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Corte di Cassazione, ordinanza n. 6325 depositata il 2 marzo 2023 – A seguito dell’impugnazione giudiziale del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo di accertamento dell’imposta, ci si muove in un ambito strettamente processuale, in cui anche, e soprattutto, il giudice, oltre che le parti, deve essere messo in grado di conoscere – e per intero – tutti gli atti rilevanti ai fini della decisione le affermazioni dell’ufficio … non potevano ritenersi acquisite e provate indipendentemente da qualsiasi analisi e/o vaglio critico ed in assenza delle le prove di quanto affermato dai verificatori

A seguito dell'impugnazione giudiziale del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo di accertamento dell'imposta, ci si muove in un ambito strettamente processuale, in cui anche, e soprattutto, il giudice, oltre che le parti, deve essere messo in grado di conoscere - e per intero - tutti gli atti rilevanti ai fini della decisione le affermazioni dell'ufficio ... non potevano ritenersi acquisite e provate indipendentemente da qualsiasi analisi e/o vaglio critico ed in assenza delle le prove di quanto affermato dai verificatori

Corte di Cassazione, ordinanza n. 8956 depositata il 30 marzo 2023 – In tema di onere probatorio gravante in giudizio sull’amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l’inversione dell’onere probatorio, l’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 6 della l. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma  è  coerente  con le  ulteriori  modifiche legislative  in  tema  di  prova,  che  assegnano  all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale

In tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, l'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma  è  coerente  con le  ulteriori  modifiche legislative  in  tema  di  prova,  che  assegnano  all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale

Corte di Cassazione, ordinanza n. 13600 depositata il 17 maggio 2023 – All’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese (compresa la cancellazione d’ufficio di cui all’art. 2490), non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo

All'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese (compresa la cancellazione d’ufficio di cui all’art. 2490), non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo

Corte di Cassazione sentenza n. 34393 depositata il 23 dicembre 2019 – In tema di soccorso istruttorio nel processo tributario, il potere di acquisizione documentale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, è funzionale al riequilibrio delle parti processuali nella tutela del contraddittorio; ne consegue che l’istituto non può sopperire a carenze o inattività delle parti e che – entro questi termini- detto potere si esercita con valutazione di opportunità del giudice di merito che, ove adeguatamente motivata, non è soggetta a scrutinio di legittimità

In tema di soccorso istruttorio nel processo tributario, il potere di acquisizione documentale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, è funzionale al riequilibrio delle parti processuali nella tutela del contraddittorio; ne consegue che l’istituto non può sopperire a carenze o inattività delle parti e che – entro questi termini- detto potere si esercita con valutazione di opportunità del giudice di merito che, ove adeguatamente motivata, non è soggetta a scrutinio di legittimità

Corte di Cassazione, ordinanza n. 31880 depositata il 27 ottobre 2022 – Il comma 5 bis dell’art.7 d.lgs. n.546/1992, introdotto con l’articolo 6 della legge n. 130/2022, ha ribadito, in maniera circostanziata, l’onere probatorio gravante in giudizio sull’amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l’inversione dell’onere probatorio

Il comma 5 bis dell’art.7 d.lgs. n.546/1992, introdotto con l’articolo 6 della legge n. 130/2022, ha ribadito, in maniera circostanziata, l’onere probatorio gravante in giudizio sull’amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l’inversione dell’onere probatorio

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 18372 depositata il 27 giugno 2023 – Qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di dimostrare che con l’assunzione delle prove richieste la decisione sarebbe stata diversa, in base a un giudizio di certezza e non di mera probabilità, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove

Qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di dimostrare che con l’assunzione delle prove richieste la decisione sarebbe stata diversa, in base a un giudizio di certezza e non di mera probabilità, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 18160 depositata il 26 giugno 2023 – Le sentenze della Corte di Giustizia dell’UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità”

Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità”

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18241 depositata il 26 giugno 2023 – Il diniego emesso dall’amministrazione all’istanza di sgravio in autotutela sebbene non ricompreso nel novero degli atti impugnabili in base all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, è da considerarsi impugnabile in base al diritto vivente. Nel caso di giudicato precedente, l’atto impositivo o esattivo che si ponesse in contrasto con la regula iuris giudizialmente ed irretrattabilmente affermata sarebbe nullo; nel caso di giudicato successivo, l’atto impositivo o esattivo in contrasto con quella regula iuris resterebbe definitivamente privato della sua efficacia

Il diniego emesso dall'amministrazione all'istanza di sgravio in autotutela sebbene non ricompreso nel novero degli atti impugnabili in base all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, è da considerarsi impugnabile in base al diritto vivente. Nel caso di giudicato precedente, l'atto impositivo o esattivo che si ponesse in contrasto con la regula iuris giudizialmente ed irretrattabilmente affermata sarebbe nullo; nel caso di giudicato successivo, l'atto impositivo o esattivo in contrasto con quella regula iuris resterebbe definitivamente privato della sua efficacia

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