Corte di Cassazione sentenza n. 17197 depositata il 27 maggio 2022 – La Corte di giustizia in causa C-94/19, ha stabilito che l’art. 8, comma 35, della l. n. 67/88, secondo la quale non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo li rimborso del relativo costo» va disapplicato ed ha stabilito che la prestazione di servizi, come definita dall’art. 2, punto 1, della sesta direttiva (che si specchia nell’art. 3 del d.P.R. n. 633/72) è da ritenere onerosa, e quindi imponibile, purché sia ravvisabile nesso di corrispettività tra servizio reso e somma ricevuta, anche in mancanza di lucratività