CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 ottobre 2019, n. 25485 – Per giovarsi del beneficio della sospensione d’IVA si deve avere riguardo al plafond relativo all’anno in cui l’operazione originaria è stata registrata, non avendo alcun rilievo l’anno di registrazione delle modificazioni della stessa operazione successivamente apportate ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972
per giovarsi del beneficio della sospensione d'imposta si deve avere riguardo al plafond relativo all'anno in cui l'operazione originaria è stata registrata, non avendo alcun rilievo l'anno di registrazione delle modificazioni della stessa operazione successivamente apportate ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972