CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 giugno 2020, n. 11703
Accertamento ispettivo – Cartella esattoriale – Indebita fruizione di sgravi contributivi per difetto dell’effettivo incremento occupazionale
Rilevato che
1. P. srl, già D. s.r.l., proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale avente ad oggetto il recupero di contributi INPS richiesti per il periodo dal marzo 2001 al dicembre 2005 a seguito dei verbali di accertamento ispettivo del 28.12.2006, che facevano seguito al verbale congiunto INPS, Inail e DPL del 28.9.2001, nei quali si riscontrava I’indebita fruizione di sgravi contributivi per difetto dell’effettivo incremento occupazionale di cui all’art. 3 commi 5 e 6 della legge n. 448 del 1998 e di cui all’art. 44 della legge n. 448 del 2001 nelle assunzioni operate dalla società.
2. Con il verbale di accertamento suddetto era stato infatti accertato che i soci della F. indicati negli allegati al verbale stesso avevano lavorato nel periodo dal 1/8/97 al 31/5/2001 esclusivamente per la D. s.r.l., e che emergevano collegamenti idonei a configurare gli estremi per l’intermediazione illecita di mano d’opera, tali da far escludere che nello specifico vi fosse stato un incremento di manodopera a seguito delle assunzioni degli ex soci di F. per le quali erano state godute le agevolazioni.
3. Il Tribunale di Teramo rigettava l’opposizione e la sentenza era confermata dalla Corte d’Appello di L’Aquila.
4. Per la Cassazione della sentenza P. srl in liquidazione ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui l’INPS ha resistito con controricorso.
5. P. s.r.l. ha depositato anche memoria ex art. 380-bis. 1 c.p.c.
Considerato che
6. come primo motivo la società deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 secondo comma cc e sostiene che, incontestato essendo che la società ricorrente avesse provveduto a nuove assunzioni, avrebbe dovuto essere l’Inps a dimostrarne la natura fittizia e simulata e la ricorrenza presupposti dell’intermediazione vietata.
7. Come secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 420 V comma c.p.c. e lamenta che il Tribunale di Teramo abbia ritenuto tardivi e quindi inammissibili in quanto prodotti solo all’udienza del 16/6/2009 la memoria della società e i documenti ad essa allegati, malgrado difettasse nella cartella ogni riferimento al verbale di accertamento congiunto del 28/9/2001 dal quale aveva tratto origine la pretesa impositiva, che era stato richiamato soltanto con la memoria difensiva e di costituzione dell’INPS. Aggiunge che sebbene si trattasse della seconda udienza rispetto alla prima del 20/1/2009 fissata con il decreto ex articolo 415 c.p.c., nel rito del lavoro sussisterebbe il principio dell’unicità dell’udienza di discussione, sì che le prove prodotte erano ammissibili ed avrebbero potuto dimostrare la natura autonoma di F..srl rispetto alla società D. Srl.
8. Come terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e lamenta che la Corte d’Appello non abbia valorizzato i documenti che si erano formati nelle more tra la prima udienza e quella fissata per la discussione, che consistevano nell’ istruttoria testimoniale assunta nella causa parallela aventi ad oggetto opposizione a cartella di pagamento emessa a favore dell’INAIL sulla base dello stesso verbale congiunto del 28/9/2011 e che avevano escluso l’intermediazione illecita.
9. Come quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 comma VII lettera B della legge n. 388 del 2000 e lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto la sussistenza di un’ipotesi di evasione contributiva mentre nel caso di specie non era stato occultato alcunché e le nuove assunzioni erano state regolarmente portate a conoscenza dell’INPS, così come le retribuzioni erogate.
10. La soluzione da adottarsi nella controversia è quella già accolta da questa Corte negli arresti n. 25372 del 2016 e 25269 del 2016, cui occorre dare continuità, resi in fattispecie sovrapponibili a quella in esame.
11. Anche nel presente giudizio, al fine della decisione va premesso che con la memoria depositata il 26.11.2019 la parte ricorrente ha dedotto che la sussistenza dell’intermediazione di manodopera contestata nel verbale di accertamento congiunto del 28.9.2001, di cui dianzi s’è detto, sarebbe stata nelle more esclusa da altro accertamento giudiziale passato in giudicato e ha all’uopo depositato copia della sentenza n. 299/2014 del Tribunale di Macerata nonché copia della sentenza n. 312/2015 con cui la Corte d’appello di Ancona ha rigettato l’appello avverso detta pronuncia, corredato dalla certificazione di passaggio in giudicato.
12. La produzione documentale è in primo luogo ammissibile: secondo il più recente orientamento di questa Corte, il giudicato esterno è rilevabile in sede di legittimità anche quando si sia formato successivamente alla sentenza impugnata, trattandosi della regula iuris che, essendo destinata a conformare con carattere di stabilità il caso concreto, incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, con la conseguenza che i documenti che ne attestano la sussistenza rientrano nel novero di quelli producibili ex art. 372 c.p.c. (Cass. S.U. n. 13916 del 2006). Dovendo pertanto ribadirsi che, essendo il giudicato assimilabile agli elementi normativi, il giudice di legittimità può direttamente accertarne l’esistenza e la portata con cognizione piena, tenendo conto che la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici (Cass. n. 21200 del 2009).
13. La sentenza n. 299/2014 del Tribunale di Macerata, in accoglimento dell’opposizione avverso un’altra cartella esattoriale emessa sulla scorta del medesimo verbale di accertamento congiunto del 28.9.2001, ha escluso che i contratti di appalto stipulati fra D. s.r.l. e F. s.c. a r.l. con scritture del 1.8.1997 e del 1.6.1998 concretassero un’intermediazione di manodopera illecita ex art. 1, I. n. 1369/1960.
14. Trattasi, a parere del Collegio, di accertamento che, per quanto intervenuto in un giudizio avente ad oggetto opposizione ad altra cartella esattoriale, è destinato a produrre gli effetti preclusivi ex art. 2909 c.c. anche nella presente controversia, dal momento che, concernendo direttamente la presunta preordinazione degli appalti endoaziendali stipulati da D. s.r.l. e F. s.c. a r.l. alla dissimulazione di un’intermediazione della manodopera in violazione della legge n. 1369/1960, esclude la ricorrenza di quel medesimo fatto che l’INPS ha posto a fondamento della pretesa creditoria fatta valere nel presente giudizio: è infatti ormai consolidato il principio di diritto secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. fra le tante Cass. n. 8650 del 2010).
15. La sentenza impugnata va dunque cassata e, come già fatto nei precedenti richiamati, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, dato che il diritto alla fruizione degli sgravi è stato contestato unicamente per la ritenuta sussistenza di un’intermediazione vietata, la causa va decisa nel merito con l’annullamento della cartella esattoriale opposta.
16. Tenuto conto delle alterne vicende di merito e considerato che il giudicato è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla la cartella esattoriale opposta. Compensa le spese dell’intero processo.
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