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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 giugno 2022, n. 20190 – L’omesso esame di un “fatto” decisivo per il giudizio, e riferito ad un preciso accadimento fenomenico o di una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, diversamente la mancata considerazione di una “questione” costituisce l’omessa pronuncia

L’omesso esame di un "fatto" decisivo per il giudizio, e riferito ad un preciso accadimento fenomenico o di una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, diversamente la mancata considerazione di una "questione" costituisce l’omessa pronuncia

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2022, n. 20186 – Ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., il giudizio di appello, pur limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel “thema decidendum” del giudizio

Ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel "thema decidendum" del giudizio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2022, n. 20089 – Qualora il reddito conseguito sia superiore alla soglia di Euro 5.000,00, sussiste l’obbligo d’iscrizione alla gestione separata del professionista, di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, sia in caso di esercizio abituale – ancorché non esclusivo – della professione, sia nell’ipotesi di esercizio occasionale

Qualora il reddito conseguito sia superiore alla soglia di Euro 5.000,00, sussiste l'obbligo d'iscrizione alla gestione separata del professionista, di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, sia in caso di esercizio abituale - ancorché non esclusivo - della professione, sia nell'ipotesi di esercizio occasionale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19834 – L’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. La produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità

L’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. La produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 giugno 2022, n. 19022 – Il diritto del pubblico dipendente a percepire le indennità connesse alla posizione organizzativa sorge solo se la P.A. datrice di lavoro ha istituito la relativa posizione, perché l’istituzione rientra nell’attività organizzativa dell’Amministrazione, la quale deve tener conto delle proprie esigenze e soprattutto dei vincoli di bilancio, che, altrimenti, non risulterebbero rispettati laddove si dovesse pervenire all’affermazione di un obbligo indiscriminato

Il diritto del pubblico dipendente a percepire le indennità connesse alla posizione organizzativa sorge solo se la P.A. datrice di lavoro ha istituito la relativa posizione, perché l'istituzione rientra nell'attività organizzativa dell'Amministrazione, la quale deve tener conto delle proprie esigenze e soprattutto dei vincoli di bilancio, che, altrimenti, non risulterebbero rispettati laddove si dovesse pervenire all'affermazione di un obbligo indiscriminato

CORTE COSTITUZIONALE – Ordinanza 20 giugno 2022, n. 156 – Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), come sostituito, dall’art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», sollevata, in riferimento all’art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma con l’ordinanza indicata in epigrafe

manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), come sostituito, dall'art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe

Corte di Cassazione sentenza n. 17487 depositata il 31 maggio 2022 – Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti l’effettività del rapporto associativo

Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti l'effettività del rapporto associativo

Corte di Cassazione sentenza n. 17486 depositata il 31 maggio 2022 – Il principio di non contestazione, il relativo onere, e le conseguenze processuali che ne derivano devono essere riferiti alle allegazioni di fatto e non alle prospettazioni in diritto formulate dalla controparte

Il principio di non contestazione, il relativo onere, e le conseguenze processuali che ne derivano devono essere riferiti alle allegazioni di fatto e non alle prospettazioni in diritto formulate dalla controparte

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