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CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 21917 depositata il 21 luglio 2023 – Rinvio alle Sezioni Unite per la confisca disposta in relazione al reato di cui al d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 282 in seguito all’emanazione del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che in attuazione dell’art. 1, ha depenalizzato i reati puniti con la sola pena pecuniaria della multa e dell’ammenda

CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 21917 depositata il 21 luglio 2023 Tributi - Normativa doganale - Dichiarazione e pagamento dei diritti di confine - Reato di contrabbando - Depenalizzazione - Violazioni in materia di Iva all'importazione - Confisca obbligatoria della merce introdotta in Italia  Fatti di causa 1. Con verbale di constatazione e sequestro [...]

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, Sezione n. 5, ordinanza n. 428 depositata il 31 marzo 2023 – Applicabilità al giudizio tributario dell’istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ai sensi dell’art.363-bis c.p.c. Il rinvio pregiudiziale in materia tributaria, più che porsi come elemento destabilizzante rispetto alle garanzie di autonomia riconosciute ad ogni giudice dall’art.101 c.2 Cast., rappresenti una opportunità offerta al giudice di merito di rivolgersi all’organo giurisdizionale che, nell’attuale sistema, garantisce l’unità del diritto e l’uniforme interpretazione del diritto anche nel sistema processuale e sostanziale del diritto tributario, decidendo le impugnazioni proposte avverso le sentenze del giudice tributario di merito

Applicabilità al giudizio tributario dell'istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ai sensi dell'art.363-bis c.p.c. Il rinvio pregiudiziale in materia tributaria, più che porsi come elemento destabilizzante rispetto alle garanzie di autonomia riconosciute ad ogni giudice dall'art.101 c.2 Cast., rappresenti una opportunità offerta al giudice di merito di rivolgersi all'organo giurisdizionale che, nell'attuale sistema, garantisce l'unità del diritto e l'uniforme interpretazione del diritto anche nel sistema processuale e sostanziale del diritto tributario, decidendo le impugnazioni proposte avverso le sentenze del giudice tributario di merito.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Rimessione alle Sezioni Unite Civili – ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 7201 depositata il 17 aprile 2023 – Utilizzabilità dello strumento processuale nomofilattico-deflattivo, di cui all’art. 363-bis c.p.c. (rinvio pregiudiziale) da parte del giudice tributario, in virtù del rinvio operato dall’art. 1 c.2 d.lgs n. 546 del 1992

Utilizzabilità dello strumento processuale nomofilattico-deflattivo, di cui all'art. 363-bis c.p.c. (rinvio pregiudiziale) da parte del giudice tributario, in virtù del rinvio operato dall'art. 1 c.2 d.lgs n. 546 del 1992

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, sentenza n. 3856 depositata il 17 aprile 2023 – Il subappalto è il contratto con cui l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto (comma 2), i contratti di cooperazione continuativa, di converso, non hanno ad oggetto la prestazione affidata, ma quei beni e servizi dei quali l’impresa aggiudicataria necessita per poter, essa sola, eseguire la prestazione oggetto del contratto d’appalto. Con i “contratti di cooperazione servizio e/o fornitura” la legge faccia riferimento ai contratti che il concorrente stipula con terzi allo scopo di procurarsi quanto necessario alla propria attività d’impresa ovvero, quei beni e servizi indispensabili all’esecuzione della prestazione in affidamento. I terzi contraenti, quindi, non eseguono una parte della prestazione oggetto dell’appalto ma procurano all’operatore economico aggiudicatario i mezzi per la sua esecuzione

Il subappalto è il contratto con cui l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto (comma 2), i contratti di cooperazione continuativa, di converso, non hanno ad oggetto la prestazione affidata, ma quei beni e servizi dei quali l’impresa aggiudicataria necessita per poter, essa sola, eseguire la prestazione oggetto del contratto d’appalto. Con i “contratti di cooperazione servizio e/o fornitura” la legge faccia riferimento ai contratti che il concorrente stipula con terzi allo scopo di procurarsi quanto necessario alla propria attività d’impresa ovvero, quei beni e servizi indispensabili all’esecuzione della prestazione in affidamento. I terzi contraenti, quindi, non eseguono una parte della prestazione oggetto dell’appalto ma procurano all’operatore economico aggiudicatario i mezzi per la sua esecuzione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 22077 depositata il 24 luglio 2023 – In tema di licenziamento disciplinare, qualora il grave nocumento morale e materiale sia parte integrante della fattispecie prevista dalle parti sociali come giusta causa di recesso, occorre accertarne la relativa sussistenza, quale elemento costitutivo che osta alla prosecuzione del rapporto di lavoro, sicchè in caso contrario resta preclusa la sussunzione del caso concreto nell’astratta previsione della contrattazione collettiva

In tema di licenziamento disciplinare, qualora il grave nocumento morale e materiale sia parte integrante della fattispecie prevista dalle parti sociali come giusta causa di recesso, occorre accertarne la relativa sussistenza, quale elemento costitutivo che osta alla prosecuzione del rapporto di lavoro, sicchè in caso contrario resta preclusa la sussunzione del caso concreto nell'astratta previsione della contrattazione collettiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 31544 depositata il 20 luglio 2023 – Il giudice di legittimità, infatti, deve verificare che la motivazione della pronuncia sia “effettiva” e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia “manifestamente illogica”; in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; non sia internamente “contraddittoria”, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico

Il giudice di legittimità, infatti, deve verificare che la motivazione della pronuncia sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia "manifestamente illogica"; in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 30949 depositata il 17 luglio 2023 – La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sè ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che – salve le condizioni ostative tassativamente previste dall’art. 131bis c.p. per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale – tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti

La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sè ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131bis c.p. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 22176 depositata il 24 luglio 2023 – Il consorzio di bonifica è esonerato dalla prova del beneficio tutte le volte in cui sussista un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile sia nel comprensorio di bonifica, salva la prova contraria da parte del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo dell’assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente ed il consorziato è tenuto ad assolvere compiutamente all’onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, e che, inoltre, deve indicare specificamente e sollecitare l’esperimento dei necessari mezzi di prova

Il consorzio di bonifica è esonerato dalla prova del beneficio tutte le volte in cui sussista un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile sia nel comprensorio di bonifica, salva la prova contraria da parte del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo dell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente ed il consorziato è tenuto ad assolvere compiutamente all'onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, e che, inoltre, deve indicare specificamente e sollecitare l'esperimento dei necessari mezzi di prova

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