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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17008 depositata il 25 giugno 2025 – Nel nostro ordinamento non esiste un principio che imponga al datore di lavoro, nell’ambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni, posto che l’art. 36 Cost. si limita a stabilire il principio di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva e che l’art. 3 Cost. impone l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non anche nei rapporti interprivati

Nel nostro ordinamento non esiste un principio che imponga al datore di lavoro, nell'ambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni, posto che l'art. 36 Cost. si limita a stabilire il principio di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva e che l'art. 3 Cost. impone l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non anche nei rapporti interprivati

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 16923 depositata il24 giugno 2025 – In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto l’articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 15519 del 21/07/2020). come da questa Corte precisato sul tema

In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto l'articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 15519 del 21/07/2020). come da questa Corte precisato sul tema

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 17207 depositata il 26 giugno 2025 – In tema di società a totale partecipazione pubblica, il reclutamento del personale ex art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, come modificato dalla l. n. 102 del 2009  di conversione del d.l. n. 78 del 2009 – ove è previsto che le società in questione adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità – deve avvenire mediante procedure selettive che rispettino la regola del concorso pubblico.

In tema di società a totale partecipazione pubblica, il reclutamento del personale ex art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, come modificato dalla l. n. 102 del 2009  di conversione del d.l. n. 78 del 2009 - ove è previsto che le società in questione adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità - deve avvenire mediante procedure selettive che rispettino la regola del concorso pubblico.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16925 depositata il 24 giugno 2025 – Pur essendo possibile per il giudice fondare la decisione su prove non espressamente previste dal codice di rito, deve tuttora escludersi che le prove c.d. atipiche possano valere ad aggirare divieti o preclusioni dettati da disposizioni sostanziali o processuali così introducendo surrettiziamente elementi di prova che non sarebbero altrimenti ammessi e la cui ammissione richieda adeguate garanzie formali

Pur essendo possibile per il giudice fondare la decisione su prove non espressamente previste dal codice di rito, deve tuttora escludersi che le prove c.d. atipiche possano valere ad aggirare divieti o preclusioni dettati da disposizioni sostanziali o processuali così introducendo surrettiziamente elementi di prova che non sarebbero altrimenti ammessi e la cui ammissione richieda adeguate garanzie formali

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16646 depositata il 21 giugno 2025 – Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 437, co. 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado

Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, co. 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 16897 depositata il 24 giugno 2025 – Deve escludersi che la mancata allegazione all’avviso di accertamento dell’elenco contenente l’indicazione dei 52 operatori del settore da cui l’amministrazione finanziaria aveva tratto la percentuale di redditività media poi applicata per la determinazione del reddito d’impresa della società contribuente, determinasse un vizio motivazionale dell’atto impositivo in quanto a tal fine era sufficiente l’indicazione di detta percentuale e la modalità di individuazione della stessa, restando riservata all’eventuale successivo giudizio impugnatorio la verifica dell’idoneità rappresentativa degli operatori inclusi in quell’elenco e, in definitiva, della correttezza della percentuale così come individuata a dare sostegno alla pretesa impositiva

Deve escludersi che la mancata allegazione all'avviso di accertamento dell'elenco contenente l'indicazione dei 52 operatori del settore da cui l'amministrazione finanziaria aveva tratto la percentuale di redditività media poi applicata per la determinazione del reddito d'impresa della società contribuente, determinasse un vizio motivazionale dell'atto impositivo in quanto a tal fine era sufficiente l'indicazione di detta percentuale e la modalità di individuazione della stessa, restando riservata all'eventuale successivo giudizio impugnatorio la verifica dell'idoneità rappresentativa degli operatori inclusi in quell'elenco e, in definitiva, della correttezza della percentuale così come individuata a dare sostegno alla pretesa impositiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16174 depositata il 16 giugno 2025 – E’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali

E' denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 17576 depositata il 30 giugno 2025 – Il rappresentante legale subentrante non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l’associazione soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell’ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa

Il rappresentante legale subentrante non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l'associazione soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell'ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa

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