TRIBUTI

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 22608 depositata il 9 agosto 2024 – In materia di detraibilità dell’IVA le attività preparatorie costituiscono pur sempre esercizio di un’attività economica e, conseguentemente, anche l’acquisto dei beni e dei servizi necessari alla costituzione delle condizioni necessarie perché l’attività economica tipica dell’impresa possa concretamente iniziare devono considerarsi strumentali e inerenti allo svolgimento della futura attività economica. Ai fini IVA l’acquisizione della società target s’atteggia ad attività preparatoria dell’attività economica che in esito all’acquisizione della società bersaglio verrà esercitata

In materia di detraibilità dell’IVA le attività preparatorie costituiscono pur sempre esercizio di un'attività economica e, conseguentemente, anche l'acquisto dei beni e dei servizi necessari alla costituzione delle condizioni necessarie perché l'attività economica tipica dell'impresa possa concretamente iniziare devono considerarsi strumentali e inerenti allo svolgimento della futura attività economica. Ai fini IVA l'acquisizione della società target s’atteggia ad attività preparatoria dell’attività economica che in esito all’acquisizione della società bersaglio verrà esercitata

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25202 depositata il 19 settembre 2024 – In tema di condono, è ammessa la definizione agevolata delle liti pendenti non dichiarate inammissibili con sentenza definitiva e potenzialmente idonee a consentire il sindacato sul provvedimento impositivo, indipendentemente dal preventivo riscontro della ritualità e fondatezza del ricorso

In tema di condono, è ammessa la definizione agevolata delle liti pendenti non dichiarate inammissibili con sentenza definitiva e potenzialmente idonee a consentire il sindacato sul provvedimento impositivo, indipendentemente dal preventivo riscontro della ritualità e fondatezza del ricorso

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 24721 depositata il 16 settembre 2024 – In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 24896 depositata il 17 settembre 2024 – Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del cod. civ., che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Per cui è onere del contribuente provare, a fronte della pretesa impositiva dell’Amministrazione, che tali aree producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e solo all’esito di tale onere e in assenza di loro assimilazione a quelli urbani, spetta l’esenzione del pagamento della quota variabile della TARI

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del cod. civ., che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Per cui è onere del contribuente provare, a fronte della pretesa impositiva dell'Amministrazione, che tali aree producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e solo all'esito di tale onere e in assenza di loro assimilazione a quelli urbani, spetta l'esenzione del pagamento della quota variabile della TARI;

IRAP – Rideterminazione della base imponibile a seguito di sentenza – Rimborso – Applicabilità dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 – Risposta n. 186 del 26 settembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 186 del 26 settembre 2024 IRAP - Rideterminazione della base imponibile a seguito di sentenza - Rimborso - Applicabilità dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito [ALFA], nel prosieguo istante, fa [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 25627 depositata il 25 settembre 2024 – In tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura pari almeno al disavanzo

In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura pari almeno al disavanzo

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