CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 maggio 2021, n. 14716 – L’art. 2, punto 1, della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale (ossia, appunto, l’art. 8, comma 35, della l. n.. 67/88) in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell’iva i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente