SERVIZI UTILI

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12649 depositata il 10 maggio 2023 – Il trasferimento senza consenso del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, L. n. 104 del 1992, ex art. 33, comma 5, è vietato anche quando la disabilità del familiare non si configuri come grave – anche se la situazione di gravità è testualmente richiesta con il rinvio al comma 3 del medesimo articolo – a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte

Il trasferimento senza consenso del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, L. n. 104 del 1992, ex art. 33, comma 5, è vietato anche quando la disabilità del familiare non si configuri come grave - anche se la situazione di gravità è testualmente richiesta con il rinvio al comma 3 del medesimo articolo - a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 14772 depositata il 26 maggio 2023 – L’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un’autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale

L'impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un'autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l'esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un'associazione professionale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 13799 depositata il 19 maggio 2023 – In caso di riforma, totale o parziale (id. est. cassazione) , della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente; il caso del venir meno, con effetto ex tunc, dell’obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui esso era sorto ricade, infatti, nel raggio di applicazione dell’art. 38, comma 1, d.P.R, n. 602 del 1973

In caso di riforma, totale o parziale (id. est. cassazione) , della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente; il caso del venir meno, con effetto ex tunc, dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui esso era sorto ricade, infatti, nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, d.P.R, n. 602 del 1973

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 13709 depositata il 18 maggio 2023 – In tema di contributi cd. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ed il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l’atto, eventualmente successivo con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito

In tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ed il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 14790 depositata il 26 maggio 2023 – In ragione del primato del diritto dell’Unione Europea il giudice nazionale deve dare applicazione, – non venendo in rilievo, per l’appunto, un rapporto esaurito disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale

In ragione del primato del diritto dell'Unione Europea il giudice nazionale deve dare applicazione, - non venendo in rilievo, per l'appunto, un rapporto esaurito disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 14905 depositata il 29 maggio 2023 – In tema di esenzione degli interessi (e di altri flussi reddituali) dall’imposta ex d.p.r. n. 600 del 1973, art. 26quater, in applicazione dell’ordinario riparto dell’onere probatorio tra fisco e contribuente, nonché per il principio di vicinanza della prova, spetta alla società contribuente, che ne adduca la qualità, la prova di essere il “beneficiario effettivo”; a tal fine è necessario che essa superi tre test, autonomi e disgiunti, (i quali, in rapporto alla fattispecie concreta, prendono in considerazione dei “parametri spia” o “indici segnaletici”): (i) il substantive business activity test, che verifica se la società percipiente svolga un’attività economica effettiva; (ii) il dominion test, che verifica se la società percipiente possa disporre liberamente degli interessi ricevuti o se invece sia tenuta a rimetterli ad un soggetto terzo; (iii) il business purpose test, che verifica le ragioni dell’interposizione di una società nel flusso reddituale transfrontaliero, e cioè se la società percipiente abbia una funzione nell’operazione di finanziamento, o se invece sia una mera conduit company (o socie’te’ relais), la cui interposizione è finalizzata esclusivamente ad un risparmio fiscale

In tema di esenzione degli interessi (e di altri flussi reddituali) dall'imposta ex d.p.r. n. 600 del 1973, art. 26quater, in applicazione dell'ordinario riparto dell'onere probatorio tra fisco e contribuente, nonché per il principio di vicinanza della prova, spetta alla società contribuente, che ne adduca la qualità, la prova di essere il "beneficiario effettivo"; a tal fine è necessario che essa superi tre test, autonomi e disgiunti, (i quali, in rapporto alla fattispecie concreta, prendono in considerazione dei "parametri spia" o "indici segnaletici"): (i) il substantive business activity test, che verifica se la società percipiente svolga un'attività economica effettiva; (ii) il dominion test, che verifica se la società percipiente possa disporre liberamente degli interessi ricevuti o se invece sia tenuta a rimetterli ad un soggetto terzo; (iii) il business purpose test, che verifica le ragioni dell'interposizione di una società nel flusso reddituale transfrontaliero, e cioè se la società percipiente abbia una funzione nell'operazione di finanziamento, o se invece sia una mera conduit company (o socie'te' relais), la cui interposizione è finalizzata esclusivamente ad un risparmio fiscale

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, sezione n. 2, sentenza n. 49 depositata il 7 marzo 2023 – In tema di impianti radiotelevisivi, si configura come cessione di “ramo d’azienda” – sottoposta alla tassa di registro – quella che ha ad oggetto un complesso di beni in grado di produrre autonomamente trasmissione radiofonica. E’, invece, semplice cessione di beni strumentali, soggetta ad IVA, l’operazione riguardante beni privi di un’autonoma capacità produttiva, quali gli impianti di radiodiffusione con le relative frequenza

In tema di impianti radiotelevisivi, si configura come cessione di “ramo d’azienda” - sottoposta alla tassa di registro - quella che ha ad oggetto un complesso di beni in grado di produrre autonomamente trasmissione radiofonica. E’, invece, semplice cessione di beni strumentali, soggetta ad IVA, l’operazione riguardante beni privi di un’autonoma capacità produttiva, quali gli impianti di radiodiffusione con le relative frequenza

Torna in cima