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CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 20060 depositata il 13 luglio 2023 – In tema di IVA, che, anche nell’ipotesi di domanda di rimborso presentata a seguito della cessazione dell’attività, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a verificare la sussistenza del credito del contribuente che dovrà assolvere, in caso di contestazione, all’onere probatorio sullo stesso gravante. L’efficacia probatoria dei libri sociali, derivante dalla normativa pubblicistica, attiene ai rapporti di debito e credito inerenti all’esercizio dell’impresa, mentre la contabilità IVA, pur non avendo alcuna efficacia probatoria in tali rapporti, documenta comunque il debito fiscale, rendendone possibile il controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, il fisco, in presenza dei detti adempimenti IVA, non può sottrarsi al rimborso

In tema di IVA, che, anche nell'ipotesi di domanda di rimborso presentata a seguito della cessazione dell'attività, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a verificare la sussistenza del credito del contribuente che dovrà assolvere, in caso di contestazione, all'onere probatorio sullo stesso gravante. L'efficacia probatoria dei libri sociali, derivante dalla normativa pubblicistica, attiene ai rapporti di debito e credito inerenti all'esercizio dell'impresa, mentre la contabilità IVA, pur non avendo alcuna efficacia probatoria in tali rapporti, documenta comunque il debito fiscale, rendendone possibile il controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, il fisco, in presenza dei detti adempimenti IVA, non può sottrarsi al rimborso

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 1, sentenza n. 425 depositata il 4 maggio 2023 – Il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l’inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando essa consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia

Il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando essa consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 20240 depositata il 14 luglio 2023 – La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4 c.p.c. (e nel caso di specie del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36 comma 2, n. 4) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, si configura quando la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ovvero essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum

La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 132, n. 4 c.p.c. (e nel caso di specie del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36 comma 2, n. 4) e riconducibile all'ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, si configura quando la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ovvero essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 20027 depositata il 13 luglio 2023 – In tema di tributi doganali, le Autorità doganali devono procedere alla contabilizzazione “a posteriori” dei dazi per errori attivi dell’Amministrazione nel rilascio dei certificati di origine delle merci, a meno che non ricorra l’esimente della buona fede dell’importatore per la cui sussistenza è necessaria, oltre all’osservanza di tutte le prescrizioni in vigore, anche la non riconoscibilità di tali errori da parte dell’importatore secondo standard obiettivi di diligenza. Non costituisce errore attivo, rilevante ai fini di detta esimente, il mero silenzio delle Autorità competenti sulle dichiarazioni rese dall’importatore circa l’origine preferenziale della merce

In tema di tributi doganali, le Autorità doganali devono procedere alla contabilizzazione "a posteriori" dei dazi per errori attivi dell'Amministrazione nel rilascio dei certificati di origine delle merci, a meno che non ricorra l'esimente della buona fede dell'importatore per la cui sussistenza è necessaria, oltre all'osservanza di tutte le prescrizioni in vigore, anche la non riconoscibilità di tali errori da parte dell'importatore secondo standard obiettivi di diligenza. Non costituisce errore attivo, rilevante ai fini di detta esimente, il mero silenzio delle Autorità competenti sulle dichiarazioni rese dall'importatore circa l'origine preferenziale della merce

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 21607 depositata il 20 luglio 2023 – In materia di revisione, nella nozione di “altra sentenza penale irrevocabile”, di cui all’art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., non rientra la sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza preliminare, perché la non definitività dell’accertamento, che spiega la revocabilità della sentenza, impedisce di farne parametro per un giudizio di revisione

In materia di revisione, nella nozione di “altra sentenza penale irrevocabile”, di cui all’art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., non rientra la sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza preliminare, perché la non definitività dell’accertamento, che spiega la revocabilità della sentenza, impedisce di farne parametro per un giudizio di revisione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 20516 depositata il 17 luglio 2023 – Nel processo del lavoro, le parti concorrono a delineare la materia controversa, di talché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto rende inutile provare il fatto stesso perché lo rende incontroverso, mentre la mancata contestazione dei fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria opera unicamente sulla formulazione del convincimento del giudice

Nel processo del lavoro, le parti concorrono a delineare la materia controversa, di talché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto rende inutile provare il fatto stesso perché lo rende incontroverso, mentre la mancata contestazione dei fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria opera unicamente sulla formulazione del convincimento del giudice

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