alla parità di trattamento economico sancito dalla normativa invocata a favore dei lavoratori socialmente utili;
– che il motivo risulta infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 11768/2021) secondo cui, non integrando l’occupazione temporanea in lavori socialmente utili un rapporto di lavoro subordinato in quanto, ai sensi del d.lgs. n. 468/1997, art. 8, l’utilizzazione avviene nell’ambito di un rapporto speciale, che ha matrice assistenziale e coinvolge più soggetti, ossia il lavoratore, l’amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l’ente previdenziale erogatore dell’assegno (Cass. S.U. n. 3/2007; Cass. 2887/2008; Cass. n. 2605/2013; Cass. n. 6180/2016), anche l’importo integrativo corrisposto dall’ente utilizzatore, nei casi in cui l’impegno ecceda l’orario settimanale previsto dal d.lgs. n. 468/1997, non ha carattere retributivo, con la conseguenza che del suo ammontare, fissato dal legislatore e sottratto alla determinazione ad opera delle parti del rapporto (Cass. n. 6670/2012), non si può tenere conto ai fini del riconoscimento di emolumenti tipici della prestazione subordinata quali sono la tredicesima mensilità, l’indennità di ferie non godute, il trattamento di fine rapporto (cfr. Cass. n. 14334/2010);
– che il ricorso va, dunque, rigettato senza attribuzione delle spese per non aver l’Ente intimato svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.