CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30827 depositata il 2 dicembre 2024 – In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, giustificato, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, dall’omessa istituzione o dall’irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, l’Amministrazione finanziaria, ai fini della ricostruzione presuntiva dei ricavi non dichiarati, può fare riferimento al margine di ricarico (cd. “mark up”) di altre imprese assunte a campione, sempreché si tratti di imprese omogenee e perciò paragonabili, per specifico settore merceologico, a quella sottoposta a verifica, salva la possibilità di quest’ultima di fornire la prova contraria, che deve essere presa in considerazione dal giudice tributario di merito
In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, giustificato, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, dall'omessa istituzione o dall'irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, l'Amministrazione finanziaria, ai fini della ricostruzione presuntiva dei ricavi non dichiarati, può fare riferimento al margine di ricarico (cd. "mark up") di altre imprese assunte a campione, sempreché si tratti di imprese omogenee e perciò paragonabili, per specifico settore merceologico, a quella sottoposta a verifica, salva la possibilità di quest'ultima di fornire la prova contraria, che deve essere presa in considerazione dal giudice tributario di merito