SERVIZI UTILI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2022, n. 126 – Le controversie in materia di IVA sono soggette a norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall’art. 2909 c.c., e dalla sua eventuale proiezione oltre il periodo di imposta, che ne costituisce specifico oggetto, atteso che, secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 3 settembre 2009, in causa C-2/08, la certezza del diritto non può tradursi in una violazione dell’effettività del diritto euro-unitario

Le controversie in materia di IVA sono soggette a norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall'art. 2909 c.c., e dalla sua eventuale proiezione oltre il periodo di imposta, che ne costituisce specifico oggetto, atteso che, secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 3 settembre 2009, in causa C-2/08, la certezza del diritto non può tradursi in una violazione dell'effettività del diritto euro-unitario

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 dicembre 2021, n. 41425

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 dicembre 2021, n. 41425 Infortunio sul lavoro - Assenza di colpa del datore - Comportamento abnorme ed imprevedibile del lavoratore La corte d'appello di Palermo, con sentenza del 30 luglio 2015, in parziale riforma della sentenza del 2012 del tribunale della stessa sede, ha condannato la società in epigrafe [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 dicembre 2021, n. 41714 – Attesa la perentorietà del termine previsto dall’art. 369 cod. proc. civ., il deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità del ricorso stesso

Attesa la perentorietà del termine previsto dall’art. 369 cod. proc. civ., il deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità del ricorso stesso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 dicembre 2021, n. 41583 – La denuncia della violazione dell’art. 2697 cod. civ. che dell’art. 115 cod. proc. civ. da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ.

La denuncia della violazione dell'art. 2697 cod. civ. che dell'art. 115 cod. proc. civ. da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 dicembre 2021, n. 40896 – Ai fini della liquidazione in via equitativa del compenso dovuto ad un professionista a norma degli artt. 1709 e 2225 c.c., il giudice di merito debba far riferimento ai criteri della natura, quantità, qualità dell’attività svolta, nonché al risultato utile conseguito dal committente

Ai fini della liquidazione in via equitativa del compenso dovuto ad un professionista a norma degli artt. 1709 e 2225 c.c., il giudice di merito debba far riferimento ai criteri della natura, quantità, qualità dell'attività svolta, nonché al risultato utile conseguito dal committente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 dicembre 2021, n. 39028 – Le prestazioni rese dal professionista, indipendentemente dalle espressioni utilizzate dalle parti, costituiscono obbligazioni di mezzo, che richiedono un dovere di diligenza qualificato, ma non certamente la garanzia del “risultato sperato” dal committente

Le prestazioni rese dal professionista, indipendentemente dalle espressioni utilizzate dalle parti, costituiscono obbligazioni di mezzo, che richiedono un dovere di diligenza qualificato, ma non certamente la garanzia del "risultato sperato" dal committente

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 dicembre 2021, n. 41738 – L’inclusione di un’area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico incide senz’altro nella determinazione del valore venale dell’immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, ma non ne esclude l’oggettivo carattere edificabile ex art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i vincoli d’inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire meno l’originaria natura edificabile

L'inclusione di un'area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico incide senz'altro nella determinazione del valore venale dell'immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, ma non ne esclude l'oggettivo carattere edificabile ex art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i vincoli d'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire meno l'originaria natura edificabile

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 dicembre 2021, n. 41953 – In materia di plusvalenze, con riferimento alla determinazione del valore di un terreno edificabile e con destinazione agricola, la libera scelta del contribuente di rideterminare il valore del bene e di versare l’imposta sostitutiva ex art. 7 del d.lgs. n. 448 del 2001 non è revocabile, sicché, in caso di pagamento rateale, restano dovuti i successivi versa

In materia di plusvalenze, con riferimento alla determinazione del valore di un terreno edificabile e con destinazione agricola, la libera scelta del contribuente di rideterminare il valore del bene e di versare l'imposta sostitutiva ex art. 7 del d.lgs. n. 448 del 2001 non è revocabile, sicché, in caso di pagamento rateale, restano dovuti i successivi versa

Torna in cima