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CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18501 depositata l’ 8 luglio 2024 – In tema di avviso di accertamento, l’onere di allegazione di cui all’art. 7 della l. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell’atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest’ultimo, ossia atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza

In tema di avviso di accertamento, l'onere di allegazione di cui all'art. 7 della l. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultimo, ossia atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 26927 depositata l’ 8 luglio 2024 – Ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 159 del 2011, i soli crediti erariali (nella specie, relativi all’imposta di registro), nell’ipotesi di confisca di beni già sottoposti a sequestro, si estinguono per confusione ai sensi dell’art. 1253 e., nei limiti in cui il credito stesso abbia trovato capienza nel patrimonio della società oggetto di confisca, mentre restano fermi i crediti non erariali, come quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, ai tributi locali ed ai diritti camerali

Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 159 del 2011, i soli crediti erariali (nella specie, relativi all'imposta di registro), nell'ipotesi di confisca di beni già sottoposti a sequestro, si estinguono per confusione ai sensi dell'art. 1253 e., nei limiti in cui il credito stesso abbia trovato capienza nel patrimonio della società oggetto di confisca, mentre restano fermi i crediti non erariali, come quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, ai tributi locali ed ai diritti camerali

Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza n. 19833 depositata il 18 luglio 2024 – Le azioni esperibili a tutela dell’effettivo valore della partecipazione discendono da un’applicazione del generale canone di buona fede, e sono limitate alle ipotesi in cui la differenza tra l’effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incida sulla solidità economica e sulla produttività della società, e quindi sul valore delle azioni o delle quote

Le azioni esperibili a tutela dell'effettivo valore della partecipazione discendono da un'applicazione del generale canone di buona fede, e sono limitate alle ipotesi in cui la differenza tra l'effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incida sulla solidità economica e sulla produttività della società, e quindi sul valore delle azioni o delle quote

Le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale e, di conseguenza, alla consistenza economica della partecipazione possono giustificare la sua risoluzione o la riduzione del prezzo pattuito

La Corte di Cassazione, sezione II, con l'ordinanza n. 19833 del 18 luglio 2024, intervenendo in tema di cessione di quote sociali, ha ribadito il principio secondo cui "... la cessione delle azioni, o delle quote, di una società di capitali, ha come oggetto immediato la partecipazione sociale, e solo quale oggetto mediato, la quota [...]

Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza n. 16006 depositata il 7 giugno 2024 – L’interpretazione di una norma processuale consolidata può essere abbandonata solo in presenza di forti ed apprezzabili ragioni giustificative, indotte dal mutare di fenomeni sociali o del contesto normativo, oppure quando l’interpretazione consolidata risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa o dia luogo a risultati disfunzionali, irrazionali o “ingiusti”, atteso che l’affidabilità, prevedibilità e uniformità dell’interpretazione delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di “giustizia” del processo

L’interpretazione di una norma processuale consolidata può essere abbandonata solo in presenza di forti ed apprezzabili ragioni giustificative, indotte dal mutare di fenomeni sociali o del contesto normativo, oppure quando l’interpretazione consolidata risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa o dia luogo a risultati disfunzionali, irrazionali o “ingiusti”, atteso che l’affidabilità, prevedibilità e uniformità dell’interpretazione delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di “giustizia” del processo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 18960 depositata il 10 luglio 2024 – Alla lavoratrice frontaliera residente in Italia e svolgente lavoro in via esclusiva in Svizzera, già beneficiaria dell’indennità di disoccupazione a carico dell’ente previdenziale italiano, spetta l’indennità di maternità alle stesse condizioni della lavoratrice che abbia lavorato in Italia, ai sensi dell’allegato 2 sezione A regolamento n. 883 del 2004, applicabile sulla base della decisione 1/2012 del Comitato misto Comunità europea e Confederazione svizzera, restando irrilevante il mancato svolgimento in Italia di attività lavorativa

Alla lavoratrice frontaliera residente in Italia e svolgente lavoro in via esclusiva in Svizzera, già beneficiaria dell’indennità di disoccupazione a carico dell’ente previdenziale italiano, spetta l’indennità di maternità alle stesse condizioni della lavoratrice che abbia lavorato in Italia, ai sensi dell’allegato 2 sezione A regolamento n. 883 del 2004, applicabile sulla base della decisione 1/2012 del Comitato misto Comunità europea e Confederazione svizzera, restando irrilevante il mancato svolgimento in Italia di attività lavorativa

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