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CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26100 depositata il 4 ottobre 2024 – La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione

La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25935 depositata il 2 ottobre 2024 – Il potere del giudice tributario di disapplicare tutti gli atti amministrativi illegittimi costituenti presupposto per l’imposizione, e non soltanto quelli a contenuto normativo o generale, come disposto dall’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituisce, quindi, espressione di un principio generale dell’ordinamento, contenuto nell’art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, anche prima dell’espresso riconoscimento, operato dall’art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con l’introduzione del nuovo testo dell’art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, di un generale potere di decidere incidenter tantum su questioni attribuite alla competenza di altre giurisdizioni

Il potere del giudice tributario di disapplicare tutti gli atti amministrativi illegittimi costituenti presupposto per l'imposizione, e non soltanto quelli a contenuto normativo o generale, come disposto dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituisce, quindi, espressione di un principio generale dell'ordinamento, contenuto nell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, anche prima dell'espresso riconoscimento, operato dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con l'introduzione del nuovo testo dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, di un generale potere di decidere incidenter tantum su questioni attribuite alla competenza di altre giurisdizioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26089 depositata il 4 ottobre 2024 – In tema di IMU, ai fini della determinazione del valore imponibile è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; pertanto, poiché tali criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un’area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell’anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata

In tema di IMU, ai fini della determinazione del valore imponibile è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; pertanto, poiché tali criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell'anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26322 depositata il 9 ottobre 2024 – Prescrizione dei crediti retributivi 

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26322 depositata il 9 ottobre 2024 Lavoro - Recesso - Norme di diritto sulle pronunce cautelari e di merito - Prescrizione dei crediti retributivi  Rilevato che 1. con sentenza 11 giugno 2020, la Corte d’appello di Campobasso, previa riunione dei due appelli delle parti, ha condannato la Provincia [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26208 depositata il 7 ottobre 2024 – La sottoposizione del lavoratore a carcerazione preventiva (anche per fatti estranei al rapporto di lavoro) non costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali, ma consente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ove, in base ad un giudizio ex ante, tenuto conto di ogni circostanza rilevante ai fini della determinazione della tollerabilità dell’assenza (tra cui le dimensioni dell’impresa, il tipo di organizzazione tecnico-produttiva, le mansioni del dipendente, il già maturato periodo di sua assenza, la ragionevolmente prevedibile ulteriore durata dell’impedimento, la possibilità di affidare temporaneamente ad altri le mansioni senza necessità di nuove assunzioni), non persista l’interesse del datore di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente

La sottoposizione del lavoratore a carcerazione preventiva (anche per fatti estranei al rapporto di lavoro) non costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali, ma consente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ove, in base ad un giudizio ex ante, tenuto conto di ogni circostanza rilevante ai fini della determinazione della tollerabilità dell'assenza (tra cui le dimensioni dell'impresa, il tipo di organizzazione tecnico-produttiva, le mansioni del dipendente, il già maturato periodo di sua assenza, la ragionevolmente prevedibile ulteriore durata dell'impedimento, la possibilità di affidare temporaneamente ad altri le mansioni senza necessità di nuove assunzioni), non persista l'interesse del datore di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26067 depositata il 4 ottobre 2024 – Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25930 depositata il 2 ottobre 2024 – I soci di società di capitali estinte sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all’esito della liquidazione, salvo il loro diritto di opporre al creditore il limite di responsabilità in base al quale essi rispondono “intra vires” dei debiti loro trasmessi. In altri termini, i soci subentrano nei rapporti dell’ente per fatto stesso della sua avvenuta estinzione, ferma e impregiudicata la prerogativa del socio di provare di non aver acquisito beni o utilità in esito alla liquidazione dell’ente

I soci di società di capitali estinte sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, salvo il loro diritto di opporre al creditore il limite di responsabilità in base al quale essi rispondono "intra vires" dei debiti loro trasmessi. In altri termini, i soci subentrano nei rapporti dell'ente per fatto stesso della sua avvenuta estinzione, ferma e impregiudicata la prerogativa del socio di provare di non aver acquisito beni o utilità in esito alla liquidazione dell'ente

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