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CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36846 depositata il 15 dicembre 2022 – Il beneficio contributivo già previsto dall’art. 8, comma 2, l. n. 223/1991, per “lavoratori in mobilità” che vengano “assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi”, essendo costituito da un abbattimento dell’aliquota della retribuzione su cui calcolare la contribuzione e dovendo pertanto essere calcolato in relazione al periodo di paga cui la retribuzione stessa si riferisce, non possa che maturare mese per mese, restando logicamente escluso che la sua spettanza possa essere valutata soltanto con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al tempo dell’assunzione

Il beneficio contributivo già previsto dall’art. 8, comma 2, l. n. 223/1991, per “lavoratori in mobilità” che vengano “assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi”, essendo costituito da un abbattimento dell’aliquota della retribuzione su cui calcolare la contribuzione e dovendo pertanto essere calcolato in relazione al periodo di paga cui la retribuzione stessa si riferisce, non possa che maturare mese per mese, restando logicamente escluso che la sua spettanza possa essere valutata soltanto con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al tempo dell’assunzione. la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua eventuale responsabilità risarcitoria allorché sia causalmente correlata rispetto all'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante di cui all’art. 7, comma 3, d.m. 24.10.2007, e abbia comportato la perdita della chance di fruire degli sgravi

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 295 depositata il 9 gennaio 2023 – In tema di indennità di disoccupazione agricola, ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee previste in favore degli operai agricoli a tempo determinato va presa la retribuzione prevista dai contratti collettivi di cui all’art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. in l. n. 389 del 1989, secondo quanto previsto dall’art. 01, commi 4-5, del d.l. n. 2 del 2006, conv. con modif. in l. n. 81 del 2006, e dall’art. 1, comma 55, della l. n. 247 del 2007

In tema di indennità di disoccupazione agricola, ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee previste in favore degli operai agricoli a tempo determinato va presa la retribuzione prevista dai contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. in l. n. 389 del 1989, secondo quanto previsto dall'art. 01, commi 4-5, del d.l. n. 2 del 2006, conv. con modif. in l. n. 81 del 2006, e dall'art. 1, comma 55, della l. n. 247 del 2007

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 253 depositata il 5 gennaio 2023 – Tra le ipotesi di abuso del ricorso al contratto a termine, anche quella del “rinnovo” contra legem, ossia senza intervallo temporale, la cui ratio consiste nell’evitare che un lavoratore venga assunto a termine per essere assegnato a lavorazioni ordinarie per le quali è richiesta una risorsa continuativa, senza intervalli di sorta

Tra le ipotesi di abuso del ricorso al contratto a termine, anche quella del “rinnovo” contra legem, ossia senza intervallo temporale, la cui ratio consiste nell’evitare che un lavoratore venga assunto a termine per essere assegnato a lavorazioni ordinarie per le quali è richiesta una risorsa continuativa, senza intervalli di sorta

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 38119 depositata il 29 dicembre 2022 – In caso di cartella emessa sulla base della dichiarazione del contribuente «l’obbligo di motivazione si atteggia diversamente rispetto ai casi di rettifica dei risultati della dichiarazione, di guisa che il contribuente si trova nella condizione ottimale per poter agevolmente individuare i tassi d’interesse previsti dalla legge per il debito fiscale nascente dalla dichiarazione, senza necessità di ulteriori specifiche indicazioni […] essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato ex lege e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un’operazione matematica

In caso di cartella emessa sulla base della dichiarazione del contribuente «l’obbligo di motivazione si atteggia diversamente rispetto ai casi di rettifica dei risultati della dichiarazione, di guisa che il contribuente si trova nella condizione ottimale per poter agevolmente individuare i tassi d’interesse previsti dalla legge per il debito fiscale nascente dalla dichiarazione, senza necessità di ulteriori specifiche indicazioni […] essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato ex lege e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 38069 depositata il 29 dicembre 2022 – Qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa

Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 37207 depositata il 20 dicembre 2022 – La ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dall’art. 1, comma 335, l. 311 del 2004, è costituita dalla rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona per cui l’obbligo di motivazione degli elementi che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare «proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento

La ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dall'art. 1, comma 335, l. 311 del 2004, è costituita dalla rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona per cui l'obbligo di motivazione degli elementi che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare «proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36713 depositata il 15 dicembre 2022 – In tema di limiti soggettivi del giudicato tributario, ove, in presenza di più coobbligati solidali, uno solo di essi impugni l’avviso di accertamento, mentre la sentenza che respinga il ricorso non ha effetti nei confronti degli altri, ex art. 1306, comma 1, c.c., al contrario, la pronunzia favorevole, con la quale venga annullato, anche parzialmente, l’unico atto impositivo, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato

In tema di limiti soggettivi del giudicato tributario, ove, in presenza di più coobbligati solidali, uno solo di essi impugni l'avviso di accertamento, mentre la sentenza che respinga il ricorso non ha effetti nei confronti degli altri, ex art. 1306, comma 1, c.c., al contrario, la pronunzia favorevole, con la quale venga annullato, anche parzialmente, l'unico atto impositivo, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato

Corte di Cassazione ordinanza n. 31561 depositata il 25 ottobre 2022 – L’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza che l’impugnato, in mancanza dell’altrui gravame, avrebbe accettato e, conseguentemente, può essere proposta sia nei confronti del ricorrente principale, anche con riguardo ad un capo della sentenza diverso da quello investito dall’impugnazione principale, sia nelle forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro parti processuali diverse dall’impugnante principale

L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza che l'impugnato, in mancanza dell'altrui gravame, avrebbe accettato e, conseguentemente, può essere proposta sia nei confronti del ricorrente principale, anche con riguardo ad un capo della sentenza diverso da quello investito dall'impugnazione principale, sia nelle forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro parti processuali diverse dall'impugnante principale

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