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CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 giugno 2022, n. 20297 – La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 giugno 2022, n. 20220 – La sentenza d’appello che riforma quella di primo grado, facendo sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non contenga un’espressa statuizione di condanna, non costituisce titolo esecutivo

La sentenza d'appello che riforma quella di primo grado, facendo sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non contenga un'espressa statuizione di condanna, non costituisce titolo esecutivo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 giugno 2022, n. 20215 – A fronte della affermazione contenuta sin da ricorso introduttivo sulla occasionalità dell’attività svolta nell’impresa dal contribuente, nessun accertamento risulta essere stato fatto dalla corte territoriale in ordine alla abitualità e prevalenza dell’impegno, elemento costitutivo ineludibile ai fini dell’insorgere del debito contributivo in questione e della cui prova è onerato l’ente previdenziale

A fronte della affermazione contenuta sin da ricorso introduttivo sulla occasionalità dell'attività svolta nell'impresa dal contribuente, nessun accertamento risulta essere stato fatto dalla corte territoriale in ordine alla abitualità e prevalenza dell'impegno, elemento costitutivo ineludibile ai fini dell'insorgere del debito contributivo in questione e della cui prova è onerato l'ente previdenziale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 giugno 2022, n. 19255 – Il ricorso in cassazione sulla base del principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia

Il ricorso in cassazione sulla base del principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia

Corte di Cassazione sentenza n. 17492 depositata il 31 maggio 2022 – Nell’ipotesi di «doppia conforme» prevista dal quinto comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ., applicabile anche nel giudizio di legittimità in materia tributaria, ovvero al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (omesso esame fatto decisivo), deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse

Nell'ipotesi di «doppia conforme» prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ., applicabile anche nel giudizio di legittimità in materia tributaria, ovvero al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. (omesso esame fatto decisivo), deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse

Corte di Cassazione sentenza n. 17491 depositata il 31 maggio 2022 – Il vizio di violazione di legge, che consiste nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (c.d. vizio di sussunzione) e postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, ma si critica la ricostruzione del fatto materiale e si rimette in discussione l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione

Il vizio di violazione di legge, che consiste nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (c.d. vizio di sussunzione) e postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, ma si critica la ricostruzione del fatto materiale e si rimette in discussione l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione

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