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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20537 depositata il 21 luglio 2025 – Il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro successivamente alla tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, ai sensi della normativa speciale per gli autoferrotranvieri di cui agli artt. 53 e 54 del R.D. n. 148 del 1931, è nullo per violazione di norma imperativa

Il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro successivamente alla tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, ai sensi della normativa speciale per gli autoferrotranvieri di cui agli artt. 53 e 54 del R.D. n. 148 del 1931, è nullo per violazione di norma imperativa

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21032 depositata il 24 luglio 2025 – In tema di imposta di registro sugli atti dell’autorità giudiziaria ex art. 37 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, un provvedimento è imponibile anche ove sia ancora suscettibile di impugnazione o sia stato impugnato, ma non anche nel caso in cui sia stato già riformato o annullato con conseguente venir meno del presupposto impositivo

In tema di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria ex art. 37 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, un provvedimento è imponibile anche ove sia ancora suscettibile di impugnazione o sia stato impugnato, ma non anche nel caso in cui sia stato già riformato o annullato con conseguente venir meno del presupposto impositivo

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 13325 depositata il 19 maggio 2025 – Il divieto di reformatio in peius opera anche nel processo tributario per cui, una volta stabilito il quantum devolutum in assenza di impugnazione della parte parzialmente vittoriosa (appello o ricorso incidentale), se la decisione di secondo grado è più sfavorevole all’impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata incorre nel vizio di extrapetizione

Il divieto di reformatio in peius opera anche nel processo tributario per cui, una volta stabilito il quantum devolutum in assenza di impugnazione della parte parzialmente vittoriosa (appello o ricorso incidentale), se la decisione di secondo grado è più sfavorevole all’impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata incorre nel vizio di extrapetizione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21420 depositata il 25 luglio 2025 – Di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice

Di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21398 depositata il 25 luglio 2025 – Per le società in house e quelle a partecipazione pubblica il legislatore attraverso la previsione di un obbligo, posto a carico della società, di perseguire nelle politiche inerenti al personale il contenimento dei costi, indirettamente gravanti sulla spesa pubblica, ha fissato una regola di comportamento per gli amministratori delle partecipate, che incide sul rapporto che si instaura fra il socio pubblico e la società e può essere fonte di responsabilità, eventualmente anche erariale, ai sensi del richiamato d.lgs. n. 175 del 2016, art. 12

Per le società in house e quelle a partecipazione pubblica il legislatore attraverso la previsione di un obbligo, posto a carico della società, di perseguire nelle politiche inerenti al personale il contenimento dei costi, indirettamente gravanti sulla spesa pubblica, ha fissato una regola di comportamento per gli amministratori delle partecipate, che incide sul rapporto che si instaura fra il socio pubblico e la società e può essere fonte di responsabilità, eventualmente anche erariale, ai sensi del richiamato d.lgs. n. 175 del 2016, art. 12

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21382 depositata il 25 luglio 2025 – L’azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c., perché nell’indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicché il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l’indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita “ex ante” e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali

L'azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicché il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita "ex ante" e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 21021 depositata il 24 luglio 2025 – L’incorporazione in un solo documento di più dichiarazioni negoziali produttive di effetti giuridici distinti e l’incorporazione in documenti diversi di più dichiarazioni negoziali costituiscono tecniche operative alternative per i contribuenti, che subiscono l’applicazione dell’imposta di registro sul loro atto o sui loro atti in base alla natura degli effetti derivanti da ciascuno dei negozi documentati, trovando a tal fine applicazione l’art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

L'incorporazione in un solo documento di più dichiarazioni negoziali produttive di effetti giuridici distinti e l'incorporazione in documenti diversi di più dichiarazioni negoziali costituiscono tecniche operative alternative per i contribuenti, che subiscono l'applicazione dell'imposta di registro sul loro atto o sui loro atti in base alla natura degli effetti derivanti da ciascuno dei negozi documentati, trovando a tal fine applicazione l'art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 22036 depositata il 31 luglio 2025 – Il Sindaco non rientra tra le categorie di lavoratori tutelati ai sensi del TU nr. 1124 del 1965. Tuttavia, al lavoratore in aspettativa non retribuita, perché chiamato a svolgere la carica elettiva di Sindaco di un Comune, è garantita, per l’intera durata del mandato, la tutela assicurativa obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 86, commi 1 e 2, TUEL

Il Sindaco non rientra tra le categorie di lavoratori tutelati ai sensi del TU nr. 1124 del 1965. Tuttavia, al lavoratore in aspettativa non retribuita, perché chiamato a svolgere la carica elettiva di Sindaco di un Comune, è garantita, per l’intera durata del mandato, la tutela assicurativa obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 86, commi 1 e 2, TUEL

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