CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 novembre 2019, n. 29167 – In tema di esenzione dai dazi doganali in ragione dell’origine preferenziale delle merci, grava anche sul rappresentante indiretto dell’importatore l’obbligo di vigilare – con la diligenza qualificata da ragguagliare, ex art. 1176, comma 2, c. c., alla natura dell’attività esercitata – sull’esattezza delle informazioni fornite dall’esportatore allo Stato di esportazione, al fine di evitare abusi
In tema di esenzione dai dazi doganali in ragione dell'origine preferenziale delle merci, grava anche sul rappresentante indiretto dell'importatore l'obbligo di vigilare - con la diligenza qualificata da ragguagliare, ex art. 1176, comma 2, c. c., alla natura dell'attività esercitata - sull'esattezza delle informazioni fornite dall'esportatore allo Stato di esportazione, al fine di evitare abusi