CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 dicembre 2021, n. 41714
Licenziamento collettivo – Illegittimità – Ricorso per cassazione – Notifica – Termine
Rilevato che
1. si desume dal controricorso, notificato da L.I. e V.A. ed iscritto a ruolo, che la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 631/2020, ha respinto il reclamo proposto dalla KSM s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che, all’esito del giudizio di opposizione, aveva accertato l’illegittimità del licenziamento collettivo intimato agli originari ricorrenti e, dichiarati risolti i rapporti di lavoro, aveva condannato la società al pagamento dell’indennità risarcitoria, diversamente quantificata (dodici mensilità per V.A. e sedici mensilità per la Incontrerà);
2. la KSM s.p.a. ha domandato la cassazione della sentenza con ricorso notificato il 10 settembre 2020, non depositato in Cancelleria ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., come attestato dall’Ufficio con certificazione del 29 gennaio 2021;
3. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
Considerato che
1. è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, attesa la perentorietà del termine previsto dall’art. 369 cod. proc. civ., il deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità del ricorso stesso;
2. detta improcedibilità é rilevabile anche d’ufficio e non é esclusa dalla costituzione del controricorrente, giacché il principio, sancito dall’art. 156 cod. proc. civ., di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di “forme” in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme;
3. è stato, poi, osservato che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l’iscrizione a molo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (cfr. fra le più recenti Cass. n. 16533/2021);
4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno distratte in favore dell’Avv. I.F. che ha reso la prescritta dichiarazione;
5. sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 2.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge, da distrarre in favore dell’Avv. I.F.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
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