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Corte di Cassazione, ordinanza n. 17068 depositata il 14 giugno 2023 – E’ possibile impugnare l’atto di accertamento con adesione solo nel caso in cui il contribuente ravvisi degli errori in fase di liquidazione del tributo da parte dell’amministrazione finanziaria, avendo questa non correttamente determinato una maggiore imposta dovuta in base alle risultanze del processo verbale di constatazione, posto che, solo in tali circostanze, escludere un’autonoma impugnazione dell’atto di definizione significherebbe impedire al contribuente di far valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale, con l’effetto che, pur in presenza di errori da parte dell’Ufficio, si vedrebbe cristallizzata, senza alcuna possibilità di tutela, una pretesa erariale non legittima

E' possibile impugnare l'atto di accertamento con adesione solo nel caso in cui il contribuente ravvisi degli errori in fase di liquidazione del tributo da parte dell'amministrazione finanziaria, avendo questa non correttamente determinato una maggiore imposta dovuta in base alle risultanze del processo verbale di constatazione, posto che, solo in tali circostanze, escludere un'autonoma impugnazione dell'atto di definizione significherebbe impedire al contribuente di far valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale, con l'effetto che, pur in presenza di errori da parte dell'Ufficio, si vedrebbe cristallizzata, senza alcuna possibilità di tutela, una pretesa erariale non legittima

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26707 depositata il 18 settembre 2023 – L’acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, anche nell’ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti, in virtù del d.p.r. n. 917 del 1986, dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, mentre è esclusa la deducibilità dei costi delle operazioni oggettivamente inesistenti

L'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, anche nell'ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti, in virtù del d.p.r. n. 917 del 1986, dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, mentre è esclusa la deducibilità dei costi delle operazioni oggettivamente inesistenti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26694 depositata il 18 settembre 2023 – Non sono deducibili dal reddito i costi sostenuti da una società per ingaggiare personale collocato nelle liste di mobilità da altre società del gruppo, fruendo di indebite agevolazioni contributive ai danni dell’Inps, perché direttamente connessi al reato di truffa nei confronti dell’ente

Non sono deducibili dal reddito i costi sostenuti da una società per ingaggiare personale collocato nelle liste di mobilità da altre società del gruppo, fruendo di indebite agevolazioni contributive ai danni dell'Inps, perché direttamente connessi al reato di truffa nei confronti dell'ente

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27332 depositata il 26 settembre 2023 – L’impugnazione, nei casi di trasferimento di azienda di cui all’art. 2112, della mancata cessione del contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’art. 6 della legge n. 604/1996 è sottoposta al limite decadenziale

L'impugnazione, nei casi di trasferimento di azienda di cui all'art. 2112, della mancata cessione del contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 6 della legge n. 604/1996 è sottoposta al limite decadenziale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27309 depositata il 25 settembre 2023 – Ai fini dell’applicazione della clausola di cui all’art. 28 del CCNL 2002/2005 – chiara nel prevedere la conservazione dei diritti già acquisiti e nello stabilire che le posizioni giuridiche ed economiche maturate, se più favorevoli rispetto a quelle previste dalla nuova tabella, vengono garantite attraverso l’erogazione di un assegno ad personam riassorbibile nei futuri aumenti contrattuali – non rileva che alla data di entrata in vigore del nuovo contratto il dipendente non avesse ancora ottenuto dall’Azienda l’equiparazione alla quale aveva diritto

Ai fini dell’applicazione della clausola di cui all’art. 28 del CCNL 2002/2005 - chiara nel prevedere la conservazione dei diritti già acquisiti e nello stabilire che le posizioni giuridiche ed economiche maturate, se più favorevoli rispetto a quelle previste dalla nuova tabella, vengono garantite attraverso l’erogazione di un assegno ad personam riassorbibile nei futuri aumenti contrattuali - non rileva che alla data di entrata in vigore del nuovo contratto il dipendente non avesse ancora ottenuto dall’Azienda l’equiparazione alla quale aveva diritto

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27294 depositata il 25 settembre 2023 – In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.

In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26993 depositata il 21 settembre 2023 – Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale – al pari delle assenze per malattie comuni – sono riconducibili, in linea di principio, all’ampia nozione di infortunio o malattia (di cui all’art. 2110 c.c.), e tali sono parimenti computabili – in difetto di contraria (o comunque diversa) previsione della contrattazione collettiva – nel periodo di comporto

Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale – al pari delle assenze per malattie comuni – sono riconducibili, in linea di principio, all’ampia nozione di infortunio o malattia (di cui all’art. 2110 c.c.), e tali sono parimenti computabili – in difetto di contraria (o comunque diversa) previsione della contrattazione collettiva – nel periodo di comporto

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