TRIBUTI

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30827 depositata il 2 dicembre 2024 – In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, giustificato, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, dall’omessa istituzione o dall’irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, l’Amministrazione finanziaria, ai fini della ricostruzione presuntiva dei ricavi non dichiarati, può fare riferimento al margine di ricarico (cd. “mark up”) di altre imprese assunte a campione, sempreché si tratti di imprese omogenee e perciò paragonabili, per specifico settore merceologico, a quella sottoposta a verifica, salva la possibilità di quest’ultima di fornire la prova contraria, che deve essere presa in considerazione dal giudice tributario di merito

In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, giustificato, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, dall'omessa istituzione o dall'irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, l'Amministrazione finanziaria, ai fini della ricostruzione presuntiva dei ricavi non dichiarati, può fare riferimento al margine di ricarico (cd. "mark up") di altre imprese assunte a campione, sempreché si tratti di imprese omogenee e perciò paragonabili, per specifico settore merceologico, a quella sottoposta a verifica, salva la possibilità di quest'ultima di fornire la prova contraria, che deve essere presa in considerazione dal giudice tributario di merito

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30821 depositata il 2 dicembre 2024 – In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo

In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 32062 depositata il 12 dicembre 2024 – In materia di fermo amministrativo è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l’art. 86 del P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura, salvo la necessaria proporzionalità tra lo strumento di tutela offerto dall’ordinamento al creditore e l’ interesse del debitore che viene conseguentemente sacrificato

In materia di fermo amministrativo è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l'art. 86 del P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura, salvo la necessaria proporzionalità tra lo strumento di tutela offerto dall'ordinamento al creditore e l' interesse del debitore che viene conseguentemente sacrificato

Investimenti in beni strumentali – Comunicazione preventiva – Articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 – Risposta n. 260 del 16 dicembre 2024 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 260 del 16 dicembre 2024 Investimenti in beni strumentali - Comunicazione preventiva - Articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito ALFA SRL di seguito, istante pone un quesito in merito all'applicazione dell'istituto della remissione [...]

Qualificazione fiscale di trust istituiti negli Stati Uniti d’America da disponente deceduto e con unico beneficiario residente – Risposta n. 258 del 16 dicembre 2024 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 258 del 16 dicembre 2024 Qualificazione fiscale di trust istituiti negli Stati Uniti d'America da disponente deceduto e con unico beneficiario residente Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L'Istante'' (in seguito anche ''Beneficiaria'') cittadina americana, con residenza fiscale in Italia è beneficiaria [...]

Rimborsi IVA – Garanzia – Capogruppo controllante extra-UE – Divieto di assunzione diretta dell’obbligazione – Art. 38-bis, comma 5, del dPR 26 ottobre 1972, n. 633 – Risposta n. 257 del 16 dicembre 2024 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 257 del 16 dicembre 2024 Rimborsi IVA - Garanzia - Capogruppo controllante extra-UE - Divieto di assunzione diretta dell'obbligazione - Art. 38-bis, comma 5, del dPR 26 ottobre 1972, n. 633 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito [ALFA] S.r.l., nel prosieguo istante [...]

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 dicembre 2024 per la fissazione delle modalità di pagamento dell’accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2024 – AGENZIA delle DOGANE – Nota n. 765831 del 16 dicembre 2024

AGENZIA delle DOGANE - Nota n. 765831 del 16 dicembre 2024 Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 dicembre 2024 per la fissazione delle modalità di pagamento dell’accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica [...]

Imposta sostitutiva nella misura del 15 per cento sui compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario non dirigenziale – Articolo 7 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 – Risposta n. 265 del 17 dicembre 2024 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 265 del 17 dicembre 2024 Articolo 7 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 - Imposta sostitutiva nella misura del 15 per cento sui compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario non dirigenziale Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, [...]

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