CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18241 depositata il 26 giugno 2023 – Il diniego emesso dall’amministrazione all’istanza di sgravio in autotutela sebbene non ricompreso nel novero degli atti impugnabili in base all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, è da considerarsi impugnabile in base al diritto vivente. Nel caso di giudicato precedente, l’atto impositivo o esattivo che si ponesse in contrasto con la regula iuris giudizialmente ed irretrattabilmente affermata sarebbe nullo; nel caso di giudicato successivo, l’atto impositivo o esattivo in contrasto con quella regula iuris resterebbe definitivamente privato della sua efficacia