CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36846 depositata il 15 dicembre 2022 – Il beneficio contributivo già previsto dall’art. 8, comma 2, l. n. 223/1991, per “lavoratori in mobilità” che vengano “assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi”, essendo costituito da un abbattimento dell’aliquota della retribuzione su cui calcolare la contribuzione e dovendo pertanto essere calcolato in relazione al periodo di paga cui la retribuzione stessa si riferisce, non possa che maturare mese per mese, restando logicamente escluso che la sua spettanza possa essere valutata soltanto con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al tempo dell’assunzione
Il beneficio contributivo già previsto dall’art. 8, comma 2, l. n. 223/1991, per “lavoratori in mobilità” che vengano “assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi”, essendo costituito da un abbattimento dell’aliquota della retribuzione su cui calcolare la contribuzione e dovendo pertanto essere calcolato in relazione al periodo di paga cui la retribuzione stessa si riferisce, non possa che maturare mese per mese, restando logicamente escluso che la sua spettanza possa essere valutata soltanto con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al tempo dell’assunzione. la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua eventuale responsabilità risarcitoria allorché sia causalmente correlata rispetto all'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante di cui all’art. 7, comma 3, d.m. 24.10.2007, e abbia comportato la perdita della chance di fruire degli sgravi