CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27309 depositata il 25 settembre 2023 – Ai fini dell’applicazione della clausola di cui all’art. 28 del CCNL 2002/2005 – chiara nel prevedere la conservazione dei diritti già acquisiti e nello stabilire che le posizioni giuridiche ed economiche maturate, se più favorevoli rispetto a quelle previste dalla nuova tabella, vengono garantite attraverso l’erogazione di un assegno ad personam riassorbibile nei futuri aumenti contrattuali – non rileva che alla data di entrata in vigore del nuovo contratto il dipendente non avesse ancora ottenuto dall’Azienda l’equiparazione alla quale aveva diritto