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CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36919 depositata il 16 dicembre 2022 – In tema di accertamento con adesione, in mancanza di definizione consensuale, solo la formale ed irrevocabile rinuncia del contribuente all’istanza interrompe il termine di sospensione di novanta giorni previsto per impugnare ai sensi degli artt. 6 e 12 del d.lgs. n. 218 del 1997, essendo volto a garantire uno “spatium deliberandi” in vista dell’accertamento stesso

In tema di accertamento con adesione, in mancanza di definizione consensuale, solo la formale ed irrevocabile rinuncia del contribuente all'istanza interrompe il termine di sospensione di novanta giorni previsto per impugnare ai sensi degli artt. 6 e 12 del d.lgs. n. 218 del 1997, essendo volto a garantire uno "spatium deliberandi" in vista dell'accertamento stesso

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 270 depositata il 5 gennaio 2023 – La sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ., nell’ipotesi di giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti da titolo, ricorre quando in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverta dell’inesistenza o della nullità assoluta del titolo stesso

La sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ., nell'ipotesi di giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti da titolo, ricorre quando in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverta dell'inesistenza o della nullità assoluta del titolo stesso

Corte di Cassazione sentenza n. 31302 depositata il 24 ottobre 2022  – L’inapplicabilità delle sanzioni tributarie si realizza per “incertezza normativa oggettiva tributaria” deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie; l’incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto come emerge dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6 che distingue in modo netto le due figure dell’incertezza normativa oggettiva e dell’ignoranza

L'inapplicabilità delle sanzioni tributarie si realizza per "incertezza normativa oggettiva tributaria" deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie; l'incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto come emerge dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6 che distingue in modo netto le due figure dell'incertezza normativa oggettiva e dell'ignoranza

Corte di Cassazione ordinanza n. 31284 depositata il 24 ottobre 2022 – Il rimborso d’imposta previsto dall’art. 1, comma 665, della l. n 190 del 2014 a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990 può essere richiesto non soltanto dal sostituto d’imposta che ha effettuato il versamento, ma anche dal percipiente le somme assoggettate a ritenuta nella qualità di lavoratore dipendente

Il rimborso d'imposta previsto dall'art. 1, comma 665, della l. n 190 del 2014 a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990 può essere richiesto non soltanto dal sostituto d'imposta che ha effettuato il versamento, ma anche dal percipiente le somme assoggettate a ritenuta nella qualità di lavoratore dipendente

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 38026 depositata il 29 dicembre 2022 – Al rapporto di lavoro del dirigente non si applicano le norme limitative dei licenziamenti individuali (art. 1 e 3 legge n. 604/1966) e conseguentemente la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente – posta dalla contrattazione collettiva di settore non coincide con quella di giustificato motivo di licenziamento contemplato dalla legge citata

Al rapporto di lavoro del dirigente non si applicano le norme limitative dei licenziamenti individuali (art. 1 e 3 legge n. 604/1966) e conseguentemente la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente - posta dalla contrattazione collettiva di settore non coincide con quella di giustificato motivo di licenziamento contemplato dalla legge citata

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 179 depositata il 4 gennaio 2023 – Nell’ipotesi di reiterazione abusiva di contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999, la stabilizzazione ottenuta ex legge n. 107 del 2015 ed anche l’immissione in ruolo avvenuta secondo il sistema del cosiddetto “doppio canale” costituiscono «misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”» e rendono non invocabile da parte del soggetto che ha subito l’abuso il “danno comunitario”

Nell’ipotesi di reiterazione abusiva di contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999, la stabilizzazione ottenuta ex legge n. 107 del 2015 ed anche l’immissione in ruolo avvenuta secondo il sistema del cosiddetto “doppio canale” costituiscono «misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”» e rendono non invocabile da parte del soggetto che ha subito l’abuso il “danno comunitario”

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 85 depositata il 3 gennaio 2023 – Il ricorso per cassazione, di cui all’art. 1 comma 62 della legge n. 92 del 2012, contro la sentenza decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale che, in via derogatoria, comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell’art. 133, comma 2, c.p.c.

Il ricorso per cassazione, di cui all'art. 1 comma 62 della legge n. 92 del 2012, contro la sentenza decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale che, in via derogatoria, comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell'art. 133, comma 2, c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 38132 depositata il 30 dicembre 2022 – Il termine di prescrizione per il recupero dell’imposta è di cinque anni dalla data della presentazione della dichiarazione annuale di cui all’art. 53 comma 8 TUA e 55 comma l TUA per individuare il dies a qua di decorrenza del termine. L’art.57 comma 3 TUA va interpretato alla luce di una chiave sistemica della disciplina sulle accise per cui occorre far riferimento alla data concreta presentazione della dichiarazione

Il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data della presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 53 comma 8 TUA e 55 comma l TUA per individuare il dies a qua di decorrenza del termine. L'art.57 comma 3 TUA va interpretato alla luce di una chiave sistemica della disciplina sulle accise per cui occorre far riferimento alla data concreta presentazione della dichiarazione

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