CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 20516 depositata il 17 luglio 2023
Lavoro – Differenze provvigionali – Rimborso spese – Indennità mancato preavviso – Indennità cessazione rapporto – Inammissibilità
Rilevato che
1. La Corte d’appello di Perugia ha respinto l’appello di A.P., confermando la pronuncia di primo grado che, in parziale accoglimento della domanda del predetto agente, aveva condannato la preponente M.S. snc di M. A & C a corrispondere la somma di euro 9.432,96, a titolo di differenze provvigionali e rimborso spese, e respinto le altre domande di condanna della società al pagamento di ulteriori provvigioni, dell’indennità di mancato preavviso e di cessazione del rapporto.
2. La Corte territoriale ha rilevato che il ricorso introduttivo della lite era privo delle necessarie allegazioni in ordine ai fatti costitutivi del diritto alle provvigioni e, in particolare, in ordine ai contratti conclusi per opera dell’agente, risultando irrilevante, per l’assenza di allegazioni, la documentazione prodotta. Ha ritenuto che la condotta dell’agente, che aveva acquistato presso una società concorrente un prodotto commercializzato dalla preponente, applicando un prezzo eccessivo al cliente e chiedendo alla mandante di stornare il surplus in suo favore, integrasse una giusta causa di risoluzione del rapporto senza preavviso.
3. Avverso tale sentenza A.P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La M.S. snc di M. A & C non ha svolto difese. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. come modificato dal d.lgs n. 149 del 2022.
Considerato che
4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 115 c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso che fosse stata provata la conclusione dei contratti (o meglio, l’acquisizione degli ordini), senza valutare la mancata contestazione da parte della società delle allegazioni e dei documenti prodotti dall’agente in allegato al ricorso introduttivo, nonché la richiesta di esibizione delle scritture contabili e di ammissione di c.t.u. dal medesimo formulata.
Si assume che nel ricorso introduttivo erano esplicitati tutti i dati fattuali in modo esaustivo, con allegazioni dettagliate, e che la Corte di merito ha violato l’art. 2697 c.c. e l’art. 115 c.p.c. avendo omesso di integrare la documentazione prodotta attraverso l’ordine di esibizione.
5. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 210 e 421 c.p.c. e agli artt. 1748 e 1749 c.c., per avere la Corte territoriale escluso che fosse stata provata la conclusione degli affari per il tramite dell’agente benché questi avesse prodotto documentazione analitica ai fini del calcolo delle provvigioni, tra cui tabulati redatti e inviati dalla preponente, copia degli ordini non riscontrati, fatture in acconto provvigioni, conteggio relativo alle provvigioni maturate e non corrisposte. L’agente aveva quindi assolto al proprio onere probatorio nei limiti della documentazione in suo possesso e il giudice avrebbe dovuto ammettere, in ossequio al disposto dell’art. 1749 c.c., l’esibizione per estratto delle scritture contabili e una consulenza tecnica d’ufficio.
6. I motivi di ricorso, da trattare unitariamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibili.
7. Essi non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha considerato non assolto l’onere di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata, cioè l’acquisizione degli ordini ad opera dell’agente.
Il ricorrente non si preoccupa di contrastare tale affermazione attraverso puntuali riferimenti al contenuto del ricorso introduttivo della lite e riportando, almeno per estratto, le allegazioni in quella sede effettuate, ma replica adducendo di avere assolto al proprio onere data la “mancata specifica contestazione da parte della resistente delle allegazioni e dei documenti prodotti …come allegati nn. 13, 14, 15, 16, 17 e 22 al ricorso introduttivo” (v. ricorso pag. 9), e comunque “nei limiti della documentazione in suo possesso” (v. ricorso pag. 13).
8. È noto che il maccanismo di non contestazione, che concerne le allegazioni in punto di fatto, cioè i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda (Cass. n. 11108 del 2007; n. 6606 del 2016) ed esonera quest’ultimo dal relativo onere di prova, può operare solo a fronte di una precisa e puntuale allegazione dei fatti costitutivi del diritto. L’accertamento svolto dai giudici di appello, e non validamente contraddetto dall’attuale ricorrente, nel senso della mancanza delle necessarie allegazioni dei fatti costitutivi della pretesa azionata, impedisce a monte l’operare del meccanismo di non contestazione.
9. Questa Corte ha precisato che “nel processo del lavoro, le parti concorrono a delineare la materia controversa, di talché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto rende inutile provare il fatto stesso perché lo rende incontroverso, mentre la mancata contestazione dei fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria opera unicamente sulla formulazione del convincimento del giudice. Tuttavia, intanto la mancata contestazione da parte del convenuto può avere le conseguenze ora specificate, in quanto i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso (o perché fondativi del diritto fatto valere in giudizio o perché rivolti a introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria), non potendo, il convenuto, contestare ciò che non è stato detto, anche perché il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, donde l’impossibilità di contestare o richiedere prova – oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito – su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo” (Cass., S.U. n. 11353 del 2004; v. anche Cass. n. 1878 del 2012; n. 24158 del 2017).
10. Da ciò discende l’irrilevanza delle altre censure formulate in ordine alla mancata adozione dell’ordine di esibizione e alla mancata ammissione di c.t.u., che si collocano a valle del rilievo, costituente ratio decidendi della sentenza appellata, concernente il difetto delle necessarie specifiche allegazioni in ordine ai fatti costitutivi del diritto azionato.
11. Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile.
12. Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché la controparte non ha svolto difese.
13. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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