SERVIZI UTILI

Corte di Cassazione sentenza n. 17197 depositata il 27 maggio 2022 – La Corte di giustizia in causa C-94/19, ha stabilito che l’art. 8, comma 35, della l. n. 67/88, secondo la quale non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo li rimborso del relativo costo» va disapplicato ed ha stabilito che la prestazione di servizi, come definita dall’art. 2, punto 1, della sesta direttiva (che si specchia nell’art. 3 del d.P.R. n. 633/72) è da ritenere onerosa, e quindi imponibile, purché sia ravvisabile nesso di corrispettività tra servizio reso e somma ricevuta, anche in mancanza di lucratività

La Corte di giustizia in causa C-94/19, ha stabilito che l'art. 8, comma 35, della l. n. 67/88, secondo la quale non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo li rimborso del relativo costo» va disapplicato ed ha stabilito che la prestazione di servizi, come definita dall'art. 2, punto 1, della sesta direttiva (che si specchia nell'art. 3 del d.P.R. n. 633/72) è da ritenere onerosa, e quindi imponibile, purché sia ravvisabile nesso di corrispettività tra servizio reso e somma ricevuta, anche in mancanza di lucratività

Corte di Cassazione sentenza n. 529 depositata il 14 gennaio 2021 – Il distacco di personale, di per sé e nell’ambito dei rapporti tra controllante e controllata, è operazione economica, inerente all’esercizio dell’attività d’impresa, sia della controllante, sia della controllata, ed è tra l’altro contemplato tra le prestazioni di servizi dall’art. 9 della sesta direttiva, che si riferisce con formulazione generale alla «messa a disposizione di personale>>

Il distacco di personale, di per sé e nell'ambito dei rapporti tra controllante e controllata, è operazione economica, inerente all'esercizio dell'attività d'impresa, sia della controllante, sia della controllata, ed è tra l'altro contemplato tra le prestazioni di servizi dall'art. 9 della sesta direttiva, che si riferisce con formulazione generale alla «messa a disposizione di personale>>

TRIBUNALE DI VICENZA – Ordinanza 07 aprile 2022, n. 68 – Questione di legittimità costituzionalità dell’art. 7 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 nella parte, in cui modifica l’art. 10-bis, decreto legislativo n. 74/2000, introducendo nella rubrica, dopo la parola «ritenute», le seguenti: «dovute o»; nonché introducendo nel comma 1, dopo la parola «ritenute», le seguenti: «dovute sulla base della stessa dichiarazione o», per contrasto con gli articoli 25 Cost. 76 e 77, comma 1 Cost., in riferimento alla legge delega 11 marzo 2014, n. 23, nonché con l’art. 3 Cost.

Questione di legittimità costituzionalità dell'art. 7 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 nella parte, in cui modifica l'art. 10-bis, decreto legislativo n. 74/2000, introducendo nella rubrica, dopo la parola «ritenute», le seguenti: «dovute o»; nonché introducendo nel comma 1, dopo la parola «ritenute», le seguenti: «dovute sulla base della stessa dichiarazione o», per contrasto con gli articoli 25 Cost. 76 e 77, comma 1 Cost., in riferimento alla legge delega 11 marzo 2014, n. 23, nonché con l'art. 3 Cost.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 giugno 2022, n. 19329 – Nel ricorso per revocazione l’errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l’interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata diversa

Nel ricorso per revocazione l’errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l’interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata diversa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 giugno 2022, n. 19178 – In tema di licenziamento per giusta causa, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, ma dovendo la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c.

In tema di licenziamento per giusta causa, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, ma dovendo la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite,  sentenza n. 40543 depositata il 17 dicembre 2021 – In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui é assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente

In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui é assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 giugno 2022, n. 19181 – In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie

In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie

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