TRIBUTI

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 28340 depositata il 4 novembre 2024 – I confini della prova contraria che il contribuente può offrire, in ordine alla presenza di redditi non imponibili, per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito operata dall’amministrazione finanziaria, che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente “sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere”

I confini della prova contraria che il contribuente può offrire, in ordine alla presenza di redditi non imponibili, per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito operata dall'amministrazione finanziaria, che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente "sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere"

Modifiche all’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (c.d. Decreto Omnibus), in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti – Articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167 – Circolare n. 22/E del 19 novembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Circolare n. 22/E del 19 novembre 2024 Articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167 - Modifiche all’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (c.d. Decreto Omnibus), in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti SOMMARIO: PREMESSA 1. [...]

L’amministrazione può sempre sostituire, in virtù del potere di autotutela, un atto impositivo in autotutela con uno nuovo peggiorativo, fatta salva la decadenza dell’azione di accertamento

La Corte di Cassazione, sezione unite, con la sentenza n. 30051 depositata il 21 novembre 2024, intervenendo in tema di , ha statuito i seguenti principi di diritto "«in tema di accertamento tributario, il potere di autotutela tributaria, le cui forme e modalità sono disciplinate dall’art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564 del 1994, conv. [...]

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 30051 depositata il 21 novembre 2024 – In caso di autotutela tributaria sostitutiva in malam partem, con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, il legittimo affidamento del contribuente non è integrato dalla mera esistenza del precedente atto viziato ovvero dall’errata valutazione delle circostanze poste a suo fondamento, ostandovi il generale dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva in forza degli artt. 2 e 53 Cost.; può, per contro, assumere rilievo, ai fini della configurabilità del legittimo affidamento, l’esistenza di specifiche indicazioni erronee o di condotte intrinsecamente contraddittorie da parte dell’agenzia fiscale anteriormente all’adozione dell’atto illegittimo qualora le somme pretese siano state compiutamente versate e ricorrano ragioni di certezza e stabilità

In caso di autotutela tributaria sostitutiva in malam partem, con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, il legittimo affidamento del contribuente non è integrato dalla mera esistenza del precedente atto viziato ovvero dall’errata valutazione delle circostanze poste a suo fondamento, ostandovi il generale dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva in forza degli artt. 2 e 53 Cost.; può, per contro, assumere rilievo, ai fini della configurabilità del legittimo affidamento, l’esistenza di specifiche indicazioni erronee o di condotte intrinsecamente contraddittorie da parte dell’agenzia fiscale anteriormente all’adozione dell’atto illegittimo qualora le somme pretese siano state compiutamente versate e ricorrano ragioni di certezza e stabilità

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 23, sentenza 2346 depositata il 26 giugno 2024 – In caso di definizione agevolata della lite pendente relativa ad un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società a ristretta base azionaria, anche l’atto impositivo emesso nei confronti del socio deve essere dichiarato illegittimo

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 23, sentenza 2346 depositata il 26 giugno 2024 In caso di definizione agevolata della lite pendente relativa ad un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società a ristretta base azionaria, anche l’atto impositivo emesso nei confronti del socio deve essere dichiarato illegittimo SVOLGIMENTO [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 28457 depositata il 5 novembre 2024 – In tema di accertamento a mezzo studi di settore, la riduzione di un anno dei termini di decadenza di cui all’art. 43, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, prevista dall’art. 10, comma 9, del D.L. n. 201 del 2011, presuppone la fedele esposizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, sicché detta riduzione non è applicabile nel caso in cui, anche successivamente allo spirare del termine ridotto, si accerti la non veridicità dei dati forniti dal contribuente

In tema di accertamento a mezzo studi di settore, la riduzione di un anno dei termini di decadenza di cui all'art. 43, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, prevista dall'art. 10, comma 9, del D.L. n. 201 del 2011, presuppone la fedele esposizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, sicché detta riduzione non è applicabile nel caso in cui, anche successivamente allo spirare del termine ridotto, si accerti la non veridicità dei dati forniti dal contribuente

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 28343 depositata il 4 novembre 2024 – Legittima la rettifica a seguito di un controllo meramente formale fondato sull’esclusione ictu oculi del canone dedotto dal novero degli oneri deducibili dal reddito ai sensi dell’art. 10 TUIR, ed appunto l’art. 36 ter D.P.R. n. 600/1973 consente, al comma 2, lett. c) di escludere in sede di controllo formale le deduzioni dal reddito non spettanti, dovendosi procedere in via ordinaria (quindi previo apposito avviso di accertamento) solo allorché occorra una complessa attività di verifica o di interpretazione

Legittima la rettifica a seguito di un controllo meramente formale fondato sull'esclusione ictu oculi del canone dedotto dal novero degli oneri deducibili dal reddito ai sensi dell'art. 10 TUIR, ed appunto l'art. 36 ter D.P.R. n. 600/1973 consente, al comma 2, lett. c) di escludere in sede di controllo formale le deduzioni dal reddito non spettanti, dovendosi procedere in via ordinaria (quindi previo apposito avviso di accertamento) solo allorché occorra una complessa attività di verifica o di interpretazione

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 29217 depositata il 12 novembre 2024 – L’art. 90, comma 8, della legge finanziaria 2003 a fronte delle erogazioni dello sponsor, lo sponsee si impegna ad una serie di attività promozionali suscettibili di valutazione economica. Si è, al riguardo, spiegato che la citata disposizione ha introdotto, a favore del solo «soggetto erogante» il corrispettivo e non, invece, a favore dell’associazione sportiva che riceve l’erogazione di denaro, una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità circa la natura pubblicitaria di tali spese, purché i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima

L'art. 90, comma 8, della legge finanziaria 2003 a fronte delle erogazioni dello sponsor, lo sponsee si impegna ad una serie di attività promozionali suscettibili di valutazione economica. Si è, al riguardo, spiegato che la citata disposizione ha introdotto, a favore del solo «soggetto erogante» il corrispettivo e non, invece, a favore dell'associazione sportiva che riceve l'erogazione di denaro, una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità circa la natura pubblicitaria di tali spese, purché i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima

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